Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Il Fronte degli “Esodati” scende in piazza a manifestare davanti a Montecitorio il 6 febbraio per richiedere il ripristino del diritto alla pensione

Postato il 5 Febbraio 2014 | in Italia, Lavoro Pubblico, Scenari Politico-Sociali, Sindacato | da

Il 6 febbraio dalle ore 8,30 a Roma davanti a Montecitorio migliaia di “Esodati” manifesteranno la propria rabbia con una ferma e forte protesta contro la mancata soluzione strutturale del dramma degli “Esodati”.

Scenderanno nuovamente in piazza i cosiddetti “Esodati” che alla data del 31.12.2011 erano nella condizione di:

lavoratori già espulsi dal mondo del lavoro con accordi di mobilità o che avevano sottoscritto accordi di mobilità che prevedevano la loro espulsione dal sistema produttivo; lavoratori cessati con accordi all’esodo con e senza incentivi; contributori volontari licenziati che hanno versato all’INPS ingenti somme per completare il loro percorso assicurativo; donne esodate, licenziate e mobilitate che hanno visto allungarsi il percepimento della loro pensione anche di 10 anni; lavoratori cosiddetti “quindicenni” derogati dalla riforma Amato; donne alle quali è stato negato l’accesso alla pensione con “l’opzione donna” ; cittadini licenziati senza tutele, da anni senza reddito e condannati a restare ulteriormente senza reddito e senza pensione.

Per tutti questi cittadini il Presidente del Consiglio Letta:

• Ha affermato chiaramente ed incontestabilmente, nel discorso programmatico di insediamento alle Camere, il 29 aprile 2013: “In particolare con i lavoratori “Esodati” la comunità ha rotto un patto, e la soluzione strutturale di questo problema è un impegno prioritario di questo governo!”;

• Ha ribadito ancora con forza, appena il 30 agosto 2013 alla Reuter: “affronteremo il problema terribile degli “Esodati”, perché lo Stato non ha rispettato un accordo preso con loro e occorre ristabilire un clima di fiducia nel Paese”;

• Il suo Governo, ha finora solo tentato di rabbonire la pubblica opinione, così come ha fatto con il cosiddetto “decreto IMU” del 31 agosto 2013, inserendo il “brodino caldo” di una salvaguardia per soli 6.500 soggetti “Esodati” ;

• Improvvisamente ha “invertito la rotta” tacendo, nel suo discorso alle Camere del 2 ottobre 2013, sul problema degli “Esodati”, facendoli di fatto sparire dall’agenda politica del suo Governo, dopo soltanto un mese dall’ultima dichiarazione pubblica in merito;

• Il suo Ministro del Lavoro, come già fatto dal Governo precedente, sta contrastando, con ogni mezzo ed in maniera subdola e nascosta, ogni tentativo parlamentare di soluzione “strutturale” del problema esodati;

• Insieme al suo Ministro del Lavoro continua a nascondere ostinatamente al Parlamento ed al Popolo Italiano, come già fatto dal Governo precedente, le reali dimensioni del dramma creato dalla riforma Fornero: decine di migliaia di persone (e le loro famiglie) truffate dallo Stato: secondo gli unici dati ufficiali dichiarati dall’INPS sarebbero ancora oltre 230.000 i non salvaguardati!

• La Legge di Stabilità 2014, ha perpetuato una serie di interventi “a macchia di leopardo”, eludendo, ancora una volta, la “soluzione strutturale” di questa emergenza sociale.

Non c’è forza politica presente in parlamento che non abbia dichiarato che il problema “Esodati” è una vergogna italiana e che deve essere trovata la soluzione definitiva.

La Rete dei Comitati riafferma che la “soluzione strutturale” della “rottura di un patto” o è il ripristino immediato di quel patto oppure non è una soluzione!!

Perciò denuncia che la correzione di una così palese violazione dei diritti di cittadini italiani deve essere una priorità, deve venire operata da subito, E DEVE ESSERE INSERITA QUALE PUNTO ED IMPEGNO PRIORITARIO DELLE FORZE POLITICHE NEL NUOVO PATTO DI GOVERNO CHE I PARTITI DELLA MAGGIORANZA STANNO SOTTOSCRIVENDO ! stanti, inoltre, le perplessità di ordine costituzionale che sono state ultimamente espresse anche dal Quirinale.

