Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Le “Frequently Asked Questions” di Sicurezza sul Lavoro – Know Your Rights! – N.30

Postato il 21 Febbraio 2019 | in Sicurezza sul lavoro | da

Nella mia attività di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, spesso sono chiamato, da lavoratori o associazioni sindacali di base, a svolgere delle vere e proprie “consulenze” (ovviamente del tutto gratuite) di ampio respiro, che poi riporto, per condividere l’esperienza con tutti, nella mia newsletter, nella rubrica “Le consulenze di Sicurezza sul Lavoro – Know Your Rights!”.

In qualche caso invece le richieste che mi pervengono non richiedono consulenze di ampio respiro, ma brevi e sintetiche risposte a domande su temi molto specifici e limitati.

Anche in questo caso mi sembra giusto e doveroso diffondere questi brevi consulenze che hanno la forma delle cosiddette “Frequently Asked Questions”, facendo nascere su tale argomento una nuova rubrica della mia newsletter.

Ovviamente, per evidenti motivi di privacy e per non creare motivi di ritorsione verso i lavoratori o le associazioni che le hanno poste, riportando le domande ometto il nominativo del lavoratore e dell’azienda coinvolti.

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L’UTILITA’ DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

Ciao Marco,

non posso fare a meno di ringraziarti per il contributo che dai a chi lavora.

Sono ex RLS di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA).

E’ da molto che non ti chiedo consulenza, perché, anche e soprattutto per merito tuo, le cose sono migliorate, poco a poco, ma sono migliorate.

Vedi che succede quando le lavoratrici e i lavoratori si collettivizzano!

Ora il nostro datore di lavoro ci ha annunciato, che intende avvalersi di agenzia OSHA.

Tu che dici?

Grazie ancora.

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Ciao,

innanzitutto scusa per il fortissimo ritardo.

Ti ringrazio tantissimo per le belle notizie e per le belle parole.

Mi fa piacere che il mio aiuto, insieme alla vostra lotta, abbia contribuito a un miglioramento delle condizioni di lavoro,

Per quanto riguarda il sistema BS OHSAS, esso costituisce uno dei sistemi di gestione della salute e della sicurezza (SGSL), sulla scorta dei sistemi di gestione della qualità (sistema ISO 9001) e dell’ambiente (ISO 14001).

Si tratta di un sistema di gestione aziendale, previsto dall’articolo 30 del D.Lgs. 81/08 che prevede specifiche procedure da adottare da parte di tutte le figure aziendali della sicurezza (dal datore di lavoro ai lavoratori) per ognuna delle attività di tutela.

Il SGSL prevede la nomina di un organismo di verifica esterno (pagato dall’azienda) che periodicamente esegue degli audit e dei controlli sul corretto rispetto delle procedure, individua eventuali non conformità e, se necessario, suggerisce interventi di adeguamento.

Secondo il mio parere, anche sulla base di quello che ho avuto modo di vedere, tali SGSL non danno nessun reale valore aggiunto alla reale tutela dei lavoratori, ma si traducono in una burocratizzazione degli aspetti legati a salute e sicurezza.

Tieni conto poi che gli organismo di verifica, che devono giudicare la corretta implementazione e applicazione del SGSL, sono organismi di consulenza pagati dall’azienda e hanno quindi tutto l’interesse ad “addomesticare” gli audit per dimostrare che va tutto bene.

L’adozione dei SGSL da parte delle aziende è però molto voluto dalle aziende stesse poiché (secondo il comma 1 dell’articolo 30 del D.Lgs. 81/08) ha, se ben implementato e adottato  “efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” il che vuol dire che esonera l’azienda da sanzioni amministrative derivanti dal mancato rispetto del D.Lgs. 231/01 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica).
In ogni caso l’adozione di un SGSL non esonera l’azienda da sanzioni penali derivanti dalla mancata adozione degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08, né da inadempienze in merito a quanto disposto dai Codici Penale e Civile in caso di infortunio o malattia professionale.
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SITUAZIONI DI EMERGENZA NELLE LAVORAZIONI IN QUOTA

Ciao Marco!

