December 25, 2024
Riprendo un argomento di cui al giorno d’oggi non si parla quasi per niente, cioè il rischio di malattia mortale per la salute, sia dei lavoratori, sia in generale per i cittadini, legata all’inalazione di fibre di amianto.
Da mia esperienza su tale rischio all’interno dei luoghi di lavoro, vedo che esso è, quasi totalmente, trascurato.
L’utilizzo dell’amianto nelle sue varie forme è stato vietato in Italia dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257.
Sono passati più di trent’anni e i più sono convinti che dal 1992 a oggi il pericolo amianto sia cessato.
Dal 1992 è stato vietato l’uso dell’amianto, ma nei fabbricati (tra cui quelli a uso lavorativo) costruiti prima di quell’anno sono presenti ancora notevoli quantità di amianto nelle sue varie forme.
La Legge sopracitata ha imposto per tali materiali precisi obblighi a capo del datore di lavoro (o dell’amministratore di condominio), che nella stragrande maggioranza dei casi non sono stati ottemperati.
Riporto in allegato una mia guida su come comportarsi in caso di presenza di amianto nelle sue varie condizioni all’interno dei luoghi di lavoro (ma per la parte generale esso vale anche per le civili abitazioni).
E’ una guida molto lunga perché ho voluto analizzare i vari punti della normativa.
Quando avrò un po’ di tempo, preparerò un suo sommario.
Intanto RLS e lavoratori possono chiedere al proprio datore di lavoro: “E’ stata fatta la valutazione del rischio amianto e a quali risultati ha portato? Come RLS ho il diritto di consultarla”.
E tutti possono chiedere al proprio amministratore di condominio “E’ stata fatta la valutazione del rischio amianto e a quali risultati ha portato? Come condòmino ho il diritto di consultarla”.
Marco Spezia
In allegato il file in pdf per la consultazione:
Tratto dalla Mailing List Sicurezza sul Lavoro
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