Chiediamo che sia inserita dall’immediato una “clausola definitiva di salvaguardia” che affermi il diritto a pensione di tutti coloro che “Non erano più occupati al 31.12.2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo oppure che avevano entro quella data sottoscritto accordi collettivi o individuali che come esito finale hanno previsto il futuro licenziamento, e che con le norme previgenti la legge 214/2011 avrebbero maturato il “requisito pensionistico” entro il 31.12. 2018”.

DEVE ESSERE SANCITO IL PRINCIPIO E RIPRISTINATO IL DIRITTO!

Con questo obbiettivo per il 6 febbraio oltre a manifestare davanti a Montecitorio la Rete dei Comitati ha richiesto un urgente incontro con il Presidente Letta e con la Presidente della Camera Boldrini al fine di ottenere l’immediato esame ed approvazione della Proposta di Legge unitaria della Commissione Lavoro della Camera (Testo unificato Atti Camera 224, 387, 727, 946, 1014, 1045, 1336) a sostegno di tutti gli “esodati”.

I Comitati in Rete

OdG

G9.101 (testo 2)

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, di SEL

BENCINI (*M5S)

(**) Accolto dal Governo

In sede di discussione del disegno di legge n. 1214,

il Senato,

premesso che:

all’articolo 9, comma 15 del presente provvedimento si rifinanzia il programma «carta acquisti» per 35 milioni di euro per il 2013 utilizzando le risorse del fondo destinato ad interventi in favore delle varie categorie dei cosiddetti «esodati»;

la Legge dì Stabilità 2014 nello stabilire alcuni ampliamenti della tutela degli esodati ante la cosiddetta «riforma Fomero» ha nondimeno ribadito che le salvaguardie si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagraficì e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

in sede applicativa di precedenti analoghe disposizioni legislative l’INPS ha tecnicamente identificato questo limite temporale nel 6 gennaio 2015;

tale limite temporale determina di fatto l’esclusione dalla salvaguardia delle donne 60enni e dei lavoratori che hanno già raggiunto i 40 anni di contribuzione che maturano i requisiti di età anagrafica dopo il 6 ottobre 2013 ma entro dicembre 2013 (i cosiddetti quotisti) e dei lavoratori che hanno già raggiunto i 40 anni di contribuzione nei mesi di novembre e dicembre 2013 (i cosiddetti Quarantisti), autorizzati alla contribuzione volontaria ante riforma Fomero;

l’allungamento di due mesi disposto dal decreto-legge Sacconi, 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, ha portato la finestra mobile per i quarantisti a 14 mesi nel 2013; ne consegue che i quarantisti che maturano i 40 di contributi nei mesi di novembre e dicembre 2013 sono esclusi dalla salvaguardia in quanto hanno data di decorrenza pensione tra il 7 gennaio e marzo 2015; analoghi effetti di esclusione della salvaguardia ha prodotto l’introduzione dell’aspettativa di vita di 3 mesi per le donne 60enni e per i quotisti che maturano i requisiti dopo il 6 ottobre 2013 ed entro il 31 dicembre 2013;

dal 1º gennaio 2014 per le donne il termine per la maturazione dei requisiti anagrafici diventa di 60 anni e 4 mesi per effetto dell’aumento stabilito con l’articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011;

le categorie sopra elencate di esodati sono quindi tuttora fuori salvaguardia per poche settimane o addirittura pochi giorni nonostante i 40 anni di onerosa contribuzione i quarantisti e le donne 60enni e i quotisti che maturano il diritto, cioè il requisito alla pensione, con le vecchie regole entro l’anno 2013;

altra categoria fuori da qualsiasi tutela economica e sociale è quella dei lavoratori con contratto a tempo determinato licenziati o cessati dal lavoro che, al momento dell’entrata in vigore della riforma previdenziale, non avevano ancora raggiunti i requisiti pensionistici;

per quanto riguarda inoltre i lavoratori in mobilità o in Cassa integrazione guadagni straordinaria, il terzo decreto sopra ricordato, esclude dalle salvaguardie coloro che iniziano la mobilità dopo la data limite del 30 settembre 2012 anche se hanno in precedenza periodi di Cassa integrazione guadagni straordinaria, o di periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali;

l’INPS, con i messaggi 17606 e 19202 concepiti in modo restrittivo escludono dalle salvaguardie coloro che maturano i requisiti con le vecchie norme in periodi precedenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria, o di periodi di indennità di disoccupazione o di alti ammortizzatori sociali;

la farraginosità delle varie norme introdotte e delle interpretazioni sempre più penalizzanti per i lavoratori adottate dell’INPS, risultano particolarmente penalizzanti per le donne;

