December 26, 2024
Premesso che con l’attuale situazione epidemiologica e con gli ultimi provvedimenti governativi, le mascherine (facciali filtranti) FFP2 stanno andando a ruba e ve ne saranno sempre meno disponibili sul mercato, ritengo utile fare un po’ di chiarezza.
In tal situazione si troveranno in giro sempre più FFP2 “false”, cioè non certificate secondo Normativa europea (Regolamento (EU) 2016/425 “Dispositivi di Protezione Individuali”).
Tale normativa prevede che ogni marca e tipo di FFP2 immessa sul mercato (così come per ogni DPI) debba essere sottoposta ad analisi progettuale e a prove di laboratorio, su un campione significativo di esemplari, da parte di Organismi Notificati privati. Al termine di tale percorso viene rilasciato dall’Organismo Notificato un Certificato CE di Tipo (vedi allegato).
Tali Organismi devono essere autorizzati (e quindi, appunto, “Notificati”) dai singoli Governi della Unione Europea e comunicati alla Commissione Europea.
Ogni Organismo è identificato da un codice composto da un numero di 4 cifre che deve essere riportato dopo il marchio CE su ogni confezione e su ogni FFP2 (vedi allegato).
L’elenco degli Organismi Notificati (con il loro codice identificativo) così autorizzati si trova sul sito della Commissione Europea all’interno del sistema NANDO (“New Approach Notified and Designated Organisations”, vedi sotto), all’indirizzo:
Quindi FFP2 (confezioni o pezzi singoli) che non sono accompagnate dal marchio CE e dal numero a 4 cifre dell’Organismo Notificato autorizzato non rispettano le Normative europee e non garantiscono il grado di protezione richiesto dalla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009.
Va infine notato che, a seguito dell’entrata in vigore della L. 87/21, è cessata la funzione attribuita a INAIL di validazione straordinaria e in deroga delle FFP2 non prodotte in Europa (ad esempio le KN95 fabbricate in Cina). Pertanto, FFP2 non marcate CE sono anche esse “false”.
Marco Spezia
Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System
Notification is an act whereby a Member State informs the Commission and the other Member States that a body, which fulfils the relevant requirements, has been designated to carry out conformity assessment according to a Directive. Notification of Notified Bodies and their withdrawal are the responsibility of the notifying Member State.
The Member States, EFTA countries (EEA members) and other countries with which the EU has concluded Mutual Recognition Agreements (MRAs) and Protocols to the Europe Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products (PECAs) have designated Notified Bodies, established per directive. Lists of Notified Bodies can be searched on the NANDO web site.
The lists include the identification number of each notified body as well as the tasks for which it has been notified and are subject to regular update.
N.B.
The lists of notified bodies are given for information only and are valid at the date indicated. Information is made available as provided by the designating authorities of the Member States.
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/?QueryText=&locale=en
Sistema Informativo Nando (Nuovo approccio delle organizzazioni notificate e designate)
La Notifica è un atto con il quale uno Stato membro informa la Commissione e gli altri Stati membri che un Organismo che soddisfa i requisiti pertinenti è stato designato per effettuare la valutazione della conformità secondo una Direttiva. La notifica degli Organismi Notificati e il loro ritiro sono di competenza dello Stato membro notificante.
N.B.
Gli elenchi degli organismi notificati sono forniti a titolo indicativo e sono validi alla data indicata. Le informazioni sono rese disponibili come fornite dalle autorità designanti degli Stati membri.
(traduzione non ufficiale)
Tratto dalla Mailing List Sicurezza sul Lavoro
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