Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

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Postato il 17 Gennaio 2020 | in Sicurezza sul lavoro | da

INDICE:

  • La valutazione del rischio di un’attrezzatura
  • Cassazione: troppi voucher? il lavoro diventa subordinato
  • Quali sono i rischi per la salute degli addetti alla raccolta dei rifiuti?
  • Imparare dagli errori: ancora infortuni nell’utilizzo di trabattelli
  • Come fare prevenzione e ridurre gli infortuni nelle attività su strada?
  • Cassazione: il punto sul mobbing
  • Il coordinatore infermieristico come preposto alla sicurezza
  • Imparare dagli errori: quando manca il parapetto nei lavori in quota

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DALLA REGIONE TOSCANA IN RELAZIONE ALLA SICUREZZA NELL’UTILIZZO DEI TRANSPALLET ELETTRICI

Da Punto Sicuro

16/12/19

Un documento della Regione Toscana riporta utili procedure per l’utilizzo del transpallet elettrico in sicurezza. Le definizioni, il controllo dell’attrezzatura, l’utilizzo del carrello elevatore con timone e il prelievo e deposito dei materiali.

Come abbiamo raccontato attraverso la rubrica “Imparare dagli errori”, sono ancora molti gli infortuni che avvengono durante l’utilizzo dei transpallet, carrelli utilizzati in diversi ambiti lavorativi, ad esempio per la movimentazione manuale di merci.

E proprio perché questi carrelli elevatori con timoni (che possono muoversi per trazione elettrica o manuale) possono presentare diversi rischi per gli operatori, presentiamo un documento, non recente ma ancora utile per la prevenzione degli infortuni, prodotto dalla Regione Toscana in relazione alla sicurezza nell’utilizzo dei transpallet elettrici.

Nell’articolo ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

  • un documento sulle procedure di utilizzo;
  • cosa fare prima e dopo l’uso dei transpallet;
  • l’utilizzo del transpallet elettrico in sicurezza.

Leggi tutto all’indirizzo:

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/attrezzature-macchine-C-45/come-prevenire-gli-infortuni-nell-uso-del-transpallet-elettrico-AR-19620/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=6&utm_campaign=nl20191216%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+16+dicembre+2019&iFromNewsletterID=2860

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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN’ATTREZZATURA

Da Punto Sicuro

17/12/19

Cosa deve considerare il datore di lavoro quando fa la valutazione dei rischi delle attrezzature?

Quando un datore di lavoro sceglie un’attrezzatura deve effettuare una valutazione dei rischi (obbligo non delegabile in capo al datore di lavoro, secondo il D.Lgs. 81/08, articolo 17) che tale attrezzatura comporta, prendendo in considerazione (D.Lgs. 81/08, articolo 71):

le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;

i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;

i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Egli valuta la probabilità che un determinato evento incidentale si verifichi, individua le misure di prevenzione e protezione da adottare per proteggere la salute e sicurezza dei lavoratori, le mette in atto e organizza le azioni di monitoraggio dell’efficacia di tali misure e programma la fase di revisione della valutazione dei rischi.

Per fare ciò il datore di lavoro tiene conto anche della diversa natura dei pericoli nelle fasi della vita dell’attrezzatura, dei limiti nell’uso e nel funzionamento, di tutti gli usi prevedibili da parte di persone diverse per sesso, età, manodopera d’impiego dominante, o capacità fisiche, nonché del diverso livello di formazione, esperienza o capacità degli utilizzatori.

Leggi tutto all’indirizzo:

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/attrezzature-macchine-C-45/la-valutazione-del-rischio-di-un-attrezzatura-AR-19663/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=5&utm_campaign=nl20191217%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+17+dicembre+2019&iFromNewsletterID=2862

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CASSAZIONE: TROPPI VOUCHER? IL LAVORO DIVENTA SUBORDINATO

Da Studio Cataldi

18/12/19

Di Annamaria Villafrate

A un contratto accessorio che supera il limite di 200 voucher ne segue uno di apprendistato, ma le mansioni sono le stesse? Allora il rapporto è subordinato.

Questo il ragionamento della Cassazione con la sentenza n. 32702/2019 condividendo pienamente il ragionamento espresso dalla Corte d’appello nella decisione impugnata respinge il ricorso di una società, proprietaria di una catena di fast food, che nel 2013 aveva assunto un dipendente dapprima stipulando un contratto accessorio che prevedeva il pagamento con i voucher e in seguito assumendolo con uno di apprendistato.

Dagli atti però è emerso che le mansioni assegnate al lavoratore non sono cambiate nel susseguirsi dei due contratti che quindi erano diversi solo nella forma, ma non nella sostanza. Ragione per la quale il contratto deve considerarsi come unico e di tipo subordinato.

Nell’articolo ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

  • rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • il ricorso della datrice di lavoro;
  • al lavoro accessorio segue apprendistato con le stesse mansioni: il rapporto è subordinato?

