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La sanatoria dei fondi e dei contratti illegittimi

Postato il 13 Marzo 2014 | in Italia, Scenari Politico-Sociali | da

Pochi si sono accorti che all’interno del decreto Salva Roma si trovano norme particolarmente insidiose per la contrattazione decentrata e soprattutto per il recupero forzoso di somme indebitamente erogate.

Il recupero delle somme che illegittimamente sono state inserite nei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa dovrà avvenire nel numero degli anni in cui queste somme sono state erogate. Se una errata composizione del fondo è stata reiterata per sei anni, il recupero delle somme andrà fatto per un equivalente numero di anni.

Ma attenzione: gli Enti non si limiteranno al recupero dei soldi ma partiranno altre e a , se possibile, ancora più invasive norme, attraverso le cosiddette misure di razionalizzazione organizzativa. Le regioni devono tagliare le dotazioni organiche di almeno il 10% dei dipendenti ed il 20% dei dirigenti.

Le normative prevedono così il taglio degli organici di cui gli Enti locali devono dare conto al Mef e al Ministero degli Interni .

Citiamo testualmente un articolo di Arturo Bianco su http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/MADOC.asp?IdT=24&IdD=4551

Il comma 2 del provvedimento consente di destinare al recupero di tali somme le quote di risparmio derivanti dai piani di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui all’articolo 16 del DL n. 98/2011. Ricordiamo che tale disposizione consente di destinare alla incentivazione del personale fino alla metà dei risparmi conseguiti dalle amministrazioni sulla base di tale disposizione.

Il comma 3 stabilisce che non sono da considerare nulli e non applicabili gli atti con cui le amministrazioni hanno ripartito i fondi per la contrattazione decentrata in contrasto con le previsioni dei contratti nazionali. Questa “sanatoria” è consentita solamente per gli atti adottati prima della scadenza del termine fissato dal DLgs n. 150/2009, legge cd Brunetta, alle regioni ed agli enti locali per adeguare i contratti collettivi decentrati integrativi sottoscritti precedentemente alle novità dettate da tale provvedimento. Ricordiamo che questo termine è fissato per le regioni e gli enti locali al 31 dicembre 2011, ma anche che i contratti decentrati non adeguati hanno cessato di produrre i propri effetti a partire dallo 1 gennaio 2013.

Questa possibilità non può essere utilizzata da tutte le amministrazioni, ma solamente da quelle che hanno rispettato tutti i seguenti parametri: patto di stabilità, vincoli in materia di spesa per il personale (cioè sia il tetto che non deve superare l’anno precedente e nelle amministrazioni non soggette il 2008 sia il rapporto massimo del 50% rispetto alla spesa corrente), limiti dettati dall’articolo 9 del DL n. 78/2010 (cioè il tetto al trattamento economico individuale, il tetto al fondo ed il taglio in proporzione alla riduzione dei dipendenti e dei dirigenti, tetto alle assunzioni flessibili, blocco degli effetti economici delle progressioni etc). Ed infine questa possibilità può essere utilizzata solamente dalle amministrazioni che non hanno superato i vincoli finanziari alla costituzione dei fondi e non hanno condotto al riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale.

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