Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Modulistica per la VI° Salvaguardia – Circolare n. 27 del 7 novembre 2014

Postato il 11 Novembre 2014 | in Italia, Lavoro Pubblico, Scenari Politico-Sociali, Sindacato | da

esodatiVI procedura di salvaguardia : Circolare n. 27 del 7 novembre 2014 con istruzioni operative per le Direzioni territoriali del lavoro  e schema istanza   per lettere  c)  d)  e)

  1. c)  8.800 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147  cessati e licenziati
  2. d) 1.800 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 con parenti disabili
  3. e) 4.000 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato

Disponibile la Circolare n. 27 del 7 novembre 2014

Ultime comunicazioni del Ministero sulle operazioni di salvaguardia

7 novembre 2014

VI procedura di salvaguardia: istruzioni operative per le Direzioni territoriali del lavoro
Disponibile la Circolare n. 27 del 7 novembre 2014, contenente le istruzioni operative per le Direzioni territoriali del lavoro in relazione alla VI procedura di salvaguardia di cui alla legge 10 ottobre 2014, n. 147, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 246 del 22 ottobre 2014 (S.O. n. 80).
La Circolare è corredata, tra l’altro, dal modello di istanza che dovrà essere presentata dai lavoratori rientranti nelle categorie previste dall’articolo 2, comma 1, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, come riportate nella medesima Circolare.

Allegati:
• Legge 10 ottobre 2014, n. 147
• Circolare n. 27 del 7 novembre 2014
• Modulo ISTANZA
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione lett. c)
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione lett. d)
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione lett. e)
• Elenco indirizzi e-mail cui inoltrare l’ISTANZA

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​Lavoratori ‘Salvaguardati’

Con la riforma del sistema previdenziale (art. 24, Decreto Legge n. 201/2011 ‘Salva-Italia’) è stato portato a compimento il quadro elaborato dalla legge di riforma pensionistica del 1995, che ha ricevuto così la sua piena attuazione. Con l’obiettivo esplicito di consentire un ribilanciamento dei rapporti tra generazioni e contestualmente contribuire all’equilibrio dei conti pensionistici, sono state introdotte importanti modiche al previgente sistema pensionistico fra cui: l’estensione generale e immediata del metodo contributivo di calcolo delle pensioni; l’abolizione delle pensioni di anzianità; la progressiva armonizzazione dei requisiti di accesso ai trattamenti tra generi; l’applicazione della indicizzazione dell’età di pensionamento all’aspettativa di vita.

Le misure di salvaguardia

A favore di lavoratori prossimi alla pensione che si sono trovati o si trovano in particolari condizioni di disagio (fra cui mobilità, prosecuzione volontaria, rapporto di lavoro risolto) sono stati adottati, a partire dal  2012, provvedimenti di salvaguardia riguardanti i lavoratori ai quali potrà essere applicata la normativa in materia di requisiti e decorrenze del trattamento pensionistico vigente prima della data di entrata in vigore della riforma.

  • Unaprima salvaguardia, che ha riguardato 65.000 persone, è stata stabilita dallo stesso Decreto “Salva-Italia”, le cui previsioni sono state attuate dal Decreto Ministeriale 1° giugno 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 171 del 24 luglio 2012).
  • Laseconda salvaguardia è stata prevista dal Decreto legge n. 95/2012 (‘Spending review’) per altri 55.000 lavoratori: il relativo Decreto Ministeriale attuativo è stato emanato l’8 ottobre 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 17 del 21 gennaio 2013).
  • Unaterza salvaguardia è stata inserita nella ‘Legge di Stabilità’ per il 2013 e ha riguardato 10.130 lavoratori. Il decreto attuativo, definito d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato firmato il 22 aprile 2013.
  • Laquarta salvaguardia, che ha interessato 6500 persone, è stata introdotta con il Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge 124/2013.
  • Da ultimo,la quinta salvaguardia, prevista dalla Legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha ampliato ulteriormente la platea degli interessati prevedendo la salvaguardia per 23.000 persone, di cui un contingente di 6.000 prosecutori volontari, già previsto dal disegno di legge inizialmente presentato dal Governo, cui si aggiungono altri 17.000 lavoratori. Le modalità di attuazione della quinta salvaguardia sono contenute nel Decreto interministeriale del 14 febbraio 2014.

Per accedere al beneficio, il Decreto Interministeriale del 22 aprile 2013 ha previsto, per tutte le categorie di lavoratori, la presentazione di una apposita istanza da presentare all’INPS nel caso di lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria e alle Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL) competenti per territorio nel caso di lavoratori “cessati” e in mobilità.

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lettere  c)  d)  e)

  1. c) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

Ndr.

  1. b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  2. c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  3. d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  1. d) nel limite di 1.800 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Ndr. e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014.

  1. e) nel limite di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

In allegato:

art 2___sesta salvaguardia

Circolare n. 27 del 7 novembre 2014

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