November 25, 2024
In riscontro a quanto da Lei richiesto con mail del 02.12.2015, si informa che la materia dei sistemi di controllo anche a distanza dei lavoratori è regolamentata dagli artt. 4 e 8 L. n. 300/70, supportata dal D. Lgs. 196/03, art. 114 e artt. 171 e 172.
Anche l’art. 23 del recente D. Lgs. 151 del 14.09.2015, che sostituisce il predetto art. 4 della L. n. 300/70, ribadisce che per l’installazione di impianti di videosorveglianza o GPS necessari per esclusive esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, è necessario il previo accordo con le rappresentanze sindacali o l’ autorizzazione della DTL competente.
L’unica variazione prevista da detto D. Lgs. 151/2015, art. 23, comma 1 consiste nell’escusione dell’applicabilità della predetta normativa agli strumenti utilizzati dal lavoratore e necessari per rendere la prestazione lavorativa, nonché agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Qualora ritenga poi che sussistano violazioni alla normativa in materia di videosorveglianza da parte dell’azienda da indicata, si informa che presso al DTL opera il servizio dell’Ispettore di Turno, funzionario ispettivo incaricato di ricevere richieste di intervento da parte di lavoratori e/o segnalazioni da parte di utenti in materia lavoristica e previdenziale, con orario 9-12 dal lunedì al venerdì e anche 15-16 il martedì e giovedì. L’Ispettore di turno risponde anche a richieste telefoniche, compatibilmente con l’utenza che si è presentata personalmente.
Saluti
dr.ssa Ilaria Niccodemi
Resp. Area Vigilanza 1
Programmazione e Coordinamento
Direzione Territoriale del Lavoro di Pisa
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