November 25, 2024
La Corte di giustizia CE fornisce alcuni chiarimenti sulla nozione di lavoratore al fine del riconoscimento di determinate garanzie, spettanti secondo la corretta interpretazione ed applicazione della normativa comunitaria, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Statimembri.
Oggetto dell’intervento del giudice europeo è la tutela della maternità all’interno della Comunità europea, con riferimento al caso di una cittadina dell’UE che ha lasciato l’attività lavorativa a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza ed al periodo successivo al parto. In ragione di tale rinuncia obbligata, si ritiene erroneamente non più sussistente la qualità di “lavoratore” e, di conseguenza, l’interessata viene privata delle relative indennità economiche e per tale motivo decide di ricorrere al giudice del rinvio per ottenere ristoro.
Secondo la corretta interpretazione del dettato normativo, la cessazione della prestazione lavorativa o la rinuncia alla ricerca di un impiego, dovute alla gravidanza e al successivo periodo post parto, non pregiudicano il mantenimento dello status di “lavoratrice” e delle relative indennità, purché la donna riprenda il suo lavoro o trovi un altro impiego entro un ragionevole lasso di tempo successivo alla nascita del figlio
Leggi tutta l’informativa nel documento in allegato:
http://www.cobasconfederazionepisa.it/wp-content/uploads/2014/09/APCOM1489.pdf
Lascia un commento