December 21, 2024
Questo il testo novellato della Costituzione che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2014. Per il momento, l’unica “pezza” che hanno trovato è la svendita dei beni demaniali e patrimoniali. Stiamo andando velocemente verso il baratro e i freni non funzionano. Ricordiamo che se continuasse il declassamento ( ora BBB) di ulteriori 2 gradini, la stragrande maggioranza dei Fondi Finanziari, per Statuto, non potrebbero più investire in Italia, cioè, i titoli di stato diverrebbero carta-straccia e, quindi default garantito.
Roberto Giuliani
ART. 81
(Testo applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014)
Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale .
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