Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Legge18 del 04/03/22 in vigore dal 09/03/22

Postato il 18 Marzo 2022 | in Italia, Scenari Politico-Sociali, Sicurezza sul lavoro | da

Ricevo dal solito medico veramente competente e diffondo, per cercare di fare un po’ di chiarezza sulla normativa in vigore.

Marco Spezia

 

Buongiorno a tutti,

con la pubblicazione della Legge 18 del 04/03/22, in vigore dal 09/03/22, è stato convertito in Legge, con modifiche, il Decreto-Legge 1 del 2022 (ovverosia il Decreto che aveva, tra l’altro:

–      esteso l’obbligo vaccinale agli ultracinquantenni fino al 15/06/22 e previsto la relativa sanzione in caso di inosservanza;

  • previsto, per il periodo dal 15/02/22 al 15/06/22 l’obbligo di green pass rafforzato per gli ultracinquantenni per l’accesso ai luoghi di lavoro;
  • esteso l’impiego delle certificazioni verde ad una serie di attività;

Nella conversione in legge sono state apportate, come sempre, alcune modifiche:

  • Relativamente alla possibilità per le imprese, dopo  il  quinto  giorno  di  assenza ingiustificata del lavoratore privo di green pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per  un  periodo  non superiore a dieci giorni lavorativi, senza conseguenze disciplinari e con  diritto alla conservazione del posto di lavoro  per  il  lavoratore  sospeso, è in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il  lavoratore  entri  in  possesso  della  certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già  stipulato  un contratto di lavoro per la sua sostituzione.!
  • Il via libera al consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati
  • La possibilità di accedere alle strutture sanitarie e sociosanitarie per gli accompagnatori dei pazienti
  • La gestione dei casi di positività nelle scuole (che non viene analizzata nella circolare

Sono stati ripresi alcuni obblighi previsti da precedenti provvedimenti già vigenti quali:

  • validità del green pass dalla data della dose di richiamo senza necessità di ulteriori dosi di richiamo al posto dei 6 mesi previsti dal DL
  • rilascio del GP valido 6 mesi dalla guarigione per i soggetti identificati come positivi oltre il 14 giorno dalla somministrazione della prima dose
  • rilascio del GP senza necessità di ulteriori dosi di richiamo per chi è stato identificato come positivo a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo
  • applicazione dell’auto sorveglianza anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario
  • lavoro agile fino al 31/3/22 (fine stato di emergenza) per genitori di figli con disabilità

Nulla è stato indicato invece relativamente all’ipotesi di cancellazione dell’obbligo di Green Pass base per i lavoratori con meno di 50 anni, anticipato in vari modi dagli organi di stampa, per il quale occorrerà attendere le nuove norme che stabiliranno cosà cambierà al termine dello stato di emergenza, ovvero a partire dal 01/04/22.

Quindi per ora, il preannunciato “libera tutti” al termine della emergenza, non si è avverato, anche perché lo “stato di emergenza” che autorizza il Governo a provvedimenti d’urgenza,  finirà, ma la emergenza covid è purtroppo ancora in corso

 

Vi rimando al testo coordinato riportato in allegato alla circolare dove le modifiche sono evidenziate in giallo)

22 01 07 Decreto Legge 1 cordinato con Legge 18 04 03 02

Tratto dalla Mailing List Sicurezza sul Lavoro

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