Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Interpello n. 4 del 26/06/23 sulla elezione del RLS

Postato il 19 Luglio 2023 | in Lavoro Privato, Lavoro Pubblico, Sindacato | da

“2. Nel caso in cui la stessa azienda “supermercato”, occupi tra i duecento e i mille dipendenti complessivi nelle diverse unità produttive, e quindi il numero minimo degli RLS sia di tre, con quali criteri vengono individuati gli stessi, qualora nelle singole unità produttive si proceda alla loro nomina e venga quindi superato detto numero minimo? Nel caso specifico, l’azienda ha accolto la nomina dei tre RLS escludendo gli ulteriori regolarmente eletti, creando una scelta comoda da parte dell’azienda”.

La Commissione ricorda in via preliminare, nella risposta, come la stessa sia tenuta unicamente a rispondere a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro” e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche.

Tanto premesso, la Commissione ritiene che la normativa stabilisca espressamente che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La stessa normativa, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.

 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Sezione VII Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori

Art. 47. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

[…]

  1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

[…]

  1. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
  2. a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
  3. b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
  4. c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

L’allegato:

Interpello 4 – 23 Cobas

 

Tratto dalla Mailing List Sicurezza sul Lavoro

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