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Il pagamento della carta di qualifica del conducente? A carico degli enti locali

Postato il 13 Dicembre 2013 | in Lavoro Pubblico, Sindacato | da

Il pagamento della carta di qualifica del conducente? A carico degli enti locali

al dirigente personale

al dirigente Finanze e tributi

alla Po M.Meini

all’assessore personale e direttore generale

alla Rspp

alla Rsu

COMUNE DI PISA

 

Nei mesi scorsi i Cobas hanno sollevato la questione del Cqc proponendo un corso di formazione professionale in orario di servizio. Queste le materie proposte

  • modifiche del codice della strada
  • approfondimento sulle tecniche di guida
  • supporto di personale qualificato per migliorare il rapporto con l’infanzia
  • aggiornamenti vari e rinnovo del cqc

Ci è stato risposto che il pagamento a carico dell’Ente avrebbe determinato un danno erariale (citando testualmente il manualetto sul trasporto scolastico edito da Maggioli) ma nel merito del corso non è stata formulata alcuna risposta. Il corso era ed è finalizzato ad aggirare un eventuale addebito di danno erariale e soprattutto va nella direzione auspicata di accrescere la qualità del servizio.

Ora alla luce di alcune sentenze, non possiamo che reiterare la nostra proposta con ulteriori considerazioni stigmatizzando la superficialità con la quale direzione Finanze tributi e direzione personale hanno archiviato le istanze sindacali.

In tema di rimborso da parte del Comune delle spese sostenute dai dipendenti per il rinnovo del CQC esiste una pronuncia espressa dalla Corte dei Conti Sezione Regionale Veneto (Deliberazione n.° 133/2009/Par.) che nega la sussistenza di un obbligo di rimborso sul presupposto che: “sul piano normativo, il possesso di una particolare abilitazione per lo svolgimento dell’attività di conducente professionale di veicoli per il trasporto di persone, quale è lo scuolabus, costituisce requisito imprescindibile che si caratterizza per la sua natura strettamente personale ed in mancanza del quale non è consentito l’esercizio dell’ attività di cui trattasi. Tale requisito, peraltro, sussisteva anche precedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. 286/2005 ed era attestato dal possesso del “certificato di abilitazione professionale” di tipo KD, che come risulta evidente dalla chiara formulazione del comma 2 dell’art. 18 del medesimo D.Lgs., è stato ora sostituito dalla“carta del conducente”. Nella sostanza, quest’ultimo documento, anche se conseguibile con modalità diverse dal precedente, non costituisce un ulteriore obbligo ma semmai la conferma della necessità di attestare -in ottica comunitaria- il possesso di particolari requisiti per lo svolgimento della delicata mansione quale quella di conducente di scuolabus. Pertanto, sembra potersi ritenere, in mancanza di una espressa previsione normativa, che debba ricadere sui soggetti interessati allo svolgimento della particolare attività l’onere conseguente l’acquisizione, prima, ed il mantenimento nel tempo, poi, dello speciale documento sia nel caso che si tratti di assunzione ex novo, oppure di nuovo affidamento di mansione o, infine, di conferma di attività già precedentemente svolta. Va altresì considerato che, oltre a non esistere una norma che ponga a carico di soggetti diversi da quelli direttamente interessati l’obbligo di sostenere l’onere di cui trattasi, esistono principi che vietano di porre a carico degli enti pubblici oneri non previsti e che possano incidere sulla situazione finanziaria degli enti stessi. Tra questi, in particolare, quelli sanciti dal D.Lgs. 165/2001 riguardanti il contenimento della spesa complessiva del personale entro i vincoli della finanza pubblica (art.1, comma 1, lettera b.) e quello che rimanda a contratti collettivi o individuali l’attribuzione di trattamenti economici (art.2, comma 3), nonché le disposizioni delle varie leggi finanziarie quale ad esempio quelle recate dai commi 557 e 562 dell’articolato unico della legge 296/2006” .

La citata pronuncia esclude in sostanza un obbigo al rimborso in quanto il possesso del cqc risulterebbe un requisito professionale strettamente personale connesso con la possibilità di svolgere l’attività lavorativa che caratterizza il nucleo essenziale delle mansioni assegnate al lavoratore. Aggiunge la Corte dei Conti che tale requisito ed attestato professionale non risulterebbe, dal punto di vista sostanziale, neppure nuovo, essendo già previsto dalla precedente normativa di settore un analogo attestato professionale (certificato di abilitazione professionale di tipo KD). In sostanza la sussistenza di particolari requisiti professionali era condizione necessaria dell’assunzione e come tale deve permanere per tutto l’arco di durata del rapporto. A nulla rileverabbe la circostanza che siano state modificate le modalità attarverso le quali il legislatore ha richiesto la periodica verifica della permanenza di tali requisiti professionali. Da qui si ricostruisce un onere a carico del lavoratore di attestare la permanenza di tali requisiti nei termini e modi stabiliti dalla legge, onere che comprende anche le spese necessarie per ottenere la predetta attestazione. L’inesistenza di un obbligo di rimborso da parte del Comune, nell’assenza di specifico disposizione di fonte legale o pattizia, troverebbe soprattutto conforto nei principi di contenimento della spesa pubblica per personale.

