December 27, 2024
Il ruolo, gli obblighi e le responsabilità del preposto sono stati oggetto di numerose sentenze emanate dalla Cassazione Penale, le quali hanno per lo più applicato l’articolo 19 del D.Lgs. 81/08 (“Obblighi del preposto”)
L’OBBLIGO DEL PREPOSTO DI INFORMARE I LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI UN PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO
La Cassazione Penale ha confermato la condanna di un preposto per il reato di lesioni personali colpose a danno di un lavoratore dipendente
L’infortunio era avvenuto durante un’operazione di manutenzione di un macchinario: in particolare il lavoratore, veniva colpito alla gamba sinistra da una parte del macchinario, caduto sotto la spinta di un blocco di materiale distaccatosi dalle pareti del macchinario
Al preposto il reato è stato contestato nella sua qualità di caporeparto dello stabilimento, per aver sottostimato i rischi di caduta di materiale dall’interno del macchinario e per non aver dato al lavoratore informazioni sulle regole di prevenzione e protezione da osservare
La sentenza specifica che è chiara la colpa del preposto, non avendo egli (mentre era impegnato accanto al lavoratore infortunatosi) effettuato il controllo delle pareti interne del macchinario con la dovuta diligenza, visto che l’evento verificatosi non sarebbe accaduto se egli vi avesse provveduto in modo diligente
L’OBBLIGO DEL PREPOSTO DI SEGNALARE A DATORI DI LAVORO E DIRIGENTI SITUAZIONI DI PERICOLO DI CUI VENGA A CONOSCENZA
La Cassazione Penale ha giudicato le responsabilità di un preposto (capocantiere) per non avere segnalato al datore di lavoro e ai dirigenti del specifico rischio da sprofondamento e seppellimento presente nel cantiere
Riguardo alla posizione del capocantiere, secondo la Corte si deve respingere la tesi che vorrebbe il preposto esonerato, in questo caso, dagli obblighi di segnalazione, non trattandosi di situazione di rischio accidentalmente sopravvenuta
In realtà qui non si tratta di un’inadeguatezza attinente al rischio generale dell’azienda, già nota al datore di lavoro, ma di una modalità di lavorazione, non adeguata alle norme di sicurezza, che si rinnovava quotidianamente con la scelta di non proteggere le pareti degli scavi
Non si tratta, in definitiva, della decisione, presa una volta per tutte dal datore di lavoro o dalla dirigenza di impiegare un certo macchinario, ma del rinnovare ogni giorno una prassi lavorativa altamente rischiosa, cioè una situazione che avrebbe imposto al preposto di segnalare ogni giorno la condizione di pericolo specifico
Secondo la Cassazione inoltre il preposto non avrebbe dovuto avallare condizioni di altissimo rischio che, in ogni caso, avrebbero dovuto consigliargli di ordinare l’integrale sospensione dei lavori
DOVE FINISCE LA RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO E INIZIA QUELLA DEL DIRIGENTE
La Cassazione Penale ha rigettato il ricorso di un dirigente di un’impresa riconosciuto responsabile per l’infortunio che era occorso a un preposto
Secondo la Corte il dirigente avrebbe dovuto in questa sua veste vigilare le attività quotidianamente svolte e pretendere che tutti i lavoratori (e quindi anche il preposto) lavorassero in condizioni di sicurezza
Il dirigente si difende affermando che, per la sua posizione il preposto era tenuto, a maggior ragione, a rispettare le misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro e dal dirigente
Secondo la Cassazione tale tesi difensiva è priva di fondamento, in quanto, qualora vi siano più responsabili della sicurezza, ciascun di essi risulta per intero obbligato a impedire l’evento, secondo la catena gerarchica
Pertanto, la nomina di un preposto non implica di per sé il trasferimento a quest’ultimo della responsabilità propria del ruolo dirigenziale
Il preposto è obbligato a verificare che le modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative all’interno del cantiere rispettino le normative antinfortunistiche, ma il dirigente comunque avrebbe dovuto vigilare e tenere sotto controllo le attività lavorative, evitando di consentire ai dipendenti di assumere iniziative operative proprie
L’ASSIDUITA’ DELLA PRESENZA DEL PREPOSTO SUI LUOGHI DI LAVORO
