Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

La illegittimità del licenziamento di un lavoratore in malattia trovato a lavorare altrove

Postato il 21 Ottobre 2013 | in Lavoro Pubblico, Sindacato | da

Con sentenza n. 23365 del 15 ottobre 2013, la Cassazione ha affermato la illegittimità del licenziamento di un lavoratore in malattia trovato a lavorare presso l’azienda di un parente, se l’attività non pregiudica la guarigione.

Secondo i giudici della Suprema Corte, la genericità delle contestazioni del datore di lavoro e la “occasionalità e sporadicità” dell’attività compiuta dal lavoratore che, comunque, è risultata compatibile con la patologia sofferta dal lavoratore stesso, non possono incidere sul rapporto di lavoro con una sanzione espulsiva, non violando i canoni di correttezza e buona fede. Infatti, “lo stato di malattia era indubitabile e le marginali attività espletate non avrebbero, in realtà, potuto rendere più difficile il processo di guarigione, anzi poteva affermarsi che tali attività potevano avere un’incidenza funzionale e positiva per la stessa guarigione.”.

DALLA DPL DI MODENA

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

http://www.dplmodena.it/cassazione/sentenze/licenziamento/23365-13.pdf

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