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Le assunzioni e la spesa di personale

Postato il 15 Marzo 2013 | in Lavoro Pubblico, Sindacato | da

Le assunzioni e la spesa di personale di Arturo Bianco

da www.marcoaurelio.comune.roma.it

Sono numerosi i dubbi esistenti in materia di assunzioni e di spesa del personale. Passiamo in rassegna alcune recenti indicazioni provenienti da sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

IL RECUPERO DEI RESTI NON UTILIZZATI

Per il parere n. 18/2013 della sezione di controllo della Corte dei Conti della Lombardia è possibile recuperare i resti non utilizzati delle cessazioni degli anni 2010 e 2011 ai fini della determinazione del tetto alla spesa per le nuove assunzioni di personale. In questo senso vanno anche le deliberazioni della stessa sezione n. 167/2011, nonché quelle n. 2 del 13 gennaio 2012 della Sezione Regionale Puglia e n. 22 del 12 aprile 2012 della Sezione Regionale Calabria”. Viene ricordato che “con riguardo agli anni successivi al 2011valorizzando la nozione di anno precedente riferita agli enti non sottoposti al patto di stabilità definita dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nella deliberazione n.52/CONTR/10 dell’11 novembre 2010, ed in ragione della medesima ratio normativa, si ritiene che si possano riportare nell’anno successivo eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati nell’anno precedente”. Ed ancora, si chiarisce che “tale conclusione pare coerente con la finalità della norma che è quella non di contenere o ridurre la spesa di personale di esercizio in esercizio (obiettivo già assicurato per gli enti locali dal comma 557 dell’art. 1 della legge 296/2006), ma di porre un vincolo stretto alle assunzioni di personale, quale strumento indiretto di limitazione della spesa ripetitiva. Allo stesso tempo, una conclusione difforme introdurrebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra comuni non soggetti al Patto di stabilità (per i quali le Sezioni Riunite consentono il riporto” agli anni successivi delle capacità assunzionali) e comuni soggetti, pur a fronte di due normative (l’articolo 1, comma 562, della legge n. 296 per gli enti non soggetti al Patto di Stabilità Interno e l’articolo 76, comma 7, del d.lgs. n. 112/2008 per quelli soggetti) strutturalmente del tutto identiche”. Il parere ricorda gli altri vincoli esistenti in materia di assunzioni di personale: la programmazione triennale e il piano annuale delle assunzioni (art. 91 d. lgs.267/2000, art. 35, comma 4, d. lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, legge 448/2001); il principio di riduzione progressiva della spesa per il personale (nda per i comuni soggetti al patto di stabilità); il rispetto del patto di stabilità (articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149), un rapporto inferiore al 50% tra spese di personale e spese correnti (art. 76, comma 7, capoverso, del d.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008); gli adempimenti in materia di rideterminazione della pianta organica (art. 6, comma 6, d. lgs. 165/2001); l’adozione e il rispetto del piano triennale delle azioni positive tendenti ad assicurare la pari opportunità tra uomini e donne (art. 48, comma 1, d. lgs. 148/2006); la ricognizione di eventuali eccedenze di personale (art. 33, d. lgs. 165/2001, come modificato dal d.l. 78/2010 e integrato dalla legge 183/2011)”.

GLI ONERI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI Il parere n. 23/2013 della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Puglia chiarisce che “la spesa del personale dell’ufficio del piano sociale di zona costituisce spesa del personale non escludibile per nessuno degli Enti aderenti alla convenzione rilevato che quando il legislatore ha ritenuto di escludere dall’applicazione di una normativa vincolistica posta a tutela degli obiettivi di finanza pubblica, le spese aventi carattere sociale lo ha espressamente sancito come avvenuto con l’art. 1, comma 142, della L. 23/12/2005 n. 266 che sottraeva, ai fini dell’osservanza del patto di stabilità interno dell’esercizio 2006, dal complesso delle spese correnti proprio le spese di carattere sociale”. Ed ancora, con riferimento alla possibilità di erogare queste somme al personale, l’orientamento è assolutamente negativo: “il principio di omnicomprensività della retribuzione sancito dall’art. 45

del D. Lgs. n. 165/2001 non consente l’erogazione di compensi al personale dipendente pubblico in aggiunta all’ordinaria retribuzione per compiti che rientrano nelle attività di ufficio. Il divieto di percepire compensi, stabilito per i pubblici dipendenti assoggettati al regime dell’onnicomprensività del trattamento retributivo, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l’attività svolta dall’impiegato sia riconducibile a funzioni e poteri connessi alla di lui qualifica e all’ufficio ricoperto, corrispondenti a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio (TAR Campania, sentenza n. 146 del 25/01/2007). Trattasi di un principio posto a garanzia del preminente interesse alla corretta ed oculata allocazione delle risorse, nonché a presidio degli equilibri di finanza pubblica (Sezione Giurisdizionale per la Puglia, sentenza n. 464 del 20/07/2010) e pertanto, ad avviso del Collegio, i compensi destinati al personale dipendente dell’ufficio di piano, non possono non tenere conto dell’osservanza del principio di omnicomprensività della retribuzione”.

LE ASSUNZIONI EX ARTICOLO 110 TUEL

Per la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Puglia, parere n. 14/2013, le assunzioni ex articolo 110, comma 2, del TUEL degli enti locali sono soggette al tetto di spesa del 50% degli oneri per le assunzioni flessibili rispetto all’anno 2009. Ecco le argomentazioni: “per le due tipologie di contratti ai sensi dell’art. 110 T.U.E.L. (comma 1; comma 2) sono applicabili due distinte limitazioni: per gli incarichi ai sensi dell’comma 1 (incarichi entro la dotazione organica) si applicano gli specifici limiti di cui all’art. 19, comma 6-quater del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 T.U.P.I., come recentemente novellato dall’art. 4-ter, comma 13, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44: secondo la delibera della Sezione Autonomie n. 12/SEZAUT/2012/INPR tali disposizioni prevalgono su quelle generali previste ai sensi dell’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 per i contratti a tempo indeterminato; da tale regime vincolistico, dunque, effettivamente le fattispecie di cui all’art. 110 comma 1 risultano escluse; per gli incarichi ai sensi dell’comma 2 (incarichi extra-dotazione organica), invece, continua ad essere vigente ed applicabile la disciplina generale ai sensi dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, (tetto complessivo pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009)”.

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