Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

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Postato il 6 Gennaio 2020 | in Sicurezza sul lavoro | da

INFORTUNI SUL LAVORO E RESPONSABILITA’ DEL LOCATORE

Da Studio Cataldi

18/11/19

di Fulvio Graziotto

Per la Cassazione, il locatore è estraneo agli oneri di sicurezza sul lavoro e di verifica di conformità dell’immobile,

In capo al locatore di un immobile ad uso non abitativo non è configurabile alcun onere di sicurezza in relazione all’attività svolta al suo interno e alla conformità alle norme antinfortunistiche della struttura modificata, nel corso del rapporto, dal conduttore, rimanendo a carico del locatore solo gli obblighi derivanti dalla legge o dal contratto in forza del rapporto di locazione.

Salva diversa previsione contrattuale, l’onere di verifica della sussistenza delle necessarie caratteristiche tecniche e antinfortunistiche dei locali in relazione all’attività da svolgere incombe sul conduttore, così come l’onere di richiedere titoli amministrativi abilitativi alla modifica; parimenti grava su di lui la responsabilità per i rischi derivanti da addizioni e trasformazioni effettuate nel corso del rapporto. é quanto si ricava dalla recente sentenza della Cassazione penale n. 40259/2019.

In questo articolo vengono analizzati:

il procedimento penale;

la mancanza di posizione di garanzia in capo al locatore;

la massima della derivante dalla sentenza della Corte di Cassazione.

Leggi tutto all’indirizzo:

https://www.studiocataldi.it/articoli/36454-infortuni-sul-lavoro-e-responsabilita-del-locatore.asp

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ATTREZZATURE NON MARCATE CE: LE SCALE

Da Punto Sicuro

19/11/19

Come dichiarare la conformità al D.Lgs. 81/08 di scale portatili e scale doppie?

Le indicazioni dell’INAIL.

Le scale portatili sono attrezzature molto utilizzate in ambiente di vita e di lavoro.

Sono molti gli infortuni legati al loro impiego, dovuti principalmente all’utilizzo non corretto, alla scarsa o mancata manutenzione, alla scelta di tipologie non idonee in relazione al sito e/o alla tipologia di lavorazione da effettuare.

Le scale portatili sono attrezzature dotate di pioli o gradini che possono essere trasportate e installate a mano senza l’ausilio di mezzi meccanici.

Possono essere utilizzate per superare dislivelli e quindi per accedere a luoghi di lavoro in altezza o in quota.

Possono essere utilizzate come posto di lavoro in quota (attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile), sostandovi sopra, solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure a causa delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare (articolo 111, comma 3 del D.Lgs. 81/08).

Leggi tutto all’indirizzo:

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/attrezzature-macchine-C-45/attrezzature-non-marcate-ce-le-scale-AR-19538/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=5&utm_campaign=nl20191119%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+19+novembre+2019&iFromNewsletterID=2813

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IMPARARE DAGLI ERRORI: QUANDO NON SI USA IL TRABATTELLO

Da Punto Sicuro

21/11/19

di Tiziano Menduto

Esempi di infortuni dei lavoratori che avvengono quando in presenza di idonei trabattelli si usano altre attrezzature inadeguate ai lavori da svolgere. La manutenzione di un villino, i lavori di finitura e l’allestimento di uno scivolo in legno.

L’articolo 140 “Ponti su ruote a torre” del D.Lgs. 81/08 fornisce diverse informazioni sull’uso in sicurezza dei ponti su ruote o trabattelli.

Tuttavia, se ancora oggi sono molti gli infortuni gravi e mortali che avvengono nell’uso di queste attrezzature, utilizzate in molteplici attività lavorative, diversi infortuni avvengono anche quando, magari in presenza di idonei trabattelli, si usano altre attrezzature inadeguate ai lavori da svolgere.

Nel viaggio intrapreso qualche settimana fa con la rubrica “Imparare dagli errori” e dedicato al racconto degli infortuni correlati all’utilizzo o all’assenza di idonei trabattelli, ci soffermiamo ora su un fattore causale particolare: l’assenza o il mancato utilizzo di trabattelli.

Le dinamiche infortunistiche presentate sono tratte dalle schede dell’archivio di INFOR.MO., strumento per l’analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

Questi i due argomenti affrontati nell’articolo:

gli incidenti in assenza dei ponti su ruote;

la sicurezza e l’utilizzo dei trabattelli.

Leggi tutto all’indirizzo:

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/imparare-dagli-errori-C-99/imparare-dagli-errori-quando-non-si-usa-il-trabattello-AR-19587/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=5&utm_campaign=nl20191121%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+21+novembre+2019&iFromNewsletterID=2817

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ATTREZZATURE NON MARCATE CE: I TRABATTELLI

Da Punto Sicuro

26/11/19

I trabattelli da utilizzarsi nei luoghi di lavoro devono rispettare i requisiti di sicurezza imposti dal D.Lgs. 81/08 che riguardano la stabilità, la resistenza e l’utilizzo in sicurezza.

