November 25, 2024
La Legge di Stabilità 2016, approvata dal Governo nel CdM del 15 Ottobre è stata convertita nella LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Analizziamo quali sono le principali novità in materia di Lavoro:
Stagionali – deducibilità Irap (comma 73)
Il costo del lavoro dei lavoratori stagionali è deducibile, ai fini IRAP, nei limiti del 70% della differenza tra il costo complessivo per ogni lavoratore stagionale e le (eventuali) deduzioni spettanti in base ai commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4 quater dell’articolo 11 del D.L.vo n. 446/1997.
La deducibilità del 70% del costo del lavoro (al netto delle eventuali deduzioni) è limitata da un ulteriore parametro “confermativo” in quanto essa si calcola per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.
I dubbi su questi due ultimi parametri riguardano i 120 giorni, che si ritengono essere il cumulo dei due periodi d’imposta e l’indicazione “stesso datore di lavoro”, che si ritiene poter allargare anche a persone giuridiche diverse purché appartenenti ad uno stesso gruppo societario.
La deduzione si applica dal 1° gennaio 2016.
Leggi tutto l’articolo di Roberto Camera al seguente indirizzo:
Lascia un commento