dal 2008 fino al 2015 compreso, in base all’articolo 1 comma 9 della legge n. 243 del 2004, è in vigore un regime sperimentale per le sole lavoratrici, che permette loro di andare in pensione con le regole più favorevoli in vigore fino al 31 dicembre 2007, cioè con almeno 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) e 35 anni di contributi, accettando però che la pensione sia calcolata con il sistema di calcolo contributivo, invece che con il retributivo;

tale regime sperimentale terminerà a fine 2015. Nelle sue circolari però l’Inps collega questa scadenza al momento della decorrenza pensione e non a quello della maturazione dei requisiti. Inoltre precisa che ai requisiti di età dei 57 e dei 58 anni si applica l’incremento (3 mesi nel 2013) legato all’aumento dell’aspettativa di vita. Quindi potranno scegliere il contributivo le lavoratrici che una volta applicata la finestra di 1 anno (18 mesi per le autonome) e l’aspettativa di vita di 3 mesi accedono alla pensione entro il 2015. Questo vuoI dire che il diritto al trattamento pensionistico, con i 57 (o 58) anni di età e 35 anni di contributi, deve essere conseguito entro il 30 settembre 2014 per le lavoratrici dipendenti (30 dicembre nel pubblico impiego) ed entro il 31 maggio 2014 per le autonome. Mentre il legislatore, nel 2004, aveva inteso introdurre il regime sperimentale senza la previsione di alcuna finestra ed inoltre, tale periodo di sperimentazione, si sarebbe potuto prolungare dopo un idoneo monitoraggio;

un ulteriore vulnus riguarda i lavoratori ammessi alla contribuzione volontaria ante 2007. Una legge tuttora in vigore ne regola i requisiti ed INPS e Ministero del lavoro ne danno un’interpretazione restrittiva, mentre le due commissioni speciali di Camera e Senato della presente legislatura riaffermano che la legge n. 247 del 2007 non è stata abrogata, determinando, ad oggi, una situazione paradossale e di stallo non ravvisando si soluzione in quanto la Ragioneria Generale dello Stato non fornisce le dovute e richieste spiegazioni all’Avvocatura dello stato;

secondo l’INPS, le norme sono da ritenersi decadute per coloro che non rispettano i requisiti richiesti dai decreti attuativi della legge n. 214 del 2011. Tuttavia, dopo il parere delle Commissioni speciali parlamentari che considerano le leggi sugli ante 2007 non annullate, e quindi ancora vigenti a prescindere dai «paletti» introdotti dai decreti attuativi, l’INPS ha chiesto al Ministero dell’economia le direttive da seguire per la risoluzione della questione;

i lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria in data antecedente il 20 luglio 2007 hanno già acquisito il diritto alla salvaguardia con l’articolo 1 comma 8 della legge n. 243 del 2004, come successivamente modificato dall’articolo 1 comma 2 lettera c) della legge n. 247 del 2007, prevedendo inoltre, come previsto dall’articolo 81 della Costituzione, la relativa copertura finanziaria;

il predetto diritto è stato ribadito, con estrema chiarezza e inoppugnabilità, dai pareri (nelle date del 3 e 11 aprile 2013) delle Commissioni speciali del parlamento, istituite per il controllo degli atti del Governo, in occasione del controllo sullo schema di decreto per 10.130 salvaguardati;

in particolare, si rammenta il richiamo, in merito al parere fornito dalla Commissione speciale della Camera in data 3 aprile 2013 che, in sede di esame dello schema di decreto ministeriale relativo all’attuazione delle disposizioni in materia di salvaguardia ex: articolo 24 comma 14 e 15 legge n. 214 del 2011, contenute nell’articolo 1 comma 231 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013) ha dichiarato esplicitamente, tra l’altro, che: «è ancora in vigore la legge n. 243 del 2004, come novellata dalla legge n. 247 del 2007, per cui tutti i lavoratori salvaguardati da queste leggi non devono ricorrere alla tutela di cui al presente decreto»;

con lo stesso richiamo, è stato altresì evidenziato l’ulteriore parere emesso dalla Commissione speciale del Senato in data 11 aprile 2013 che, nel confermare il deliberato della Commissione speciale della Camera, chiarisce ulteriormente la tutela dei lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria con la seguente formulazione: «ricordato che è ancora in vigore la legge n. 243 del 2004, come novellata dalla legge n. 247 del 2007, stabiliva le risorse necessarie a garantire la copertura per cui tutti i lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria ai sensi della legge medesima e delle successive modifiche; pertanto la salvaguardia dei lavoratori tutelati da tale norma non incide sugli oneri determinati dal presente decreto»;

