February 5, 2025
Il caldo comincia a farsi sentire e torna alla ribalta come deve essere gestito da ogni azienda il rischio legato ad ambienti troppo caldi (e d’inverno da ambienti troppo freddi) nei lavori all’aperto (ma ciò vale in linea generale anche negli ambienti di lavoro al chiuso).
Tra gli obblighi definiti dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro vi è quello di proteggere i lavoratori dai rischi “macroclimatici” nel caso di lavoro all’aperto (e “microclimatici nel caso di lavoro al chiuso”).
Infatti, il rischio causato da situazioni estreme calde o fredde può portare a malattie professionali, ma anche a infortuni (anche mortali).
Gli obblighi a carico del datore di lavoro impongono che egli valuti tutti i rischi derivanti da condizioni atmosferiche e macroclimatiche per i lavori che devono essere eseguiti all’aperto.
La valutazione dei rischi deve essere eseguita secondo linee guida e norme tecniche di riferimento, anche mediante rilievi strumentali.
La valutazione del rischio da parametri macroclimatici derivanti dal lavoro all’aperto deve essere obbligatoriamente eseguita e formalizzata dal datore di lavoro, pena reato penale,
A seguito della valutazione dei rischi da fattori macroclimatici per lavoro all’aperto, il datore di lavoro deve formalizzare all’interno del documento di valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e di protezione collettiva e individuale e le procedure con le quali eliminare o ridurre i rischi individuati.
Per chi vuole approfondire, a seguire e in allegato, un mio contributo su tali aspetti.
Allego anche il citato documento “Microclima, areazione e illuminazione nei luoghi di lavoro – Requisiti e standard – Indicazione operative e progettuali” del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Provincie autonome del giugno 2006 e aggiornata al 2016.
Marco Spezia
LAVORO ALL’APERTO E PROTEZIONE DAI FATTORI MICROCLIMATICI
RIFERIMENTI NORMATIVI
Le modalità di esecuzione del lavoro all’aperto, con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in funzione anche delle condizioni meteorologiche o climatiche, è regolato (come per la maggior parte delle attività lavorative) dal Decreto Legislativo n.81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni (nel seguito Decreto).
SISTEMAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
L’argomento del lavoro all’aperto è trattato a livello generale nell’ambito del Titolo II “Luoghi di lavoro”.
All’interno di tale Titolo, l’articolo 64, comma 1, lettera a) definisce quali siano gli obblighi a carico del datore di lavoro (o dei dirigenti) di un’azienda relativamente ai requisiti generali dei luoghi di lavoro:
“1. Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1 […]”.
A sua volta l’articolo 63, comma 1 del Decreto stabilisce che:
“I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV [del Decreto].
Pertanto, obbligo a carico del datore di lavoro è il rispetto delle prescrizioni tecniche dei luoghi di lavoro contenute all’interno dell’Allegato IV del decreto.
Va osservato che tale obbligo (quello di cui l’articolo 64, comma 1, lettera a) del Decreto) è sanzionato penalmente dall’apparato sanzionatorio del Decreto stesso.
Infatti, il mancato adempimento da parte del datore di lavoro o dei dirigenti di tale obbligo è sanzionato dall’articolo 68, comma 1, lettera b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro.
All’interno dell’Allegato IV che definisce i requisiti che obbligatoriamente devono possedere i luoghi di lavoro, un paragrafo specifico (il 1.8.7.1) è dedicato alla difesa dei lavoratori dagli agenti atmosferici, in caso di lavoro all’aperto:
“Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all’aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori sono protetti contro gli agenti atmosferici […]”.
Pertanto, secondo tale punto i luoghi di lavoro all’aperto devono essere realizzati in maniera tale da proteggere con opere provvisionali (tettoie, barriere) i lavoratori dalle intemperie.
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI PARAMETRI MICROCLIMATICI
Quanto sopra specificato non entra però nel dettaglio di come debbano essere realizzate le opere provvisionali, né niente specifica sulla necessità, ove non sia possibile realizzare tali opere, di dotare i lavoratori di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) contro il freddo.
In merito a tali aspetti va considerato che, a parte l’obbligo generico sopra richiamato, il datore di lavoro è in ogni caso obbligato a valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti anche dalle condizioni microclimatiche (le condizioni appunto di freddo o di caldo che possono costituire fattori di rischio) dei luoghi di lavoro interni ed esterni e ad adottare di conseguenza misure di prevenzione o protezione.
Tale obbligo è contenuto all’interno del Titolo VIII “Agenti fisici” del Decreto.
In tale ambito, l’articolo 180, comma 1 definisce il campo di applicazione del Titolo VIII:
“Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
Pertanto, tale articolo stabilisce che tutto il Titolo VIII si applica anche alle condizioni microclimatiche.
