November 28, 2024
Con il c.d. Job act ovvero la legge 183/2014 il legislatore ha inteso modificare uno dei capisaldi delle disciplina giuslavoristica ovvero quella relativa alle mansioni e più nello specifico al c.d. ius variandi anche nella sua accezione negativa che viene definita demansionamento.
Nel lavoro privato la norma principale di riferimento è l art. 2103 che dispone che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni (o a queste equivalenti) per le quali è assunto o alle quali è stato assegnato nel corso del rapporto di lavoro ovvero a quelle da ultimo (di fatto svolte) .
Vi è un divieto di c.d. demansionamento ovvero adibizione a mansioni inferiori ribadito dal disposto dell’art. 13 L. 300/1970 che ha portato al testo attuale dell’art. 2103 cc. e sul quale tornerò tra poco.
Fino a qui la disciplina è comune in quanto la norma di riferimento del pubblico impiego, art. 52 dlgs 165/2001 ricalca nella prima parte il testo dell’art. 2103 c.c.
La differenza fondamentale consiste nel passaggio a mansioni superiori che nel privato si acquisiscono anche grazie allo svolgimento di fatto “si veda locuzione effettivamente svolte” mentre nella p.a. solo per progressioni di carriera ottenute tramite le procedure selettive.
Viene subito precisato nel dlsg 165/2001 (art. 52) che nel pubblico impiego l’adibizione a mansioni superiori non influisce sull’inquadramento ma da solo diritto alla retribuzione per il periodo di effettiva assegnazione e sul punto anche la giurisprudenza non lascia dubbi.
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