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Modifiche al D.LGS. 81/08 da parte del decreto-legge 48/23

Postato il 12 Maggio 2023 | in Sicurezza sul lavoro | da

Il Decreto-Legge 48/23, ha apportato, tra le altre cose, anche modifiche degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 (qualcuna delle quali, se applicata correttamente, potrebbe migliorare la protezione della salute e sicurezza sul lavoro).

Il Decreto (riportato in allegato), che comunque dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, prevede infatti, all’articolo 14, le seguenti modifiche e/o integrazioni al D.Lgs. 81/08.

NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE SE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI LO RENDA NECESSARIO (modifica dell’articolo 18, comma 1, lettera a)

Tale situazione non riguarda i casi in cui il Medico Competente è già obbligatorio e comunque operante, ma può riguardare alcune piccole realtà con lavorazioni particolari.

ESTENSIONE AI LAVORATORI AUTONOMI DELLE MISURE DI TUTELA PER LA SALUTE E SICUREZZA PREVISTE NEI CANTIERI EDILI CON RIFERIMENTO ALL’INTRODUZIONE DI IDONEE OPERE PREVISIONALI (modifica dell’articolo 21)

Nei cantieri edili il Direttore dei lavori e i Coordinatori della sicurezza (ma, in via indiretta, il Committente dei lavori) le procedure (Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo per la Sicurezza) dovranno tenere conto della presenza di lavoratori autonomi ai fini della valutazione e applicazione delle misure di sicurezza e non solo limitarsi a dare loro informazioni specifiche.

OBBLIGO PER IL MEDICO COMPETENTE DI RICHIEDERE AL LAVORATORE, IN OCCASIONE DELLE VISITE DI ASSUNZIONE, LA CARTELLA SANITARIA RILASCIATA DAL PRECEDENTE MEDICO COMPETENTE, DA UTILIZZARE PER ESPRIMERE IL PARERE DI IDONEITA’ (modifica dell’articolo 25)

Tale obbligo riguarda soprattutto il Medico Competente, ma sarebbe opportuno che venisse tenuta presente nell’ambito delle generali procedure di sorveglianza sanitaria.

POSSIBILITA’ PER IL MEDICO COMPETENTE DI INDICARE UN SOSTITUTO “IN CASO DI IMPEDIMENTO PER GRAVI E MOTIVATE RAGIONI” (modifica dell’articolo 25)

Tale possibilità era già permessa, ma non era mai stata definita la modalità di nomina. Ora si prevede che sia lo stesso Medico Competente ad indicare formalmente il proprio sostituto.

MONITORAGGIO DELL’ACCORDO DELLA CONFERENZA STATO/REGIONI SULLA CORRETTA APPLICAZIONE IN TEMA DI FORMAZIONE (modifica dell’articolo 37)

La Conferenza Stato/Regioni dovrà prevedere il controllo sulle attività di formazione in riferimento alla normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti formatori, sia da parte dei soggetti destinatari.

OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE IN USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO (modifica dell’articolo 72)

Il concedente in uso (a qualunque titolo) di attrezzature di lavoro senza operatore deve acquisire e conservare, per tutta la durata della concessione, una autocertificazione dell’utilizzatore, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento (come definiti dal D.Lgs. 81/08 e dagli Accordi collegati), dei soggetti individuati per l’utilizzo specifico.

OBBLIGHI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO CHE FA USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO (modifica dell’articolo 73)

Anche il datore di lavoro che fa uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari, deve provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

 

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 48/23

Articolo 14 – Modifiche al D.Lgs. 81/08

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: “presente decreto legislativo” sono sostituite dalle seguenti: “presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”;
  3. b) all’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: “Titolo III” sono aggiunte le seguenti: “nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”;
  4. c) all’articolo 25, comma 1:

1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: “e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità”;

2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: “n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato”;

  1. d) all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”;
  2. e) all’articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente: “12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente”;
  3. f) all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo”;
  4. g) all’articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro”;
  5. h) all’articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e dell’articolo 73, comma 4-bis”.

In allegato il decreto-legge 48/23

D.L. 48 23

Tratto dalla Mailing List Sicurezza sul Lavoro

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