Le indicazioni dell’INAIL.

Il trabattello è costituito da elementi prefabbricati, con uno o più impalcati e poggiante permanentemente su ruote.

La facilità di montaggio e di spostamento lo rendono largamente utilizzato soprattutto per eseguire attività ad altezze non elevate e di breve durata.

Il possibile sviluppo in altezza permette di utilizzare i trabattelli anche per eseguire lavori temporanei in quota (attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile).

Dal punto di vista legislativo, i trabattelli da utilizzarsi nei luoghi di lavoro devono rispettare i requisiti di sicurezza imposti dal D.Lgs. 81/08 che in sintesi riguardano la stabilità, la resistenza e l’utilizzo in sicurezza (articolo 140 “Ponti su ruote a torre”).

Dal punto di vista normativo, la norma UNI EN 1004:2005 rappresenta il riferimento tecnico condiviso per la progettazione e la costruzione di un trabattello considerato sicuro (articolo 105 del D.Lgs. 206/05.).

La marcatura di un trabattello secondo la UNI EN 1004:2005 riporta le indicazioni relative alla classe di carico, alla tipologia di accesso agli impalcati del trabattello e all’altezza massima consentita per utilizzo all’esterno (presenza di vento) e all’interno, oltre al nome del fabbricante, al riferimento alla norma e alla dicitura “Seguire le istruzioni per il montaggio e l’uso” scritta nella lingua del Paese di utilizzo. La marcatura deve essere visibile anche da terra, una volta montato il trabattello. La marcatura deve essere presente anche su ogni componente del trabattello, in modo visibile per tutta la durata del suo impiego, in modo che sia identificato il nome del fabbricante, il modello a cui appartiene il componente stesso e l’anno di fabbricazione del trabattello.

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https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/attrezzature-macchine-C-45/attrezzature-non-marcate-ce-i-trabattelli-AR-19539/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=6&utm_campaign=nl20191126%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+26+novembre+2019&iFromNewsletterID=2825

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LA VERIFICA DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI SUI LAVORATORI

Da Punto Sicuro

27/11/20

Gli addetti alla manutenzione e al collaudo di mezzi di sollevamento, devono essere sottoposti ad accertamenti per la verifica di assunzione di sostanze psicotrope/stupefacenti?

La risposta a un quesito sugli addetti alla manutenzione e al collaudo di mezzi di sollevamento.

Ricordiamo che l’organo deputato a fornire criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro è rappresentato dalla Commissione per gli Interpelli, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 81/08. Questa risposta della regione veneto può comunque essere d’aiuto agli operatori della sicurezza.

Quesito

Gli addetti alla manutenzione e al collaudo di mezzi di sollevamento (quali gru, bracci idraulici montati su autocarri), regolarmente sottoposti a sorveglianza sanitaria, devono essere sottoposti anche ad accertamenti per la verifica di assunzione di sostanze psicotrope/stupefacenti?

Si possono ritenere applicabili le indicazioni espresse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella Circolare 12 del 11/03/13?

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https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/quesiti-sulla-sicurezza-C-109/la-verifica-di-assunzione-di-sostanze-stupefacenti-sui-lavoratori-AR-19580/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=5&utm_campaign=nl20191127%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+27+novembre+2019&iFromNewsletterID=2828

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IMPARARE DAGLI ERRORI: QUANDO L’ILLUMINAZIONE E’ CARENTE

28/11/19

Da Punto Sicuro

Di Tiziano Menduto

Esempi di infortuni dei lavoratori che avvengono anche a causa della carenza di illuminazione negli ambienti di lavoro.

La dinamica degli infortuni e l’importanza di un’adeguata illuminazione in tutti i luoghi di lavoro.

Come ricordato anche dall’Allegato IV “Requisiti dei luoghi di lavoro” del D.Lgs. 81/08, gli ambienti lavorativi devono essere adeguatamente illuminati.

E laddove il tipo di illuminazione utilizzato non sia adeguato agli ambienti o, ad esempio, le fonti illuminative siano collocate in posizioni non idonee, si può avere un’eccessiva o scarsa visibilità dell’ambiente di lavoro favorendo affaticamenti visivi ed errori e rendendo più probabili comportamenti non sicuri e infortuni lavorativi.

Per questo motivo iniziamo oggi un brevissimo viaggio attraverso gli infortuni che abbiano tra i vari e diversi fattori causali anche un problema correlato all’illuminazione ambientale.

Le dinamiche infortunistiche presentate sono tratte dalle schede dell’archivio di INFOR.MO., strumento per l’analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

Questi i due argomenti affrontati nell’articolo:

gli incidenti avvenuti in carenza di illuminazione;

l’importanza di una illuminazione adeguata.

Leggi tutto all’indirizzo:

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/imparare-dagli-errori-C-99/imparare-dagli-errori-quando-l-illuminazione-carente-AR-19593/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=6&utm_campaign=nl20191128%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+28+novembre+2019&iFromNewslet

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