November 30, 2024
Esattamente come accaduto per il lavoro (e cioè le “tutele progressive” e “gli 80 euro” in più in busta paga forse un domani mentre la precarietà e la fine di ogni diritto alla formazione subito con il decreto legge Renzi – Poletti n. 34 del 20 marzo) lo stesso ha fatto il Governo sul cd “piano casa” con il decreto legge gemello Renzi – Lupi n. 47 del 28 marzo.
Ed infatti le misure previste per fronteggiare l’emergenza abitative sono del tutto vaghe, future, senza investimenti pubblici e basate sulla solita fallimentare miscela di svendita del patrimonio immobiliare pubblico, costituzione di “fondi di garanzia” (pubblici) che andranno a finanziare programmi di edilizia popolare “in convenzione con cooperative edilizie”, un altro taglio delle tasse per i proprietari di immobili e la replica del cd “modello Bertolaso” per le grandi opere con la deregolamentazione della normativa urbanistica per l’Expo di Milano. Ma se sin qui siamo alla solita politica degli annunci che avrà quale risultato solo un ulteriore sostegno a costruttori e immobiliaristi e che ha accompagnato da sempre la politica sulla casa in Italia, l’aspetto veramente straordinario del decreto 47 è che sostanzialmente l’unica norma immediatamente operativa nel nostro ordinamento dal 28 marzo è quella prevista all’art. 5 che stabilisce come “chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.”
E – se si tiene conto di come notoriamente ad oggi decine di migliaia di famiglie impoverite siano costrette a vivere in immobili occupati abusivamente – non può non rilevarsi la beffarda ironia del Presidente Napolitano che ha immediatamente controfirmato il decreto rendendolo vigente con provvedimento che testualmente giustifica il ricorso straordinario ed eccezionale al decreto legge “considerata, in particolare, la necessità di intervenire in via d’urgenza per far fronte al disagio abitativo che interessa sempre più famiglie impoverite dalla crisi” (sic).
* * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Ma per spiegare il “segno di classe” estremo a cui mai era giunto nessun governo repubblicano occorre qui brevemente ricostruire l’evoluzione del concetto giuridico di residenza.
E’ utile precisare infatti che l’ottenimento della residenza è un completo diritto soggettivo del cittadino che trova tutela e fondamento nei principi generali dell’ordinamento e nella Carta Costituzionale.
Il concetto giuridico di residenza è contenuto nell’art. 43 del codice civile il quale dispone “ il domicilio di una persona è nel luogo in cui ha stabilito la sede dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. La distinzione operata dalla norma tra domicilio, inteso come sede degli affari, e residenza, intesa come dimora abituale, è meritevole di attenzione. Tale distinzione ha fatto il suo esordio nel 1865 con il primo codice civile dell’Italia Unita, con la volontà di riconoscere alla persona la possibilità di avere una sede personale – la residenza appunto – distinta dal luogo in cui esercita gli affari. Con tale scelta, confermata dal codice civile vigente che è stato approvato nel 1942 , si decise quantomeno di equiparare il profilo economico e quello personale ed affettivo, concependo il domicilio come luogo di imputazione delle situazioni patrimoniali e la residenza come luogo delle esigenze personali e di vita, dando a queste ultime una rilevante dignità giuridica. L’emergere nell’ordinamento del concetto di residenza va di pari passo cioè con il passaggio da una società fondata sugli status, ad una società caratterizzata dalla nozione di cittadinanza e dalla parità giuridica fra cittadini propria dello Stato di Diritto. Non a caso la prima legge anagrafica risale al 1791 nella Francia immediatamente post rivoluzionaria ed uno dei passaggi fondanti della nascita dello Stato Italiano è consistito proprio nella costruzioni di un ordinamento anagrafico. E’ evidente che tale distinzione presenta una dimensione qualitativa, poiché mentre il domicilio attiene ad una condizione giuridica (elettiva) del soggetto, la residenza qualifica una situazione di fatto, relativa alla dimora abituale del soggetto. Ma il diritto all’accertamento di tale fatto risulta di primaria importanza, poiché con il riconoscimento della residenza implica numerosi diritti – e anche degli obblighi – relativi alla condizione di cittadino.
In primo luogo, sancisce una sorta di diritto di affermazione dell’ esistenza, ovverosia di registrazione quale cittadino residente ai fini di tutte le rilevazioni statistiche e alla distruzione delle risorse e all’imputazione delle imposte. Senza contare che il corretto censimento dei residenti è un aspetto dell’ordine pubblico (ad esempio se crolla un edificio occorre sapere chi potrebbe esservi sotto le macerie, ecc.).
In secondo luogo, la residenza è precondizione dell’esercizio dei diritti politici, con particolare riferimento all’iscrizione nelle liste elettorali e la possibilità di esercitare l’elettorato passivo. Senza la residenza non è possibile, poi, godere a pieno del diritto alla salute in quanto è condizione per ottenere l’assegnazione di un medico di famiglia e del diritto allo studio in quanto è condizione dell’accertamento dell’obbligo scolastico. Ed infine la “residenza legale” in Italia è necessario requisito per ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, lett. f), L. n. 91/92. Infine ogni sussidio, agevolazione o servizio viene presuppone la condizione – si ripete oggettiva – della residenza.
