November 25, 2024
La modifica dell’art. 4 della Legge 300/1970, per opera del D. Lgs. 151/2015, ha posto l’attenzione sui controlli effettuati sui lavoratori. Il comma 1 dell’articolo parla di strumenti di controllo a distanza (intendendo tale distanza non solo a livello spaziale, ma anche sotto diversi punti di vista percettivi, quale quello temporale ad esempio). Osservando l’articolo sopra citato si rinviene che, mentre nel passato vi era un divieto di controllo assoluto, a partire dal 24/09/2015, lo stesso divieto diviene relativo, infatti, ora il controllo si può verificare a patto che siano rispettati determinati requisiti.
Innanzitutto occorre un previo accordo collettivo stipulato dalla RSU o dalla RSA che, dal 24/09/2015, in caso di unità produttive ubicate in diverse province o regioni può essere sostituito da uno stipulato dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di tale accordo, anche in passato vi era la possibilità di chiedere l’autorizzazione alla DTL territorialmente competente, ma che dal 24/09/2015 può essere sostituita da un unico provvedimento emanato dal Ministero del lavoro in caso di imprese che abbiano unità produttive dislocate in ambiti di competenza di più DTL. Tali modifiche, essenzialmente, sarebbero volte ad evitare che la stessa impresa, localizzata in diverse province o regioni, debba effettuare più domande di autorizzazione a differenti DTL, semplificando in tal modo l’iter di richiesta.
Leggi tutto l’articolo nel documento in allegato:
Lascia un commento