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Lavaggio indumenti e gestione prestiti in biblioteca (Covid-19)

Postato il 10 Settembre 2021 | in Sicurezza sul lavoro | da

Dal Blog dei Delegati e Lavoratori Indipendenti Pisa

03/09/21

ATTIVITA’ DI LAVAGGIO INDUMENTI

Per quanto riguarda le attività di lavaggio di indumenti non ho trovato nulla che abbia fonti governative e istituzionali.

Di conseguenza si applicano a livello generale quanto disposto dall’Accordo tra le parti sociali del 04/06/21, ovvero allegato 12 del DPCM 02/03/21, e dall’allegato 9 del medesimo Decreto.

L’unico accenno alle modalità di lavaggio è contenuta nell’allegato 9 citato “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive” alla voce “Servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori) (sic), dove si riporta che “La biancheria deve essere lavata con acqua calda (70-90 °C) e normale detersivo per bucato; in alternativa, lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti”.

Sulle percentuali di ipoclorito di sodio, non ho però trovato altre indicazioni, ma credo vengano fornite dai fornitori dei prodotti igienizzanti;

Il lavoratore addetto alle attività di lavaggio dovrà attenersi alle usuali misure di prevenzione:

  • utilizzo di tuta monouso da sfilare “al contrario” o in alternativa di indumenti in stoffa da avviare dopo ogni attività alla disinfezione;
  • utilizzo di mascherine FFP2 (non chirurgiche!) che se classificate “NR” sono da considerarsi monouso, se sono classificate “R” sono utilizzabili il numero di volte indicato dal fabbricante;
  • frequente igienizzazione delle mani con soluzione alcolica al 70% e comunque al termine della attività;
  • non fumare o mangiare durante le attività;
  • movimentare i capi da lavare con la massima cautela onde evitare dispersione di polvere (ritengo, visto che devono essere lavati, sia consigliabile bagnarli prima di metterli in lavatrice);
  • mantenere la massima ventilazione esterna durante tutta l’attività;
  • al termine delle attività sanificare tutte le superfici con prodotti a base di cloro e di alcol (meglio quelli considerati presìdi medico-chirurgiche;
  • al termine delle attività, buttare tutti i rifiuti (tuta, mascherina, stracci, sacchi degli indumenti, ecc.) in doppio sacco in plastica da richiudere immediatamente.

GESTIONE DEI PRESTITI DEI LIBRI IN BIBLIOTECA

In questo caso è presente molta più documentazione.

Sempre all’allegato 9 del DPCM 02/03/21 di cui sopra alla voce “Biblioteche” è chiaramente specificato che:

Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo. Si precisa che l'isolamento preventivo delle collezioni delle biblioteche e degli archivi si intende limitato ai materiali che provengono dal prestito agli utenti e quindi da un flusso esterno non controllato, e che pertanto non si applica alla consultazione interna, che deve avvenire sempre previa igienizzazione delle mani”.

Quindi i libri da mettere in quarantena sono solo quelli prestati a utenti che li portano via dalla biblioteca e li riportano dopo averli consultati.

Quelli consultati in biblioteca e che quindi non escono possono non essere messi in quarantena, ma occorre un rigoroso controllo da parte degli addetti sull’igienizzazione delle mani degli utenti prima e dopo la consultazione.

La Circolare del maggio 2020 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro, ha dato ulteriori utili indicazioni operative.

In essa è specificato che:

Anche se è provato che non esiste contaminazione fra le carte, stanti le conoscenze attuali sul COVID-19, vi è la possibilità che si possa verificare un contagio trasmesso dalla carta alle persone. Per questo motivo è necessario prevedere un periodo di isolamento non inferiore a 10 giorni per i beni consultati, così da eliminare ogni rischio per gli operatori e gli utenti.

Terminata la consultazione da parte del richiedente, il bene dovrà essere sottoposto a quarantena.

Si ritiene opportuno, in ogni caso, imbustare ciascun documento/volume singolarmente e annotare sulla busta di contenimento le date relative alla consultazione al fine di permettere di calcolare esattamente il periodo di quarantena cui il bene stesso dovrà poi essere sottoposto”.

In questo caso le indicazioni sono più che sufficienti.

Marco Spezia

Tratto dalla Mailing List Sicurezza sul Lavoro

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