Alla luce di tali considerazioni appare evidente il legame che corre tra la residenza è l’esercizio di diritto fondamentali di portata Costituzionale.
La residenza, anzitutto, è legata all’esercizio dei diritti fondamentali di cui agli artt. 2 e 16 Cost. della costituzione. L’art. 2 riconosce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia come singolo “sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” e l’art. 16 stabilisce che “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.”
Inoltre, tenendo conto che con il decreto Renzi – Lupi viene negato anche il diritto alle utenze, la Costituzione tutela tutti i diritti per il cui esercizio è funzionale la residenza sopraelencati ( diritto alla salute : art. 32; diritto allo studio art. 34; il diritto alla distribuzione delle risorse e alla fruizione dei servizi di welfare: art. 3; diritto ad una vita libera e dignitosa: art. 36 ). Insomma con il piano caso di Renzi – Lupi non si esce solo dalla Costituzione ma si torna indietro all’Italia preunitaria.
Va al riguardo detto come – in effetti – norme simili negli effetti siano state adottate dalle giunte leghiste per escludere i non “nativi” presenti sul territorio ma tali provvedimenti sono sempre stati annullati dal T.a.r. in quanto “è opinione comune in giurisprudenza che la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, ossia dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e da quello soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; pertanto, qualora la residenza anagrafica non corrisponda a quella di fatto, è di questa che bisogna tener conto con riferimento alla residenza effettiva , quale si desume dall’art. 43 c.c., e la prova della sua sussistenza può essere fornita con ogni mezzo, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche o in contrasto con esse” (T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 20-12-2012, n. 3157, si veda anche Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2010, n. 7730).
E ciò infatti discende direttamente dalla normativa nazionale pregressa (che, paradossalmente non è stata abrogata a riprova non solo dell’odio di classe dell’attuale Governo ma anche della sua totale impreparazione tecnica). Ed infatti la legge 1228/54 stabilisce che “è fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell’anagrafe del Comune di dimora abituale”, senza contenere alcuna limitazione relativa alla condizione abitativa del richiedente. Il regolamento anagrafico (dpr 223/89) stabilisce che “ per persone residenti nel comune si intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune”. Nella stessa direzione si pone la Circolare del Ministero dell’Interno del 29/5/95 per cui “la richiesta di iscrizione anagrafica non appare vincolata ad alcuna condizione, né potrebbe essere il contrario, in quanto in tale modo si verrebbe a limitare la libertà di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale in palese violazione dell’art. 16 della Costituzione”. La circolare afferma, poi, che tale accertamento non implica una “discrezionalità dell’amministrazione”.
E del resto ciò spiega come la residenza sia stata sempre concessa in alloggi di fortuna, quali roulotte, tende, camper e immobili senza titolo. E proprio perché la pubblica amministrazione si limita ad accertare un fatto – la dimora abituale – e non a concedere uno status che il dpr n 223/89 (regolamento anagrafico) all’art. 19 limita l’accertamento dell’ l’ufficiale di anagrafe “a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale”.
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
Ciò premesso, a seguito del decreto Renzi Lupi le “famiglie impoverite” costrette a vivere in immobili occupati “abusivamente”
E per altro non potranno avere più l’allaccio alle utenze di acqua, luce e gas e il tutto SENZA CHE SIA PREVISTA PER ESSI NESSUNA ALTERNATIVA ALLOGGIATIVA se non, letteralmente, trasferirsi sotto un ponte (ove essi – nuovo amaro paradosso – continuerebbero ad avere il diritto alla residenza in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati).
E ciò non solo in contrasto con la nostra Costituzione – anzi con tutti i principi cardine dello stato di diritto liberale precedente – ma anche con la normativa comunitaria in materia prevedendo la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (cd Carta di Lisbona) che “con l’obiettivo di combattere povertà e esclusione sociale, l’Unione riconosce e rispetta il diritto alla casa e all’housing sociale, al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non siano in possesso delle risorse minime, in accordo alle regole stabilite dalla legislazione Comunitaria e dalla legislazione e pratiche internazionali” (Articolo 34.3 EUCFR). Ed essendo per altro tali principi già sanciti dall’Articolo 13 della Carta Sociale dell’Unione Europea e sugli Articoli 30 (che include l’obbligo a promuovere una serie di servizi, compreso l’abitare) e 31 (che promuove l’accesso a un’abitazione di standard adeguato per prevenire e ridurre il fenomeno della homelessness nella prospettiva della graduale eliminazione della stessa e l’accessibilità dei prezzi per coloro che non possiedano le risorse necessarie).
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Con il decreto Renzi – Lupi i poveri vengono espulsi dallo stato diritto e privati del diritto basilare all’esistenza (in nessun altro modo è definibile venire deprivati di acqua, luce, riscaldamento, diritti di elettorato, assistenza medica, diritto all’istruzione e alla cittadinanza italiana per gli stranieri). E questo francamente non può essere accettato.
Il Forum Diritti Lavoro:
Roma 4.4.2013
avv.ti Bartolo Mancuso e Carlo Guglielmi
www.forumdirittilavoro.it
info@forumdirittilavoro.it
Lascia un commento