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“Patente a punti” per la sicurezza sul lavoro

Postato il 17 Maggio 2024 | in Sicurezza sul lavoro | da

“PATENTE A PUNTI” PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

FINALMENTE CE L’ABBIAMO FATTA… O NO???

E’ stata pubblicata la Legge 56 del 29/04/24, di conversione con modifiche del Decreto Legge 19 del 02/03/24 (cosiddetto “Decreto PNRR”).

La Legge di conversione riguarda anche la “tutela” della salute e della sicurezza sul lavoro” e l’introduzione della cosiddetta “patente a punti”, dopo “solo” 25 anni dalla sua previsione (Articolo 27 “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi” del D.Lgs. 81/08…).

Questa misura di tutela (dettata, come al solito da una serie di infortuni mortali ad alto contenuto mediatico), credo che in realtà servirà a poco o a niente.

Come noto, gli Organi di Vigilanza controllano l’applicazione delle misure di tutela di salute e sicurezza per il 5% delle aziende. Come dire che il 95% degli italiani potrebbe guidare senza patente automobilistica.

Oltre a questo, il testo di legge contiene una serie di “tra le righe” che renderanno praticamente trascurabili gli effetti deterrenti dell’introduzione della “patente”.

A seguire una breve sintesi del testo del Decreto-Legge come convertito e il testo completo dell’Articolo 29 “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare”, comma 19 del medesimo.

Buona lettura…

Marco Spezia

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La Legge 56/24 riscrive nuovamente l’articolo 27 del D.Lgs. 81/08 “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” e conferma il nuovo obbligo del committente di verificare il possesso della nuova patente (prevedendo anche una sanzione per la mancata verifica, da 711,92 a 2.562,91 €).

Anche nel testo convertito in legge la riscrittura dell’articolo 27 relativamente ai soli cantieri comporta che, di fatto, l’articolo 27 stesso sia abrogato per tutte le imprese che non operano nell’edilizia.

La disciplina della patente a crediti potrebbe tuttavia essere estesa anche ad altre attività che saranno eventualmente individuate da specifici Decreti.

In sintesi, dal 10/10/24 le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili saranno tenute a possedere una patente in forma digitale rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (“INL”) subordinatamente al possesso di specifici requisiti:

–        iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; –        adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08; –        possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità; –        possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; –        possesso della certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente; –        avvenuta designazione del RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente.

  • La Legge precisa che:
  • sono esclusi da tale obbligo coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, nonché le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III
  • per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana;
  • il possesso dei requisiti per il rilascio della patente è autocertificato secondo le disposizioni D.P.R. 445/00;
  • nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività nel cantiere, salva diversa comunicazione notificata dall’INL;

–        la patente sarà rilasciata a seguito di specifica istanza, che dovrà essere presentata secondo le modalità che saranno individuate con apposito decreto di prossima emanazione;-        la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più dei requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio (decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente).

La patente avrà un punteggio iniziale di 30 crediti e consentirà ai soggetti che la possiedono di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

Un Decreto di futura emanazione definirà i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti eventualmente decurtati.

La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili; in tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.Alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili in mancanza della patente (o del documento equivalente) oppure con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti si applicano:-        una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 €, non soggetta alla procedura di diffida;-        l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici per un periodo di 6 mesi.

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze/ ingiunzione divenute definitive) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, come riassunto nella tabella della Decreto-Legge 12 del 22/02/02 convertito con modificazioni dalla Legge 73 del 23/04/02.

La Legge 56/24 conferma inoltre la “certificazione di conformità” rilasciata da INL qualora gli accertamenti effettuati non evidenzino violazioni in materia di lavoro e di legislazione sociale, compresa la tutela della salute e sicurezza sul lavoro: le aziende a cui in seguito di attività di vigilanza non sono state contestate violazioni sono iscritte in una “Lista di conformità INL” e per 12 mesi non sono più sottoposte ad ulteriori ispezioni da parte del INL (con esclusione tuttavia delle ispezioni per la SSL).

Il testo integrale del Decreto PNRR coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione è reperibile a questo link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/04/30/24A02201/sg

 

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LEGGE 56 DEL 29/04/24, DI CONVERSIONE CON MODIFICHE DEL DECRETO-LEGGE 19 DEL 02/03/24 (COSIDDETTO “DECRETO PNRR”).

CAPO VIII “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO”

ARTICOLO 29 – “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE”

[…]

  1. Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) l’articolo 27 è sostituito dal seguente:

Articolo 27 “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”

  1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
  2. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
  3. a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  4. b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  5. c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  6. d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  7. e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  8. f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
  9. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
  10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché’ i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.
  11. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.
  12. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché’ le modalità di recupero dei crediti decurtati.
  13. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
  14. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.
  15. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi.

Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14.

  1. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
  2. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14.
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del presente decreto, nonché’ l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente.
  4. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 8 del presente decreto.
  5. L’Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l’eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.
  6. L’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
  7. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023»;
  8. b) all’articolo 90, comma 9:

1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell’attestazione di qualificazione SOA;»;

2) alla lettera c), le parole: «alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e b-bis);»;

  1. c) all’articolo 157, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.».

c-bis) dopo l’allegato I è inserito l’allegato I-bis, di cui all’allegato 2-bis annesso al presente decreto.

  1. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il 2024 ed euro 2.500.000 a decorrere dal 2025, sono a carico del bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro. A decorrere dall’anno 2025 per il medesimo Ispettorato sono conseguentemente elevati nella misura di 2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all’articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Tratto dalla Mailing List Sicurezza sul Lavoro

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