November 23, 2024
I lavoratori fragili sono senza tutele da diverso tempo e per comprenderne il perché bisogna guardare all’indennità di malattia e allo smart working e a come sono pensati per questa categoria di dipendenti.
I lavoratori fragili ( sono quei dipendenti che versano in condizioni di fragilità appunto come immunodepressione o malattie croniche e per i quali un’esposizione al virus del Covid potrebbe essere anche fatale) infatti dallo scorso 16 ottobre sono senza tutele in termini di malattia qualora non possano svolgere il lavoro in modalità agile.
Questi lavoratori fragili sono posti in sorveglianza precauzionale, ma se non possono svolgere le mansioni in smart working, anche in altra mansione come prevede il decreto agosto, rischiano di non essere adeguatamente tutelati.
Per costoro infatti i decreti Ristori e Ristori bis non pensano a una soluzione come anche l’INPS conferma in un recente messaggio. Intanto la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ha annunciato l’impegno per una risoluzione delle problematiche dei lavoratori fragili in emergenza Covid.
Ma per capire il perché occorre fare primariamente riferimento alla norma. Il decreto n.104/2020 Agosto convertito nella legge n. 126/2020 all’articolo 3 comma 3 stabilisce che ai dipendenti pubblici e privati in possesso di riconoscimento di disabilità grave o a rischio perché immunodepressi, sottoposti a terapie salvavita o comunque per patologie oncologiche, certificate con riconoscimento di disabilità come previsto dalla legge 104, in piena emergenza Covid l’assenza da lavoro è equiparata alla degenza ospedaliera a fronte del certificato di malattia.
Tale tutela, come conferma INPS, è stata prorogata in fase di conversione del decreto Agosto al 15 ottobre 2020.
Ora il comma 2-bis sempre della legge di conversione del decreto Agosto stabilisce che dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili possono essere posti in smart working “attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.”
Va da sé che i lavoratori fragili che non possono, neanche in altra mansione, svolgere il proprio lavoro in smart working, dal 16 ottobre siano senza lavoro e dimenticati anche dal decreto Ristori del 28 ottobre e il successivo Ristori bis del 9 novembre.
L’INPS nel messaggio del 9 novembre ha sottolineato che è valido il termine del 15 ottobre per la malattia riconosciuta ai lavoratori fragili fatto salvo un intervento ulteriore del legislatore.
Il problema dei lavoratori fragili è che se posti in sorveglianza precauzionale per la condizione in cui versano non hanno diritto a tutele qualora possono svolgere la mansione in smart working. Secondo INPS la sorveglianza precauzionale non determina automaticamente una fase acuta della malattia tale da non permettere lo svolgimento del lavoro e la tutela dell’indennità di malattia conseguente. Se la malattia COVID-19 è conclamata allora il lavoratore fragile può accedere all’indennità e non perdere pertanto lo stipendio.
Con le ultime disposizioni in merito risalenti ormai al 13 ottobre, dal 16 del mese scorso i lavoratori fragili che non possono lavorare da casa sono senza tutele pertanto il governo dovrebbe prontamente intervenire per risolvere questo gap normativo.
La ministra del Lavoro Catalfo, come abbiamo anticipato, ha annunciato tuttavia che il governo si sta impegnando per risolvere la questione dei lavoratori fragili senza tutele dal 16 ottobre con un emendamento al decreto Ristori che dovrebbe prorogare nuovamente la malattia riconosciuta ed equiparata a degenza ospedaliera al 31 gennaio 2021. Si attendono pertanto aggiornamenti in merito.
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