Leggi tutto all’indirizzo:

https://www.studiocataldi.it/articoli/36761-cassazione-troppi-voucher-il-lavoro-diventa-subordinato.asp

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QUALI SONO I RISCHI PER LA SALUTE DEGLI ADDETTI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI?

Da Punto Sicuro

19/12/19

Un documento si sofferma sulle criticità per la salute degli addetti alla raccolta dei rifiuti attraverso uno studio comparato sull’attività porta a porta dell’operatore ecologico. L’analisi dei rischi e la movimentazione manuale dei carichi.

Se il riciclaggio dei rifiuti rappresenta sempre più di più una svolta necessaria e può rappresentare anche risorsa economica, non siamo ancora a conoscenza degli effetti collaterali che una scelta di questo tipo ha sui lavoratori.

Partendo da questo assunto è partita l’iniziativa di verificare il nesso causale tra le attività, svolte dai dipendenti da alcune aziende impegnate nell’attività della pulizia urbana, e le patologie che con una certa frequenza li affliggono. In particolare, lo studio è volto a evidenziare la prevalenza di alcune patologie su determinate mansioni svolte dagli operatori ecologici ed offrire degli spunti di approfondimento per un futuro ed auspicabile riconoscimento di malattie professionali.

A ricordare in questi termini questo studio e a segnalare che successivamente sono stati condotti altre ricerche in merito, ad esempio da parte dell’INAIL, è la Federazione italiana autonoma dipendenti enti locali (FIADEL) che ha pubblicato uno “Studio comparato sull’attività porta a porta dell’operatore ecologico” che ha come obiettivo quello di confrontare i vari dati raccolti per rilevare eventuali conferme o spunti critici rispetto alla precedente indagine svolta.

Leggi tutto all’indirizzo:

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/rifiuti-C-24/quali-sono-i-rischi-per-la-salute-degli-addetti-alla-raccolta-dei-rifiuti-AR-19592/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=4&utm_campaign=nl20191219%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+19+dicembre+2019&iFromNewsletterID=2866

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IMPARARE DAGLI ERRORI: ANCORA INFORTUNI NELL’UTILIZZO DI TRABATTELLI

Da Punto Sicuro

19/12/19

Di Tiziano Menduto

Esempi di infortuni dei lavoratori durante l’uso di ponti su ruote. Incidenti nella realizzazione di una centrale a biogas, nella sistemazione di parti ammalorate di un soffitto e nel montaggio di un portone metallico in un capannone industriale.

Concludiamo con questa puntata della rubrica “Imparare dagli errori”, dedicata al racconto degli infortuni professionali, la nostra ricca raccolta di esempi di infortuni che avvengono in relazione all’utilizzo dei trabattelli, chiamati anche ponti mobili su ruote, attrezzature di lavoro spesso usate per attività a quote non elevate.

Nelle precedenti puntate ci siamo soffermati sulla possibile inidoneità dei trabattelli, sulla eventuale mancanza di adeguati parapetti, sul rischio di contatto con le linee elettriche e sui rischi dell’uso di scale sui ponti su ruote.

In questa ultima puntata torniamo a parlare di trabattelli non idonei e non montati correttamente. E ricaviamo, come sempre, le dinamiche infortunistiche dalle schede dell’archivio di INFOR.MO., strumento per l’analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

Questi i due argomenti affrontati nell’articolo:

  • ancora incidenti nell’utilizzo dei trabattelli;
  • la sicurezza nell’uso e la normativa di riferimento.

Leggi tutto all’indirizzo:

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/imparare-dagli-errori-C-99/imparare-dagli-errori-ancora-infortuni-nell-utilizzo-di-trabattelli-AR-19670/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=5&utm_campaign=nl20191219%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+19+dicembre+2019&iFromNewsletterID=2866

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COME FARE PREVENZIONE E RIDURRE GLI INFORTUNI NELLE ATTIVITA’ SU STRADA?

Da Punto Sicuro

20/12/19

Di Tiziano Menduto

Ci sono una decina di morti al giorno sulle strade e la maggioranza degli incidenti stradali sono dovuti al comportamento umano. Come fare prevenzione?

Come rendere più sicuri i comportamenti? Ne parliamo con Annalisa Guercio della Contarp INAIL.

Sono ormai innumerevoli gli articoli e le interviste che abbiamo pubblicato in questi anni per denunciare e sottolineare come siano ancora troppi gli incidenti stradali in ambito lavorativo, incidenti che rappresentano circa la metà delle morti sul lavoro.

Interviste che ci hanno ricordato anche la dimensione degli infortuni in itinere (“Una morte sul lavoro su quattro avviene con incidenti in itinere”) e le specificità dei rischi correlati all’uso dei veicoli aziendali (“Chi guida veicoli aziendali ha maggiori rischi di incidenti stradali”).

