November 24, 2024
Di Marco Caldiroli Medicina Democratica
LA BANALITA’ DELL’INCOMPETENZA GENERA INSICUREZZA E TUTELE RIDOTTE PER I LAVORATORI
L’interpello è un istituto previsto dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro e ha la funzione di fornire delle interpretazioni in merito alla applicazione delle norme, in pratica una commissione presso il Ministero del Lavoro accoglie quesiti dalle parti sociali e fornisce una risposta interpretativa “autentica” sulla quale poi anche gli organi di vigilanza devono orientarsi nella azione quotidiana.
Il tutto per velocizzare ed evitare la continua necessità di revisioni del testo normativo sulla sicurezza alquanto complesso e modificato infinite volte dal 2008.
Finora la commissione ha svolto un buon lavoro soprattutto per fermare interpretazioni “di comodo” che singole lobbies hanno cercato di far passare per gli interessi dei propri “associati”.
L’interpello 1/2020 costituisce una pessima eccezione. min-lav-interpello-n-1-2020-sicurezza-sul-lavoro
La questione del contendere (posta dalla Regione Friuli) era l’obbligo dell’abilitazione per l’utilizzo di quelle attrezzature esplicitamente previste dalla norma (carrelli semoventi, gru, autogrù, escavatori ecc) e specificate in un Accordo Stato Regioni del 2012. Il dubbio è se tale obbligo sia da estendere anche ai datori di lavoro o solo ai lavoratori, e se per i primi è sanzionato.
E’ pacifico che, con una delle modifiche del D.Lgs. 81/08 introdotta nel 2015, che tutti gli operatori (qualunque sia il loro ruolo in una impresa) devono avere la “patente” per l’uso delle attrezzature per le quali vale l’obbligo.
Purtroppo, il legislatore, nell’estendere esplicitamente anche ai datori di lavoro tale obbligo (comprendendoli tra gli “operatori”) si è “dimenticato” di aggiornare anche l’apparato sanzionatorio corrispondente che fa ancora riferimento alla precedente situazione per la quale la responsabilità dei datori di lavoro era riferita all’obbligo che i lavoratori avessero l’abilitazione (e non tutti gli “operatori”).
La conclusione della Commissione è da “Comma 22” ovvero che è “vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi ‘operatore’, compreso il datore di lavoro che ne sia privo. Tuttavia, fatta salva l’applicazione alle singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente, la Commissione ritiene – sulla base del principio di tipicità che regola il sistema penale – che l’ambito di operatività del sopra citato articolo 87 comma 2 lettera c) del dlgs 81/2008 (relativo alle sanzioni, ndr) debba essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro”.
In soldoni, il datore di lavoro se vuole utilizzare una delle attrezzature previste dalla norma deve avere l’abilitazione ma se non ce l’ha e le utilizza non è sanzionato (a meno che non faccia dei “disastri” altrimenti sanzionabili).
“Chiunque vuole utilizzare una attrezzatura è tenuto ad avere l’abilitazione ma se il datore di lavoro la utilizza senza abilitazione nessuna sanzione è applicabile”, quindi perché mai dovrà sottoporsi al corso e alle prove pratiche per dimostrare l’apprendimento all’uso delle attrezzature (in modo simile, ma semplificato, alla patente automobilistica)?
Potrà confidare sulla sua accortezza e non provocare disastri per sé e/o per gli altri in caso di utilizzo maldestro ma fino ad allora nessuno potrà chiedergliene conto (secondo la commissione interpelli) a meno di una apposita modifica normativa che completi e renda coerente quella precedente.
Qualcuno vuole mettersi di buona lena per correggere l’evidente assurdità normativa???
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