Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Il fondo per le risorse decentrate

Postato il 7 Febbraio 2014 | in Italia, Scenari Politico-Sociali | da

Il fondo per le risorse decentrate
di Arturo Bianco

Sulla base delle previsioni dettate dal DPR n. 122/2013 e dalla legge n. 147/2013, cd legge di stabilità 2014, il fondo per le risorse decentrate deve essere nell’anno 2014 non superiore a quello del 2010 e deve essere ridotto in proporzione al calo del numero dei dipendenti rispetto a quelli in servizio nel 2010. Il fondo del 2014 costituisce inoltre la base su cui calcolare il fondo anche per il 2015 e per gli anni successivi. Per cui continuano ad applicarsi le regole dettate dall’articolo 9, comma 2 bis, del DL n. 78/2010. In premessa occorre ricordare che, come evidenziato dal parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 7/2014, “le Sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti hanno evidenziato che la ratio della disciplina (porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti) induce a ritenere che detto limite si applichi con riferimento ai compensi idonei a confluire nei fondi unici per la contrattazione decentrata”.

IL TETTO AL FONDO
Nell’anno 2014 il fondo per le risorse decentrate non può superare quello del 2010. Per cui, nel caso in cui si realizzi una tale eventualità, esso deve essere decurtato in modo da rientrare entro questo tetto.

Vanno al di fuori del tetto, e sono quindi ininfluenti ai fini dell’eventuale superamento e della riduzione, le voci che sono state individuate in modo tassativo dalle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti e dalla Ragioneria Generale dello Stato:

  1. incentivazioni del personale degli uffici tecnici ex articolo 92 DLgs n. 163/2006;
  2. incentivazioni degli avvocati. Con l’avvertenza che la Ragioneria Generale dello Stato ritiene che tali risorse vanno in deroga al tetto al fondo solamente se provengono da condanne dell’altra parte al pagamento delle spese legali, mentre se siamo in presenza di compensazioni delle spese siamo comunque all’interno del fondo;
  3. incentivazioni per il censimento trasferite dall’Istat;
  4. risparmi del fondo per la contrattazione decentrata. Con l’avvertenza che l’Aran ha chiarito che tali risparmi devono derivare dalla parte stabile del fondo;
  5. risparmi derivanti dallo straordinario non utilizzato;
  6. risorse provenienti dai piani di razionalizzazione e contenimento della spesa corrente, ai sensi dell’articolo 16 del DL n. 98/2011, che l’ente ha destinato alla incentivazione del personale, nel tetto del 50%.

Si deve considerare che le altre forme di incentivazione, come quella per gli uffici tributari a fronte del recupero di gettito Ici o la destinazione ai vigili di una parte dei proventi derivanti dalle sanzioni per le inosservanze al Codice della Strada, sono comprese nel tetto del fondo. E che parimenti sono comprese nel tetto del fondo le risorse eventualmente provenienti da altri soggetti, come ad esempio il gettito destinato al personale delle sponsorizzazioni etc

IL TAGLIO DEL FONDO
Il fondo del 2014 deve essere tagliato in misura proporzionale alla riduzione del numero dei dipendenti in servizio. Tale taglio ha un carattere successivo rispetto alla riconduzione del fondo nel tetto di quello del 2010, per cui i due tagli possono sovrapporsi.

Per la Ragioneria Generale dello Stato esso si effettua sulla base della media aritmetica del personale in servizio rispetto a quello del 2010. E’ un modo molto semplificato di effettuare il taglio, il che consente di effettuare un controllo in modo automatico attraverso il conto annuale del personale. Questa forma di applicazione del taglio può dare corso ad una previsione iniziale ed alla sua eventuale modifica nel corso dell’anno in caso di variazione del numero dei dipendenti effettivamente in servizio.

La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia con il parere n. 7 dello scorso 9 gennaio riafferma la sua posizione, che è in parte diversa dalle indicazioni dettate dalla Ragioneria Generale dello Stato, circolari n. 16/2011 e le successive sul conto annuale del personale. “Sul metodo di tale limitazione (fissazione del tetto riferito alla spesa del 2010, ridotto proporzionalmente alla riduzione del personale), questa Sezione ha già avuto modo di precisare nella deliberazione n. 287/2012/PAR (cui si rinvia per integro) che le cessazioni intervenute nel corso dell’anno rileveranno ai fini della determinazione della semisomma del personale in servizio, che costituirà la base di calcolo su cui applicare la riduzione relativa al personale cessato. Resta inteso che, ai fini della costituzione del fondo relativo al 2011, non rilevano invece le cessazioni avvenute nello stesso anno, in quanto detto fondo è, o dovrebbe essere, costituito a inizio anno e le cessazioni possono essere successive e impreviste. Pertanto, risulta più ragionevole, e comunque rispondente allo scopo di riduzione proporzionale perseguito dal legislatore, ridurre progressivamente il fondo solo in base alle cessazioni intervenute nell’anno precedente rispetto dalla media dei dipendenti in servizio. Detto in altri termini, il criterio limitativo (la spesa per i ridetti fondi per il trattamento accessorio nel 2010, ridotti proporzionalmente sulla base delle sopra richiamate indicazioni) deve essere precostituito sulla base dei dati di riduzione del personale che riguardano l’anno precedente (con una proporzionale diminuzione del fondo). Tale criterio, uno volta fissato, rimane immutato per tutto l’esercizio finanziario, sia in sede preventiva che in sede consuntiva, senza che questo debba essere ulteriormente rimodulato sulla base della effettiva riduzione del personale per lo stesso anno (rimanendo ininfluente se maggiore o minore di quella dell’anno precedente). Tale riduzione, semmai, rileverà per la determinazione del tetto per l’anno successivo”.

Da evidenziare che nel conto annuale del personale la Ragioneria Generale dello Stato effettua i controlli sulla base della propria impostazione.

Trato da:
http://www.reform.it/risorse-umane/2014/item/15223-Il-fondo-per-le-risorse-decentrate-(A-Bianco)-febbraio-2014.html

   Invia l'articolo in formato PDF   

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

PARTECIPAZIONE

Archivi

Tag Cloud