Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Protocollo tra Governo e parti sociali del 30/06/22 su misure COVID-19 nei luoghi di lavoro

Postato il 11 Luglio 2022 | in Sicurezza sul lavoro | da

Giovedì sera 30/06/22 è stato approvato il nuovo Protocollo tra Governo e Parti Sociali sugli aggiornamenti delle misure da adottare nei luoghi di lavoro per contenere il Contagio da Sars-Cov-2 (in allegato)

Protocollo condiviso COVID-19 30 giugno 2022

A seguire riassumo quali sono le novità, rimandando a ulteriori chiarimenti ufficiali, assolutamente necessari, viste i molti dubbi che contiene il Protocollo.

Marco Spezia

 

Il nuovo Protocollo contiene alcune importanti modifiche rispetto al precedente del 21/04/06.

Di conseguenza ogni Datore di Lavoro, sentiti anche il RSPP, il Medico Competente e gli RLS, dovrà modificare la propria specifica procedura.

In particolare, il Protocollo stabilisce in premessa che:

“I datori di lavoro aggiornano il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre eventuali equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico competente – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dei luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

Sottolineo quindi che il Protocollo sancisce solo le misure minime di tutela da contagio.

Rimane cioè a carico del Datore di Lavoro di eseguire una specifica e formale valutazione del rischio, assieme a RSPP, Medico Competente, per stabilire se ampliare le misure di prevenzione dal contagio.

Per ora sono suggeriti i seguenti punti da analizzare per la stesura del documento di valutazione dei rischi da COVID-19:

  • ambienti chiusi che non permettono di mantenere un’adeguata distanza; interpersonale (la variante è molto più contagiosa delle precedenti);
  • inadeguata ventilazione naturale o artificiale per garantire un adeguato ricambio d’aria;
  • presenza di cluster aziendali di contagio;
  • presenza di lavoratori fragili;

Il Protocollo è costituito dai seguenti capitoli:

1 – Informazione

2 – Modalità di ingresso nei luoghi di lavoro

3 – Gestione degli appalti

4 – Pulizia e sanificazione in azienda, ricambio dell’aria

5 – Precauzioni igieniche personali

6 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

7 – Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack)

8 – Gestione entrata e uscita dei dipendenti

9 – Gestione di una persona sintomatica in azienda

10 – Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS

11 – Lavoro agile

12 – Lavoratori fragili

13 – Aggiornamento del protocollo

In tutti questi punti è ribadito il concetto di come la pandemia purtroppo non è ancora finita ed è quindi necessario mantenere attive tutte le attenzioni e le procedure presenti ad oggi.

Il punto 6 “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie” è stato oggetto di acceso dibattito.

Come al solito in questi casi chi ha redatto il documento (per sua cautela) è stato molto contraddittorio.

In sostanza, quindi, la mascherina è obbligatoria sì o no?

la risposta data dal Protocollo è più o meno “sì e no, è volontaria, ma anche obbligatoria” …

Infatti, il primo paragrafo del punto 6 del protocollo recita come segue:

”Fermi gli obblighi previsti dall’articolo 10-quater del Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalle Legge 17 giugno 2021 n. 87 [utilizzo delle mascherine in ambito non lavorativo] l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la vigente disciplina legale, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.

Quindi, in primo luogo, il Protocollo ha chiarito che le mascherine sono obbligatorie solo in alcuni settori individuati dalla vigente disciplina legale (strutture sanitarie, mezzi di trasporto, ecc.), anche se la stessa rimane un presidio importante di tutela.

Per questo il datore di lavoro deve assicurare a tutti i lavoratori la fornitura di mascherine di tipo FFP2 e quindi non di tipo chirurgico. Infatti, queste ultime sono decadute come DPI al termine del periodo emergenziale. Il Protocollo dispone quindi per il Datore di Lavoro solo l’obbligo di “disponibilità di FFP2”.

Il secondo capoverso di questo paragrafo del Protocollo però continua così:

“Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, [e del RLS?] sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili”.

Questo è il capoverso che sarà oggetto di maggiori discussioni e interpretazioni.

Il datore di lavoro avrà la facoltà, però, solo su specifica indicazione del Medico Competente o del RSPP (il Protocollo non specifica i RLS…), di mettere a disposizione mascherine FFP2 e di farle utilizzare in modo obbligatorio a gruppi di lavoratori che per specifiche mansioni o per contesto lavorativo ritenga più a rischio di contagio. Particolare attenzione poi dovrà essere messa in atto per i lavoratori fragili (concetto poi ribadito anche al punto 12 del suddetto Protocollo):

“Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.

Ma quali sono i criteri che devono essere messi in atto per obbligare all’utilizzo della mascherina FFP2?

Essi sono i medesimi indicati all’inizio (che, però, come sopra detto, non hanno ancora carattere di ufficialità), cioè:

  • ambienti chiusi che non permettono di mantenere un’adeguata distanza interpersonale (la variante è molto più contagiosa delle precedenti);
  • inadeguata ventilazione naturale o artificiale per garantire un adeguato ricambio d’aria
  • presenza di cluster aziendali di contagio;
  • presenza di lavoratori fragili;

E’ necessario quindi coinvolgere quanto prima il Medico Competente e/o RSPP e il RLS (anche se il Protocollo non lo considera) per decidere quali gruppi di lavoratori siano obbligati all’utilizzo di mascherina FFP2.

E i lavoratori che non hanno l’obbligo di mascherina FFP2 possono continuare ad utilizzare una mascherina chirurgica?

Su questo non c’è (come su molti altri punti) un’indicazione precisa.

Si stabilisce (come era prima dell’emergenza COVID-19) che gli unici dispositivi delle vie respiratore, in quanto DPI, sono giustamente solo le FFP2.

Ma dove non c’è l’obbligo delle FFP2 il lavoratore può usare di sua spontanea volontà usare le chirurgiche? E se sì, chi le paga, visto che il D.Lgs. 81/08 stabilisce che i DPI (cioè solo le FFP2) sono gratuiti, ma non parla di presìdi ospedalieri (cioè le chirurgiche)

Relativamente al lavoro agile, il Protocollo stabilisce infine che:

“Le Parti sociali, in coerenza con l’attuale quadro del rischio di contagio, manifestano l’auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, disciplinato dall’art. 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Anche qui il Protocollo non dice né sì, né no, al proseguimento del lavoro agile, ma si limita ad auspicare che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere…

Il Protocollo dovrebbe essere aggiornato il 31/10/22, oppure prima, se le condizioni epidemiologiche dovessero cambiare in modo repentino.

Tratto dalla Mailing List Sicurezza sul Lavoro

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