Quando può avrei bisogno di un tuo aiuto.

Sto cercando la legislazione in merito a un gruppo di amici che insieme hanno costituito una società e stanno gestendo un parco avventura.

Uno dei soci ha il compito di seguire il taglio delle piante, è anche un lavoratore autonomo in quel settore, quindi si lega e si arrampica su piante di alto fusto.

Lui è abituato a lavorare da solo, ma noi crediamo che comunque chi esegue quel lavoro deve avere sul posto anche una altra persona, perché è un genere di lavoro che non può essere eseguito in solitudine.

Ti chiedo se puoi mandarmi leggi di riferimento relativi alla normativa in oggetto, in modo da stare, tranquilli e magari poter convincere la persona a lavorare non dà solo.

Grazie tante e un caro saluto.

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Ciao,

direi che in merito all’attività di taglio di piante con accesso alla cima mediante funi, la pubblicazione più autorevole ed esaustiva è la Linea Guida dell’INAIL “Istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi”, che ti mando in allegato, ma che puoi scaricare anche all’indirizzo:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/istruzioni_lavoro_albero_funi.pdf

Tale documento copre tutti i possibili rischi di tale attività e fornisce indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o ridurre i notevoli rischi ad essa legati.

Consiglio al tuo amico di leggere con attenzione ogni suo passo.

In particolare per quanto riguarda la inderogabile necessità di lavorare in gruppo, fa fede quanto riportato al Punto 6 “Procedure di lavoro”, in cui si afferma che è necessario:

“organizzare la squadra di lavoro prevedendo almeno la presenza di:

1) un preposto adeguatamente formato;

2) un lavoratore adeguatamente formato e addetto ad intervenire in quota mettendo in atto le operazioni di recupero dell’infortunato in caso di emergenza;

3) ove necessario, un lavoratore a terra con il compito di:

– controllare la zona di pericolo collegata alla caduta di oggetti evitando l’ingresso imprevisto di terzi e l’insorgere di fonti esterne di pericolo;

– mantenere libere e ordinate le funi utilizzate dal lavoratore in quota;

– mantenere sgombra la zona di pericolo collegata alla caduta di oggetti da attrezzature non in uso ed altri impedimenti;

– verificare costantemente le condizioni del/i lavoratore/i in quota;

– attivare le procedure per soccorrere il/i lavoratore/i in quota in caso di necessità.

Il lavoratore a terra è necessario nel caso in cui:

– sulla pianta vi sia un solo lavoratore in quota;

– non sia garantita l’assenza di persone terze;

– sia ritenuto necessario ai fini dell’attivazione rapida del sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale”.

E’ evidente che il lavoro in solitario nel taglio sulla cima degli alberi, in considerazione degli elevati rischi e soprattutto della necessità di poter intervenire prontamente in caso di emergenza, non è assolutamente accettabile.

Tale concetto è ripreso anche dalla linea guida SUVA (l’equivalente svizzero dell’INAIL) “Dieci regole vitali per i lavori forestali”, che ti mando in allegato, ma che puoi scaricare anche all’indirizzo:

che fissa alla Regola 1 la seguente:

“Non eseguiamo mai da soli i lavori particolarmente pericolosi”.

Dove al lavoratore è affidato il compito di non eseguire mai da solo i lavori forestali particolarmente pericolosi (ad esempio l’abbattimento di alberi) e di mantenere sempre il contatto visivo, vocale o via radio in modo che il soccorso sia sempre garantito.

Mentre al superiore è affidato il compito di organizzare i lavori forestali particolarmente pericolosi in modo tale che le persone non debbano eseguirli da soli.

Oltre alla problematica del lavoro in solitario, metto in evidenza che il lavoro in quota con accesso mediante funi rientra nel campo di applicazione dell’articolo 116 del D.Lgs. 81/08, che riporto a seguire integralmente.

“Articolo 116 Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:

a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l’accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro, e l’altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. E’ ammesso l’uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l’uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;

b) lavoratori dotati di un’adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;

c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l’utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;

d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;

e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;

f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell’organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all’articolo 111, commi 1 e 2.

