November 24, 2024
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI), art. 6.1:
«Il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, compresi quelli provenienti da un’altra azienda, siano informati sui pericoli cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e siano istruiti riguardo ai provvedimenti per prevenirli. Tale informazione e tale istruzione devono essere fornite al momento dell’entrata in servizio e ogniqualvolta subentri una modifica essenziale delle condizioni di lavoro; se necessario, esse devono essere ripetute».
Leggi tutto il vademecum nel documento in allegato:
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