Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

La Corte di Giustizia Europea e il Tribunale di Napoli dichiarano l’illegittimità dei reiterati contratti a tempo determinato

Postato il 19 Febbraio 2015 | in Italia, Lavoro Privato, Lavoro Pubblico, Scenari Politico-Sociali, Sindacato | da

PrecarioRiporto a seguire un interessante (anche se molto tecnico e complesso) articolo comparso sul sito web dello Studio legale Cataldi (http://www.studiocataldi.it) relativo alla illegittimità del reiterato ricorso a contratti a tempo determinato nel pubblico impiego.

L’articolo non attiene direttamente alla sicurezza sul lavoro, ma mi sembra utile diffonderlo, trattando comunque dil diritto al lavoro e in considerazione che la precarietà del lavoro (come spesso ho avuto modo di sottolineare) è direttamente correlata al fenomeno infortunistico e delle malattie professionali.

La Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato è scaricabile all’indirizzo:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0070&from=IT

La Sentenza del Tribunale di Napoli n.530 del 21/01/15 è scaricabile all’indirizzo:

http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20150121/sentenza-tribunale-di-napoli-530-del-21-gennaio-2015-conversione-rapporto-di-lavoro-a-termine.pdf

La Sentenza della Corte di Giustizia Europea C-22/13 è scaricabile all’indirizzo:

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CJ0022&lang1=it&type=TXT&ancrehttp://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20150121/sentenza-tribunale-di-napoli-530-del-21-gennaio-2015-conversione-rapporto-di-lavoro-a-termine.pdf=

Marco Spezia

La Corte di Giustizia Europea, con riferimento all’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999, allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999), ha da ultimo ritenuto e ribadito, che è contrario al diritto dell’Unione il “rinnovo di contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti e di personale amministrativo, tecnico e ausiliaro”, quando ci si trovi dinnanzi a un blocco delle procedure concorsuali per l’assunzione, “senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo il risarcimento del danno subito a causa di un siffatto rinnovo”.

La Corte, dopo aver chiarito che l’Accordo Quadro si applica a tutti i lavoratori, sia del pubblico impiego che privato e in ogni settore di attività, evidenzia come l’Accordo Quadro (al fine di prevenire abusi) impone agli Stati membri che il ricorso a una successione di contratti a tempo determinato sia disposto almeno da una delle seguenti misure: l’indicazione delle ragioni obiettive che giustificano il rinnovo dei contratti ovvero la determinazione della durata massima totale dei contratti o del numero dei loro rinnovi.

Leggi tutto il documento in allegato:

 15 02 16 da Studio Cataldi

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