December 27, 2024
La decisione di istituire i servizi di pronta reperibilità spetta all’ente nella sua veste di datore di lavoro, questo dice non solo il contratto nazionale ma la stessa Aran che ormai viene assunta come bibbia e non come fonte di una interpretazione delle norme di parte pubblica.
Ci sono comprovate esigenze organizzative che dovrebbero indurre amministrazione e comandante a individuare anche per la Polizia Municipale una squadra da collocare in reperibilità in casi di necessità e urgenze senza ricorrere a straordinari e ai “soliti noti”.
Esiste un istituto contrattuale praticabile, quello tipico della “reperibilità” , ossia l’ art. 23 del CCNL del 14.9.2000.
Le risorse per il finanziamento dell’indennità di reperibilità, di cui all’art. 23 del CCNL del 14.9.2000, devono essere rinvenute esclusivamente in quelle generali, già disponibili, destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, come espressamente disposto dall’art. 17, comma 2, lett. d) del medesimo CCNL dell’1.4.1999.
Ovviamente la scelta della reperibilità non dovrà essere in aggiunta allo straordinario ma lo strumento con cui individuare squadre da utilizzare nei casi di bisogno con criteri trasparenti e al fine di permettere a chiunque voglia e sia in possesso dei requisiti di ruotare e partecipare.
Qual’è la ragione per la quale il comune di Pisa non ha ancora previsto una squadra di reperibilità gtra i vigili affindandosi a criteri discrezionali nella scelta del personale con crescenti disparità di trattamento economico accessorio che creano solo malumori ?
Cobas Pubblico Impiego
Lascia un commento