Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

La grande truffa delle mascherine

Postato il 18 Aprile 2020 | in Sicurezza sul lavoro | da

Ciao a tutti,

credo che ormai a molti sia chiara la gravità del D.L 17/20 (il sedicente “Cura Italia”), che stravolge norme nazionali, Direttive Europee e norme tecniche di prevenzione e di protezione della salute dei lavoratori (che allego in basso).
Credo però che sia meglio fare un’ulteriore ragionata, sia nell’immediato (in vista della “Fase 2”), sia nel futuro.

In sostanza il D.L. 17/20 introduce un concetto estremamente pericoloso.

Per tutto il periodo dell’emergenza da SARS-CoV-2 (per ora, fino a tutto luglio) si possono derogare a leggi (D.Lgs. 81/08), Direttive e Regolamenti europei, norme tecniche per la salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, tramite un Decreto-Legge che può (secondo Costituzione) superare tali norme.

Sostanzialmente tale Decreto-Legge cancella, con un colpo di spugna, le normali procedure di realizzazione, controllo e commercializzazione, sia delle mascherine chirurgiche (Dispositivi Medici), sia dei facciali filtranti (Dispositivi di Protezione Individuale).

Ciò permetterà a chiunque di poterle produrre e vendere, senza seguire le procedure di cui sopra, ma rilasciando una semplice autocertificazione, da validare, rispettivamente da parte di ISS e INAIL. Al di là dell’efficacia del filtro ISS e INAIL (che sembri funzioni), il problema è che le mascherine che verranno inviate a ISS e INAIL per le prove potranno anche essere perfette, ma non vi è nessuna assicurazione, né controllo (se non in teoria) di tutte quelle successive.

Oltre a questo, il D.L. 17/20 dispone che i (facciali filtranti FFP2 e FFP3), che il D.Lgs. 81/08 imponeva come misura di protezione delle vie respiratorie (quindi DPI), possano essere sostituiti dalle mascherine chirurgiche, che sono Dispositivi Medici), che non hanno nessuna parentela con i facciali filtranti (DPI) delle vie respiratorie.

Le mascherine chirurgiche sono Dispositivi Medici (con la loro specifica normativa), ma non sono DPI.

Non è assolutamente un fatto di forma, infatti:

  • le mascherine chirurgiche “Dispositivi  Medici” come da definizione della Direttiva Europeo  2007/47/CE (obbligatorio anche in Italia), sono stati normate, progettate, realizzate secondo specifica normativa e classificazione (UNI EN 14683:2020, tipo II e IIR), non per proteggere il lavoratore (e il cittadino) da contagio da SARS-CoV-2, ma per impedire a medici e infermieri (o cittadini) di diffondere per via respiratoria particelle contagiate a malati;
  • i facciali filtranti “DPI”, come da definizione del Regolamento Europeo 2016/425 (obbligatorio anche in Italia) sono stati normati, progettati, realizzati e marcati CE secondo specifica normativa e classificazione (UNI EN 149:2009, tipo FFP2 o FFP3), per proteggere le vie respiratorie dei lavoratori da ingresso di aerosol contenente SARS-CoV-2

Per proteggere i lavoratori dal contagio da SARS-CoV-2, l’unico mezzo sono, quindi, solo i facciali filtranti tipo FFP2 o FFP3.

Tra l’altro l’uso di mascherine chirurgiche, crea una falsa fiducia nel lavoratore, che pensa di essere protetto e che quindi è portato a trascurare l’altra misura fondamentale di prevenzione che la distanza interpersonale.

Questo Decreto-Legge è gravissimo, costituendo un pericoloso precedente per il quale, in caso di “emergenza” (in questo caso ampliata per l’incapacità del governo di affrontarla) è possibile stravolgere, sulla pelle, dei lavoratori Direttive, Regolamenti, leggi, norme.

Credo che sia fondamentale informare al più presto possibile i lavoratori (in funzione del previsto inizio della “fase 2”) di tale truffa e di mobilitarsi per non pagarne le conseguenze.

Alleggato Gazzetta Ufficiale

DL 20 03 17

Marco Spezia

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