La Cassazione Penale ha confermato l’assoluzione del preposto alla sicurezza in cantiere, al quale era stato contestato il reato di lesioni personali ai danni di un lavoratore per, disponendo l’esecuzione di lavorazioni contrastanti alle norme di sicurezza aveva omesso di controllare l’operato del lavoratore infortunato
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso in virtù del fatto che risultava sufficientemente provata l’abnormità della condotta di lavoro del lavoratore infortunato, elementi che sono valsi a escludere la certezza, circa la colpevolezza dell’imputato
La Cassazione sottolinea l’impossibilità di radicare in capo al preposto un obbligo di presenza costante e continua sui luoghi di lavoro, specie se riferiti a un comportamento, quale quello tenuto dal lavoratore, del tutto estraneo alle abituali attività degli operai, avendo peraltro l’imputato in ogni caso comprovato il dato di una presenza comunque assidua sul cantiere
IL PREPOSTO E LA TOLLERANZA DI PRASSI DI LAVORO PERICOLOSE
La Cassazione Penale ha confermato la condanna per lesioni colpose di un preposto il quale ha consentito che il lavoratore, svolgesse un’attività di evidente pericolosità, senza mettere a sua disposizione l’unico mezzo di prevenzione sicuro, costituito dalla cintura di sicurezza
La Corte precisa che dell’incidente deve rispondere il preposto, per il fatto che in azienda erano tollerate e non controllate prassi di lavoro pericolose
La Corte conclude che il preposto era garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, sovraintendendo alle attività, impartendo istruzioni, dirigendo gli operai, attuando quindi le direttive ricevute
In ragione della sua prossimità al rischio aveva tutta la possibilità di evitare l’evento controllando e impedendo prassi di lavoro pericolose
IL PREPOSTO E L’OBBLIGO DI RISPETTARE LE LIMITAZIONI IMPOSTE AL LAVORATORE DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE
Un lavoratore rimase infortunato durante il trasporto, insieme a un collega, di un assiale, il cui peso era superiore a quello consentito dalle disposizioni sulla movimentazione dei carichi
Dell’episodio la Cassazione Penale ha dichiarato responsabile il preposto del reparto dove l’infortunato svolgeva la propria attività poiché il preposto chiese all’interessato di movimentare un peso di circa 30 kg, peso che doveva essere considerato non “sopportabile in quanto superava la soglia di 15 kg impartita come massima per il lavoratore, affetto da patologia dorso lombare, a seguito di giudizio di idoneità con limitazioni stabilito dal medico competente durante la sorveglianza sanitaria, del quale il preposto era informato
Il preposto avrebbe invece dovuto vigilare sulla movimentazione dei carichi manuali per evitare o, comunque, ridurre il rischio di lesioni dorso lombari, anche tenuto conto dei fattori individuali di rischio
Di conseguenza il preposto risponde degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti dalla sua posizione di garanzia purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l’evento lesivo in concreto verificatosi
PREPOSTO DI DIRITTO E PREPOSTO DI FATTO: L’INTERPRETAZIONE DELLA CASSAZIONE
Secondo la Cassazione Penale preposto “di diritto” è il soggetto che svolge le funzioni tipiche di coordinamento e vigilanza dei propri sottoposti sulla base di uno specifico incarico e di specifiche direttive ricevute dal datore di lavoro
Preposto “di fatto” è invece colui che, senza alcuna preliminare investitura da parte del datore di lavoro, espleta concretamente i poteri tipici del preposto, assumendo conseguentemente, in ragione del principio di effettività, la correlata posizione di garanzia
Tale principio stabilisce che le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, al dirigente e al preposto gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno di detti soggetti
Se dunque, nonostante la carenza di delega formale, un lavoratore assume i compiti propri del preposto, ne assume le responsabilità, ferma restando la concorrente responsabilità dei suoi responsabili in virtù della mancata vigilanza sul lavoratore
A cura di Marco Spezia
Tecnico della Sicurezza
Medicina Democratica
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