E’ dunque un nostro compito, come organo di informazione, tornare periodicamente sull’argomento affinché vengano messe in atto per tutti gli infortuni su strada, a livello locale e nazionale, idonee politiche di prevenzione, a partire dalla diffusione della consapevolezza di quelli che sono i principali fattori causali alla base degli incidenti.

Per farlo abbiamo intervistato, il 15/10/18, durante la manifestazione bolognese “Ambiente Lavoro”, Annalisa Guercio (Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione dell’INAIL).

Leggi tutto all’indirizzo:

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/interviste-inchieste-C-117/come-fare-prevenzione-ridurre-gli-infortuni-nelle-attivita-su-strada-AR-19687/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=3&utm_campaign=nl20191220%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+20+dicembre+2019&iFromNewsletterID=2867

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CASSAZIONE: IL PUNTO SUL MOBBING

Da Studio Cataldi

23/12/19

Di Annamaria Villafrate

Il mobbing richiede una pluralità di comportamenti sistematici e prolungati messi in atto con un intento persecutorio e il nesso con la lesione della salute

L’ordinanza 32381/2019 della Cassazione rigetta il ricorso di un lavoratore, che si è visto respingere sia in primo che in secondo grado la domanda risarcitoria per gli asseriti danni alla salute subiti a causa delle condotte mobbizzanti della società datrice e dei colleghi.

Gli Ermellini, dopo aver appurato il mancato supporto probatorio alle richieste avanzate dal lavoratore, ricorda che affinché possa configurarsi una condotta qualificabile come mobbizzante è necessario il contestuale ricorso di più condotte sistematiche e prolungate legate tra loro da un intento persecutorio, a cui conseguono i danni alla salute fisica o psichica del dipendente.

Nell’articolo sono riportati i seguenti argomenti:

  • condotte vessatorie da parte di dirigenti e colleghi;
  • il ricorso in Cassazione;
  • il punto sul mobbing della Cassazione.

Leggi tutto all’indirizzo:

https://www.studiocataldi.it/articoli/36781-cassazione-il-punto-sul-mobbing.asp

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IL COORDINATORE INFERMIERISTICO COME PREPOSTO ALLA SICUREZZA

Da Studio Cataldi

06/01/20

Di Carlo Pisaniello

Il coordinatore infermieristico può essere considerato un preposto alla sicurezza? Aspetti giuridici e pratici

Non è raro constatare nelle aziende sanitarie che il coordinatore infermieristico, “ex caposala”, venga individuato come figura referente per svolgere i compiti di preposto alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 che, definisce la figura del preposto come: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Secondo il parere di chi scrive però, il coordinatore infermieristico non può essere individuato come tale, poiché la norma contrattuale di riferimento e la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, nulla dicono in merito, ed anzi, individuano di volta in volta tutt’altre figure, giammai il coordinatore infermieristico.

Nell’articolo ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

La figura del coordinatore infermieristico

  • le prerogative;
  • coordinatore infermieristico: excursus storico-normativo;
  • le funzioni del preposto alla sicurezza;
  • perché il coordinatore infermieristico non può essere preposto alla sicurezza;
  • conclusioni.

Leggi tutto all’indirizzo:

https://www.studiocataldi.it/articoli/36852-il-coordinatore-infermieristico-come-preposto-alla-sicurezza.asp

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IMPARARE DAGLI ERRORI: QUANDO MANCA IL PARAPETTO NEI LAVORI IN QUOTA

Da Punto Sicuro

09/01/20

Di Tiziano Menduto

Esempi di infortuni dei lavoratori in relazione alla mancanza di idonei parapetti nei lavori in quota. Il posizionamento di una copertura in legno, la costruzione di un capannone industriale e l’attività di coibentazione. La classificazione dei parapetti.

Dopo avere parlato nella rubrica “Imparare dagli errori”, degli incidenti che avvengono con i ponti mobili su ruote, iniziamo oggi un nuovo viaggio attraverso le criticità correlate all’assenza di idonee attrezzature in ambito edile: i parapetti provvisori.

I parapetti, la cui adozione permette di ridurre gli effetti di una possibile caduta dall’alto, come ricordato in un Quaderno Tecnico dell’Inail, esprimono bene il concetto di protezione collettiva.

Protezione collettiva che, come vedremo, raccogliendo anche alcune informazioni normative e suggerimenti per la prevenzione, a volte manca, è carente o non è idonea per tutelare la sicurezza dei lavoratori.

I casi di infortunio presentati sono tratti dall’archivio di INFOR.MO., strumento per l’analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

Ci soffermiamo in particolare su:

gli incidenti in carenza di parapetti nei lavori in quota;

la normativa tecnica e la classificazione dei parapetti provvisori.

Leggi tutto all’indirizzo:

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/imparare-dagli-errori-C-99/imparare-dagli-errori-quando-manca-il-parapetto-nei-lavori-in-quota-AR-19686/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=5&utm_campaign=nl20200109%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+9+gennaio+2020&iFromNewsletterID=2880

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