la legge n. 247 del 2007, nella parte che prevede le salvaguardie per prosecutori volontari, non è stata espressamente abrogata dalla legge n. 214 del 2011, e trattandosi di legge speciale per la quale non basta l’abrogazione tacita, ma, sulla base della giurisprudenza consolidata, detta abrogazione deve essere esplicita, né è sottoposta o sottoponibile, per la sua stessa natura, ai decreti attuativi dell’articolo 24 comma 14 e 15 della legge n. 214 del 2011;

tale legge è dotata di copertura finanziaria per gli anni successivi al 2007, atta a coprire coloro che, in base alle norme in essa contenute, hanno nel frattempo maturato i requisiti o li matureranno entro il 31 dicembre 2018;

l’articolo 1 comma 92 della legge n. 247 del 2007 stabilisce: «Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l’anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l’anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, hanno efficacia solo successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni relative all’istituzione del Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007 della presente legge, recate dalla legge finanziaria per l’anno 2008. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse di cui al citato Fondo entro i limiti delle medesime»;

la legge finanziaria 2008 ha istituito il Fondo previsto, confermando gli stanziamenti già stabiliti dalla legge n. 247 del 2007: Fondo per il protocollo Welfare (articolo 2, comma 508). Nello stato di previsione del Ministero del lavoro è istituito un Fondo per il finanziamento del Protocollo Welfare siglato il 23 luglio 2007: previsti 1.264 milioni dì euro per il 2008, 1.520 milioni per il 2009, 3.048 milioni per il 2010 e il 2011 e 1.898 milioni a decorrere dal 2012. A valere sul Fondo è assicurata la copertura del provvedimento sul Welfare collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010, attuativo del protocollo»;

il comma 15-bis, dell’articolo 24, della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che prevede il pensionamento a 64 anni di età, con uno sconto di due anni rispetto ai 66 previsti a legislazione vigente, è stato introdotto dal legislatore per salvaguardare i lavoratori del settore privato che avrebbero raggiunto, nell’anno immediatamente successivo a quello della riforma Fomero 2012, i requisiti con le vecchie regole: in particolare i nati del 1952. Gli uomini devono raggiungere quota 96 mentre le donne 60 anni di età con almeno 20 anni di contributi e entrambi devono maturare i requisiti entro il 31 dicembre 2012 per usufruire dello «sconto» previsto dal comma 15-bis;

l’INPS con la la circolare n. 35 del 2012, introducendo arbitrariamente l’obbligo di svolgere attività lavorativa alla data del 28 dicembre 2011, non previsto dalla norma, ha causato l’esclusione dal suddetto beneficio proprio di quella platea di lavoratori che a quella data non risultano più occupati,

impegna il Governo:

sulla base dei fatti esposti in premessa, a trovare le soluzioni più adatte e conformi a risolvere in maniera definitiva e complessiva il variegato fenomeno dei cosiddetti «esodati» determinato da una serie di interventi, spesso ampiamente lacunosi e discriminanti costellati di vincoli immotivatamente aleatori e composti da norme, regolamenti, circolari e atti che si sono accavallati e sovrapposti determinando una confusione e incertezza normativa accompagnate da una grave situazione di disperazione sociale diffusa

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

sempre validi da
http://www.politicamentecorretto.com/index.php?news=63389

Chiediamo che le seguenti richieste per emendamenti urgenti al milleproroghe siano presentare dal governo o dai parlamentari per sanare esclusioni di salvaguardie di ESODATI nel 2013

Redazione on 09 Gennaio, 2014 10:33:20 | 1332 numero letture

Chiediamo che la soluzione DEFINITIVA per gli ESODATI sia assunta con un impegno nel patto di governo per il 2014 e che sia perseguita da tutti i gruppi parlamentari attraverso il fondo previsto dalla legge di stabilità 2013 da finanziare nel 2014 con risorse idonee – non solo con risparmi di precedenti decreti di salvaguardia ( è doveroso un CENSIMENTO FINALE degli esodati di tutte le tipologie da attuare nei primi mesi del 2014 )

Grazie . cari saluti

per i Comitati Esodati
Claudio Ardizio claudio.ardizio@libero.it 329 4206516 0321 927471 (COMITATO ESODATI E PRECOCI D’ITALIA)

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