November 24, 2024
Il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza 15 gennaio 2016, n. 116, torna, ancora una volta, sulla spinosa e assai delicata questione riguardante la legittimità per le organizzazioni di volontariato di partecipare alle procedure ad evidenza pubblica, nonostante la loro specifica qualificazione giuridica.
Un’associazione di volontariato aveva presentato ricorso contro la decisione di una Asl campana che aveva escluso dalla gara per l’affidamento del servizio di trasporto infermi la medesima organizzazione di volontariato, gestore uscente del servizio 118 in regime di convenzionamento, così come disciplinato dalla l. 266/1991. L’Asl comunicava alla concorrente che aveva provveduto a rettificare il bando e gli atti connessi nella parte in cui consentiva la partecipazione alla gara anche delle Associazioni di volontariato, per cui non ammetteva alle successive fasi l’associazione ricorrente.
Il Tar Campania – Napoli, sez. I, con sentenza n. 06411/2007, dichiarava il ricorso inammissibile per carenza di interesse, affermando che l’Associazione non aveva titolo a censurare la delibera ASL per vizi procedimentali, considerato che, comunque, non avrebbe potuto partecipare alla gara in quanto solo un ‘impresa commerciale poteva concorrere in una procedura concorsuale con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa.
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