Tuttavia il Consiglio di Stato ha stabilito, con parere reso il 15/3/2011 nell’affare n. 678/2010, che la tassa di iscrizione all’albo dell’avvocato dipendente di un ente pubblico debba essere a carico dell’ente pubblico datore di lavoro perchè è esso a beneficiare in via esclusiva dell’attività forense dell’avvocato dipendente.

Scrive tra l’altro il Consiglio di Stato: ” Ritiene la Sezione di non condividere la giurisprudenza contabile che ha qualificato l’obbligo di corresponsione della tassa per l’iscrizione come strettamente personale, essendo legato all’integrazione del requisito professionale necessario per svolgere il rapporto con l’ente pubblico (ex plurimis: Corte Conti, sez. controllo Toscana, n. 11 del 2008; Corte Conti, sez. controllo Puglia, n. 29 del 2008; Corte Conti, sez. controllo Veneto, n. 128 del 2008).

Secondo tale orientamento a nulla rileva l’esclusività del rapporto di lavoro dipendente dell’avvocato comunale, non potendosi, in difetto di un’espressa previsione di legge o contrattuale, accollare al comune oneri finanziari che spettano, per loro natura, al dipendente essendo il presupposto per la valida assunzione.

La Sezione, in difformità dall’orientamento della giurisprudenza contabile sopra richiamata, ritiene irragionevole e viziata da eccesso di potere la decisione impugnata.

Con essa l’amministrazione ha ignorato la circostanza fattuale secondo la quale, dopo l’assunzione, il rapporto si configura come un rapporto di durata nel quale la prestazione professionale del componente dell’avvocatura civica è resa continuativamente, anno dopo anno, nell’interesse dell’ente di appartenenza in via esclusiva, dovendo gli interessati, per patrocinare innanzi le varie Autorità giudiziarie, essere iscritti al relativo Ordine professionale.

Pertanto, l’iscrizione è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta quando sussista il vincolo di esclusività, nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente.

Ne consegue che i costi per lo svolgimento di detta attività dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sull’amministrazione che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività.

Sempre con riferimento alla questione della tassa di iscrizione all’Albo Avvocati di dipendenti di una P.A. si rinvengo numerose sentenze, dapprima il Tribunale del Lavoro di Treviso (sentenza n. 563 del 26/11/2010), poi le Sezioni Riunite della Corte dei Conti il Tribunale del Lavoro di Potenza (sentenza 152 del 25/1/2011), ed infine il Capo dello Stato in esito a ricorso straordinario (decreto del 31 maggio 2011, reso noto il 22 giugno 2011,, che hanno affermato con chiarezza e definitività, che tale rimborso è dovuto al lavoratore che ha anticipato la somma.

In buona sostanza i Giudici del Lavoro, Amministrativi e da ultimo in il Presidente della Repubblica in sede di ricorso straordinario hanno contestato e ribaltato il giudizio tradizionalmente espresso dai giudici contabili in tema di rimborso delle spese di iscrizione all’Albo Avvocati che aveva fondato il costante rifiuto da parte delle P.A. delle richieste di rimborso avanzate dai propri dipendenti Avvocati. ad onor del vero la motivazione.

Alla luce delle motivazioni espresse dalla recente giurisprudenza a fondamento dell’affermazione dell’obbligo di rimborso della tassa di iscrizione alla’Albo Avvocati si potrebbe intraprendere un ragionamento analogo facendo sostenendo che in via analogica si può ricostruire un obbligo anche con riferimento al rimborso del CQC: la questione di fondo afferisce al rimoborso delle spese sostenute dal dipendente per l’esercizio delle mansioni assegnate il cui svolgimento è subordimato al possesso e attestazione di una qualifica tecnico – professionale.

Dopo l’assunzione, il rapporto si configura come un rapporto di durata nel quale la prestazione professionale di conducente è resa continuativamente, anno dopo anno, nell’interesse dell’ente di appartenenza in via esclusiva, dovendo i conducenti per poter svolgere le proprie mansion, integrare i requisiti professionali esistenti all’assunzione ottenendo un rinnovo dell’attestato. Con le pur evidenti differenze, si pone anche per i conducenti la necessità di sosetnere costi per integrare e mantenere un titolo professionale che è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta in vincolo di esclusività in favore dell’ente locale.

Gli autisti potrebbero pertanto avanzare una richiesta di rimborso per le spese sostenute per CQC ed a maggior ragione di quelle relative al rilascio della carta del conducente posto che, tale ultimo documento, non soddisfa neppure una esigenza di certificazione della sussistenza di requisiti di professionalità.

La carta in questione è una componente del sistema tachigrafico e consente di individuare il titolare attraverso l’apparecchio di controllo. La carta del conducente è dunque uno strumento di controllo del comportamento del conducente che permette inoltre di archiviare sulla carta i dati relativi alle attività del conducente ai fini di eventuali verifiche successive.

Inviamo in allegato la determina del Dirigente del Comune di Casaletto di Sopra che ha accordato il rimborso CQC con argomentazioni analoghe a quelle sopra esposte.

Crediamo opportuna e doverosa una risposta scritta non prima di avere preso in serio esame le nostre osservazioni

Cobas Pubblico Impiego
per il cobas  Federico Giusti

Vedi l’allegato
http://www.cobasconfederazionepisa.it/wp-content/uploads/2013/12/determina_n.21_del_27.04.2013.pdf

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