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei dispositivi necessari;

b) l’addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;

c) l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;

d) gli elementi di primo soccorso;

e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;

f) le procedure di salvataggio.

4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’allegato XXI”.

In particolare tale articolo prevede l’obbligo di specifichi formazione e addestramento per i lavoratori, i cui contenuti sono riportati in dettaglio nell’allegato XXI del Decreto.

Per quanto riguarda infine le attività di taglio di alberi a terra, ti allego la linea guida del SUVA “Pericolo d’infortunio e regole di sicurezza nell’abbattimento di alberi”, che puoi scaricare ad esempio all’indirizzo:

https://www.waldwissen.net/technik/holzernte/sicherheit/wsl_unfallgefahren/wsl_unfallgefahren_opuscolo.pdf

e che contiene preziose regole di comportamento anche per il taglio degli alberi da terra.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Marco

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CONSEGNA AGLI RLS DEI RISULTATI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Ciao Marco,

sono RLS in azienda metalmeccanica.

Dopo lunghe discussioni avvenute durante le riunioni periodiche con RSPP e medico competente, l’azienda continua a rifiutarsi di consegnarmi i risultati della sorveglianza sanitaria (ovviamente non voglio quelli personali dei singoli lavoratori, ma quelli globali e anonimi dell’azienda).

Stessa cosa succede per gli infortuni e le malattie professionali.

E’ vero che il testo Unico 81/08 obbliga invece l’azienda a mettermi a disposizione tali dati.

Fammi sapere.

Grazie.

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Ciao,

come ti ho già detto per telefono, ogni azienda ha obblighi ben precisi (anche per tramite del medico competente) sul fornire ogni utile indicazione ai RLS su andamento di sorveglianza sanitaria, infortuni e malattie professionali, come sancito dal D.Lgs. 81/08 (“Decreto”).

Alcuni di questi obblighi sono a carico del datore di lavoro o del dirigente, a partire da quello relativo all’informazione sull’andamento infortunistico, disposto all’articolo 18, comma 1, lettera o) del Decreto che stabilisce che:

“Il datore di lavoro […] e i dirigenti […] devono […] consentire al medesimo rappresentante [RLS] di accedere ai dati di cui alla lettera r)”.

I “dati di cui alla lettera r)” sono:

“i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni”.

L’obbligo di comunicazione ai RLS dei dati relativi agli esiti (anonimi e collettivi) della sorveglianza sanitaria sono invece a carico del Medico Competente, secondo l’articolo 25, comma 1, lettera i) del Decreto:

“Il medico competente comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori”.

Tale obbligo è ribadito dall’articolo 35 del Decreto, relativo alla riunione periodica che stabilisce che:

“Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti […] l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria […]”.

L’obbligo di comunicazione ai RLS dell’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e infine confermato dall’articolo 50 del Decreto, relativo alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che stabilisce, al comma 1, lettera e), che:

“[…] il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza […] riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali […]”.

Non esiste un format definito dal Decreto secondo cui trasmettere le informazioni di cui sopra, ma ritengo che l’andamento della sorveglianza sanitaria possa essere ragionevolmente comunicato ai RLS, secondo il modulo di cui all’Allegato IIIB del Decreto, obbligatorio però solo alla trasmissione, ai servizi competenti per territorio, da parte del medico competente delle informazioni relative ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (articolo 40 del Decreto).

A presto.

Marco

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NOTA

Nel testo delle “Frequently Asked Questions” sopra riportate sono state usati i seguenti acronimi e termini:

ASL = Azienda Sanitaria Locale

CCNL = Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

DPI = Dispositivi di Protezione Individuali

DVR = Documento di Valutazione dei Rischi

DUVRI = Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza in caso di lavori in appalto

OS = Organizzazioni Sindacali

RSPP = Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

ASPP = Assistente al Servizio di Prevenzione e Protezione

RLS = Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza

RSA = Rappresentanze Sindacali Aziendali

RSU = Rappresentanze Sindacali Unitarie

D.Lgs. 81/08 o Decreto o TUSL: Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni (cosiddetto “Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro”)

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