November 23, 2024
Torno ancora sul tema della nuova disciplina antincendio (vedi mie precedenti mail sull’argomento) per rammentare in particolare che il nuovo D.M. 02/09/21 (cosiddetto “Decreto GSA”), prevede, a far data dal 04/10/22, che il Piano di Emergenza Aziendale (PEA) deve essere redatto in conformità all’allegato II del D.M. 02/09/21 stesso.
Il Decreto indica che il PEA è sempre obbligatorio nei seguenti casi:- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori; – luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di oltre 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori; – luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al D.P.R. 151/11 (elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi).Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopra indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il PEA, ma dovrà in ogni caso adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, che dovranno comunque essere riportate nel DVR.
Come già ricordato, con la nuova normativa, tutto quanto attiene alla prevenzione incendi diventa parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e, in quanto tale, diventa di piena responsabilità del datore di lavoro (non delegabile, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08), comprendente anche un obbligo di vigilanza nei confronti dei progettisti a cui è stata eventualmente affidata la valutazione del rischio incendio.
I nuovi contenuti del PEA come definiti dal D.M. 02/09/21 differiscono in alcuni punti rispetto al contenuto che era stato previsto nel D.M. 10/03/98, ed includono per esempio:
– la definizione di specifiche misure per assistere le “persone con esigenze speciali”, per le quali è suggerito il riferimento alla norma UNI EN 17210 – Accessibilità e fruibilità dell’ambiente costruito
– la coordinazione dei PEA in caso di luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi
– planimetrie più complete e recanti un maggior numero di informazioni di dettaglio.
Altre novità significative sono che:
– per tutti i luoghi di lavoro soggetti all’obbligo di redazione del PEA sono necessarie le planimetrie antincendio (prima obbligatorie solo per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi);
– per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni (se soggetti ad obbligo del PEA) il PEA non può più limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali, ma deve comunque essere completo.
Spesso i PEA presentano carenze relativamente agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 in ambito di gestione delle emergenze, in quanto non contemplano tutti gli scenari emergenziali individuabili nel contesto aziendale specifico, quali per esempio:
– eventi naturali o atmosferici (allagamenti con impedimento all’accesso di lavoratori, – terremoti, trombe d’aria, grandine, nevicate eccezionali o con cedimento di strutture, fulmini, ecc.);
– atti terroristici/aggressioni;
– fuga di gas infiammabili/ esplodenti;
– fuga di gas asfissianti (che si sostituiscono all’ossigeno quali azoto, CO2, altri gas tecnici o estinguenti);
– dispersione di agenti chimici pericolosi in ambiente di lavoro o all’esterno;
– emergenze di tipo sanitario (infortuni, malore di lavoratori o di ospiti);
– mancanza o riduzione di fonti energetiche quali energia elettrica e/o metano o di altri fonti indispensabili alla produzione o con impatto sulla continuità operativa (acqua, aria compressa, ecc…) e, di conseguenza, mancata individuazione di misure compensative (generatori, UPS, ecc…);
– mancata valutazione dei rischi derivanti dal contesto territoriale specifico, mediante strumenti che a oggi sono a disposizione in banche dati di diverse fonti (enti governativi e/o di controllo), quali presenza di attività a rischio rilevante, attività “sensibili” prossime allo stabilimento, vie di comunicazione ad alto transito, rischio idrogeologico e/o sismico, ecc.
La programmazione delle prove di emergenza NON contempla esercitazioni su tutti gli scenari previsti nel PEA.
Rammento infine che la mancata elaborazione del PEA costituisce una delle “gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro” (Allegato I del D.Lgs. 81/08) per le quali è prevista l’adozione del provvedimento di sospensione ex articolo 14 del D.Lgs. 81/08.
Per tutto quanto sopra esposto, è necessario che i PEA e le relative planimetrie, siano rivisti per essere adeguati alle nuove previsioni normative di cui al D.M. 02/09/21 e, se necessario, per essere integrati con eventuali ulteriori scenari di rischio finora non considerati e con le misure per controllarli.
Tratto dalla Mailing List Sicurezza sul Lavoro
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