Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Progressioni economiche orizzontali

Postato il 11 Dicembre 2015 | in Italia, Scenari Politico-Sociali | da

progressioni orizzontali e verticaliUn tempo le progressioni orizzontali non erano sottoposte a vincoli e a una rigida valutazione come accade oggi, c’erano poi i contratti nazionali che rinnovandosi periodicamente destinavano risorse fresche al fondo aggiungendo alla parte stabile soldi da impiegare per le progressioni orizzontali

Citiamo un orientamento ARAN, l’orientamento applicativo RAL_1764, ma non prima di avere liberato il campo da un equivoco di fondo

Destinando una quota del fondo alle progressioni orizzontali di pochi si rischia di ridurre la quota della produttività erogata alla stragrande maggioranza del personale, produttività vincolata ai risultati della performance.

Alla base c’è sempre una scelta politica, ossia se favorire il salario di tutti o solo di una parte del personale, noi propendiamo per la prima ipotesi

In sintesi, se prima le progressioni nell’arco di un lustro (5 anni) erano destinate a tutto il personale o a una stragrande maggioranza di esso, oggi la situazione è radicalmente cambiata fermo restando che si potrebbero provocare non poche conflittualità interne sulla destinazione delle poche progressioni orizzontali possibili, soprattutto in considerazione del fatto che una progressione in fascia d costa quanto due in fascia b, quindi anche stabilire una equità di trattamento tra i vari livelli non sarebbe possibile

Esiste una soluzione non presa in esame dal Governo, ossia rinnovare i contratti destinando maggiori risorse al fondo e liberando da ogni vincolo (Brunetta in primis) le progressioni di carriera (ricordiamo che le verticali sono ormai impossibili perchè per accedere da un b a un c o da un c a un d serve il concorso esterno con quota riservata a personale interno)

Ecco il parere Aran

“Nel fondo delle progressioni orizzontali di un ente, secondo la disciplina dell’art.17, comma 2, lett.b), del CCNL dell’1.4.1999, nell’anno di riferimento, deve essere computata anche la spesa relativa a tale istituto concernente il personale comandato presso altri enti? Ove così fosse, poiché l’ente di appartenenza anticipa la spesa del personale comandato che comunque viene successivamente rimborsata dall’ente utilizzatore, l’importo della stessa corrispondente al valore della progressione economica in godimento del suddetto personale comandato potrebbe essere considerata come economia, come tale utile per l’incremento delle risorse variabili dell’anno successivo a quello del relativo accertamento?
Relativamente alle particolari problematiche prospettate, si ritiene utile precisare quanto segue:
a) il fondo dell’art.17, comma 2, lett.b), del CCNL dell’1.4.1999 è finalizzato al finanziamento della progressione economica orizzontale di tutto il personale dipendente di ciascun ente, ivi compreso quello che sia stato temporaneamente comandato presso altri enti o amministrazioni;
b) nella vigente disciplina contrattuale, non esistono attualmente disposizioni che consentono di implementare le risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa con le somme rimborsate all’ente da parte delle amministrazioni in relazione al personale comandato, per la parte destinata al finanziamento della progressione economica orizzontale e della indennità di comparto in godimento del suddetto personale. A tal fine si ritiene utile ricordare che le fonti di finanziamento dei vari istituti del trattamento economico accessorio del personale, attualmente, sono solo quelle espressamente previste dall’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni”.

Le risorse impegnate per le progressioni non sono piu’ recuperabili negli anni successivi perchè servono per sovvenzionare, anche negli anni a venire, le progressioni.

Cobas Pisa

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