In particolare, per meglio comprendere l’estensione del significato della parola microclima, si può fare riferimento alla Linea Guida “Microclima, areazione e illuminazione nei luoghi di lavoro – Requisiti e standard – Indicazione operative e progettuali” redatta dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Provincie autonome del giugno 2006.
Secondo tale Linea guida si definisce microclima:
“il complesso dei parametri fisici ambientali che caratterizzano l’ambiente locale (ma non necessariamente confinato) e che, assieme a parametri individuali quali l’attività metabolica e l’abbigliamento, determinano gli scambi termici tra l’ambiente stesso e gli individuano che vi operano”.
L’inciso “ma non necessariamente confinato” lascia intendere che la caratterizzazione del microclima interessa non solo luoghi di lavoro al chiuso, ma anche luoghi di lavoro all’aperto.
Per quanto riguarda il microclima il datore di lavoro deve quindi adottare tutti gli obblighi specificati dal Titolo VIII.
In particolare, all’interno della valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del Decreto, il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici (tra cui anche il microclima) al fine di identificare e adottare specifiche misure di prevenzione e protezione con riferimento anche a norme di buona tecnica.
L’obbligo della esecuzione e formalizzazione della valutazione dei rischi fisici (tra cui anche il microclima) è sancito dall’articolo 181, comma 2 del Decreto:
“La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici é programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia […] I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio”.
Il mancato adempimento di tale obbligo da parte del datore di lavoro è sanzionato penalmente dall’articolo 219, comma 1, lettera a) con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Sulla base dei risultati derivanti dal processo di valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve individuare e adottare misure di prevenzione e protezione per ridurre i rischi per la salute dei lavoratori, secondo quanto definito anche da norme di buona tecnica.
A tale proposito l’articolo 182, comma 1 del Decreto stabilisce che:
“Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente Decreto”.
L’articolo 182 fa riferimento, nella individuazione delle misure per ridurre i rischi derivanti dagli agenti fisici, ai “principi generali di prevenzione contenuti nel presente Decreto”.
In particolare, il riferimento è alle misure generali di tutela contenute all’interno dell’articolo 15 del Decreto.
Tra tali misure sono rilevanti le seguenti:
Giova mettere in evidenza che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 15 del Decreto:
“Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.
Le misure generali di tutela sopra richiamate diventano obblighi sanzionabili a carico del datore di lavoro in virtù dell’articolo 28 del Decreto.
In particolare, l’articolo 28 comma 1 del Decreto impone che:
“La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) [la valutazione dei rischi], anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”
Quindi nell’ambito del processo di valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi (compresi quelli da microclima, come specificato dall’articolo 181, comma 2 del Decreto sopra citato) anche in considerazione della “sistemazione dei luoghi di lavoro”, cioè, nel caso particolare della necessità di eseguire lavorazioni all’aperto.
L’obbligo della esecuzione della valutazione dei rischi con le modalità e i contenuti previsti dall’articolo 28 è sancita dall’articolo 29, comma 1 del Decreto:
“Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41”.
Va messo in evidenza che il mancato adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 29, comma 1 (esecuzione della valutazione dei rischi) da parte del datore di lavoro è sanzionato penalmente dall’articolo 55, comma 1, lettera a) del Decreto con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
A seguito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve definire quali misure di prevenzione e protezione adottare per eliminare o ridurre i rischi individuati e individuare il programma temporale di attuazione di tali misure.
Infatti, l’articolo 28, comma 2, lettera b) del Decreto specifica che:
“Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) deve contenere l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati”;
mentre l’articolo 28, comma 2, lettera c) specifica che:
“Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) deve contenere il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza”.
Il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra da parte del datore di lavoro è sanzionato penalmente dall’articolo 55, comma 3 del Decreto con l’ammenda 2.000 a 4.000 euro.
A seconda dei fattori di rischio individuati e delle possibili soluzioni tecniche il datore di lavoro dovrà adottare misure di prevenzione (eliminazione del rischio alla fonte), protezione collettiva (cioè, di tutti i lavoratori esposti contemporaneamente), protezione individuale (cioè di ogni singolo lavoratore esposto, per mezzo dei DPI), con le priorità definite dall’articolo 15 del Decreto
Nel caso dei fattori microclimatici legati al lavoro all’aperto:
Nel seguito verranno indicate misure di prevenzione e protezione, come definite da linee guida e norme tecniche.
A seguito di quanto sopra specificato queste misure di prevenzione e protezione sono obbligatorie e la loro mancata attuazione costituisce reato penalmente perseguibile con le sanzioni citate.
Per una corretta valutazione del rischio da fattori microclimatici e una corretta individuazione delle misure di prevenzione e protezione, il datore di lavoro deve fare riferimento a linee guida e norme tecniche.
A tale proposito, trattandosi di fattori microclimatici, trova applicazione quanto contenuto all’interno del citato documento “Microclima, areazione e illuminazione nei luoghi di lavoro – Requisiti e standard – Indicazione operative e progettuali”.
