November 27, 2024
A seguire mie interpretazioni della normativa attuale e mie osservazioni sull’obbligo o meno delle mascherine sui luoghi di lavoro.
Sinteticamente (per approfondimenti riporto a seguire…) da oggi nessun datore di lavoro (a parte di quelli delle RSA) può obbligarvi a indossare la mascherina.
Io comunque… fortemente la consiglio.
Marco Spezia
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L’ordinanza del Ministero della Salute del 28/04/22 che fa seguito al D.L. 28/04/22 (che è legge dello stato, specifica molto chiaramente che:
“E’ comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie [mascherine chirurgiche o FFP2] in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico”.
L’utilizzo del termine “fermamente raccomandato” (ovvero “consigliato”, “suggerito”) anziché “obbligato” non lascia alcun margine discrezionale ai datori di lavoro pubblici e privati, in quanto in tutti luoghi di lavoro (ad eccezione delle strutture sanitarie) il livello di rischio da COVID-19, essendo rischio trasversale tra ogni tipologia di lavoro e la popolazione), a seguito di evidenze scientifiche lo Stato ha dato delle regole ben precise. In sostanza è lo Stato che ha eseguito la valutazione del rischio COVID-19 e che definisce le misure di tutela.
D’altro canto, il D.Lgs. 81/08 che definisce gli obblighi a carico del datore di lavoro (articolo 77, comma 1, lettera a)) stabilisce che “Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI […] effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi”.
A tale proposito la legislazione vigente non ha fatto venire meno tutta una serie di “mezzi” che riducono a livelli molto bassi il rischio da contagio da SARS-CoV-2 (barriere protettive, distanza interpersonale, igienizzazione, divieto di assembramento, frequente areazione dei locali).
Quindi, a oggi, secondo la comunità scientifica, il rischio COVID-19, può essere evitato con i suddetti “altri mezzi”, che DEVONO essere mantenuti (il D.L si applica solo alle mascherine)
Inoltre, sempre il D.Lgs. 81/08, all’articolo 76, comma 2, lettera a) stabilisce che
“[…] i DPI […] devono inoltre essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore”.
Pertanto, ciò significa che le mascherine devono essere adeguati ai rischi (vedi sopra), ma non devono “comportare ulteriori rischi”, in questo caso stressogeni o da ridotta capacità respiratoria.
In sostanza, continua a essere obbligatorio all’interno degli ambienti di lavoro mantenere tutte le attuali misure di prevenzione e protezione (come definite da procedure aziendali interne, redatte a seguito del Protocollo del 06/04/21).
Ma, a seguito del mantenimento di tali misure, l’utilizzo delle mascherine non è più da considerarsi obbligatoria, ma solo fortemente raccomandata.
Va osservato infine che, ai datori di lavoro pubblici e privati non è dato di impartire misure di tutela a loro discrezione, ma essi devono seguire alla lettera la legislazione nazionale ed eventuali circolari, ordinanze, linee guida, emessa da organismi dello Stato.
Tratto dalla Mailing List Sicuezza sul Lavoro
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