Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Il decreto del fare? L’ennesimo attacco alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Postato il 3 Aprile 2014 | in Sicurezza sul lavoro | da

Ancora semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro relative agli adempimenti concernenti il “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze”, il c.d. “Duvri”(art 26 del d. lgs. n. 81/2008).

Intanto il Duvri non sarà più obbligatorio nei settori ritenuti a basso rischio infortunistico, basterà che il committente elabori un documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze” , un incarico da indicare nel contratto di appalto o d’opera.

Ma attenzione : l’esonero dall’obbligo di redigere il Duvri (o la misura alternativa prevista) viene esteso ai “servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno”, sempre che non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o particolari, intendendo per uomini-giorno, “l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori”.

Ma il peggio deve ancora venire e riguarda la denuncia degli infortuni sul lavoro, viene infatti abrogato l’art. 54 del d.p.r. n. 1124/1965 (“T.U. delle disposizioni di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e i dati saranno reperibili telematicamente sul sito inail ma una inchiesta non scatterà automaticamente visto che il lavoratore (o un familiare dello stesso in caso di morte) dovrà chiedere entro 4 giorni l’apertura di una inchiesta.

Per garantire una reale sicurezza la inchiesta dovrebbe invece partire automaticamente, anche per questo motivo troviamo assolutamente errata la decisione di escludere dal testo unico della sicurezza i cantieri temporanei e mobili (art. 88) dei “piccoli lavori”(con durata presunta non superiore a “dieci uomini-giorno” per realizzare infrastrutture destinate ai servizi) come anche pericolosa è l’abrogazione di alcuni obblighi in materia di certificazioni sanitarie che nel decreto vengono considerati alla stregua di adempimenti burocratici dannosi e inutili.

Per saperne di più rinviamo ad un articolo dello Studio Cataldi
Sicurezza e igiene del lavoro: le novità introdotte dal “Decreto del fare”

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