In particolare, con riferimento anche al lavoro all’aperto (d’estate o d’inverno) il documento specifica che
“Gli ambienti termici nei quali specifiche e ineludibili esigenze produttive o condizioni climatiche esterne in lavorazioni effettuate all’aperto determinano la presenza di parametri termoigrometrici stressanti e vengono definiti severi.
Un ambiente severo (tanto caldo quanto freddo), dati i rischi alla salute che comporta, trova una sua giustificazione soltanto quando esso permane tale a valle della adozione di tutte le possibili misure tecniche a protezione dei lavoratori”.
In altre parole, ciò significa che nel caso di lavoro all’aperto, ove sicuramente le condizioni microclimatiche comportano la presenza di “ambienti termici severi”, il datore di lavoro deve adottare “tutte le possibili misure tecniche a protezione dei lavoratori”.
Infatti, il documento aggiunge che:
“In tali ambienti i lavoratori vanno infatti tutelati con misure organizzative (ad esempio pause), con Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), con una specifica informazione e formazione e un adeguato controllo sanitario”.
In merito alla valutazione del rischio, il documento specifica poi che:
“Per i rischi che gli ambienti severi caldi o freddi comportano, è importante sottolineare come essi vadano sempre valutati anche sulla base di dati oggettivi, ottenuti con adeguati rilievi strumentali e non solo sulla base di semplici e generiche sensazioni del valutatore”.
La mancata esecuzione della valutazione del rischio da ambienti severi caldi o freddi, anche mediante rilievi strumentali, da parte del datore di lavoro, costituisce reato penale ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del Decreto.
FATTORI DI RISCHIO, MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, PROCEDURE DI LAVORO PER AMBIENTI TERMICI SEVERI
Nel seguito vengono riportati (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i fattori di rischio, le misure di prevenzione e protezione, le procedure di lavoro per ambienti termici severi (caldi o freddi) come desunti da linee guida e norme tecniche di riferimento (primo tra tutti il documento “Microclima, areazione e illuminazione nei luoghi di lavoro – Requisiti e standard – Indicazione operative e progettuali” del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Provincie autonome del giugno 2006”.
Con riferimento a ambienti termici severi caldi (lavorazioni eseguite d’estate) i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sono tipicamente:
In tale ambito le possibili misure di prevenzione e protezione definite da norme tecniche e linee guida sono:
Possibili misure procedurali da definire da parte del datore di lavoro e da adottare da parte dei lavoratori sono:
Con riferimento a ambienti termici severi freddi (lavorazioni eseguite d’inverno) i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sono tipicamente:
In tale ambito le possibili misure di prevenzione e protezione definite da norme tecniche e linee guida sono:
Possibili misure procedurali da definire da parte del datore di lavoro e da adottare da parte dei lavoratori sono:
La mancata applicazione da parte del datore di lavoro delle misure tecniche e procedurali sopra richiamate, costituisce reato penale, ai sensi del citato articolo 28, comma 2, lettere b) e c) del Decreto.
CONCLUSIONI
Tra gli obblighi definiti dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro vi è quello di proteggere i lavoratori dai rischi microclimatici nel caso di lavoro all’aperto.
Tali obblighi impongono che gli ambienti di lavoro all’aperto siano protetti dalle intemperie e dagli agenti atmosferici.
Tali obblighi più in generale impongono che il datore di lavoro valuti tutti i rischi derivanti da condizioni atmosferiche e microclimatiche per i lavori che devono essere eseguiti all’aperto.
La valutazione dei rischi deve essere eseguita secondo linee guida e norme tecniche di riferimento, anche mediante rilievi strumentali.
La valutazione del rischio da parametri microclimatici derivanti dal lavoro all’aperto deve essere obbligatoriamente eseguita e formalizzata dal datore di lavoro, pena reato penale,
A seguito della valutazione dei rischi da fattori microclimatici per lavoro all’aperto, il datore di lavoro deve formalizzare all’interno del documento di valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e di protezione collettiva e individuale con le quali eliminare o ridurre i rischi individuati.
A seguito della valutazione dei rischi, i lavori all’aperto comportano sicuramente ambienti severi caldi d’estate e freddi d’inverno.
Le misure di prevenzione e protezione da adottare devono essere di tipo organizzativo (turni di lavoro, periodo di riposo), tecnico (barriere e tettoie di protezione, consegna ai lavoratori di DPI confortevoli d’estate e antifreddo d’inverno, sorveglianza sanitaria) procedurali (modalità di lavoro).
Le misure di prevenzione e protezione devono essere obbligatoriamente adottate dal datore di lavoro, pena reato penale.
Gli allegati:
23 07 02 Microclima estremo negli ambienti di lavoro
linee guida Provincie microclima e illuminazione 2016
Tratto dalla Mailing List Sicurezza sul Lavoro
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