Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Province: riordino

Postato il 16 Gennaio 2015 | in Italia, Scenari Politico-Sociali | da

GRANDE è IL DISORDINE SOTTO IL CIELO: RILESSIONI SULLE PROVINCE

mappa_riordino_provinceQualche considerazione, ovviamente non approfondita in relazione alla provvisorietà dei contenuti del documento ( linee guida)  che può cambiare in qualsiasi momento durante l’ iter legislativo.

Punto 1 –

Politiche del lavoro, si riconferma l’ istituzione dell’ Agenzia regionale del lavoro, le cui attribuzioni sono legate anche al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive prevista in attuazione del job act . Non è chiaro e neppure da escludere se ci saranno trasferimenti di compiti ad altri enti pubblici non economici anche mediante riconferma di contratti di servizio o diversa attribuzione per effetto dei decreti attuativi del job act. Nel caso la cosa certa è che tali scelte influenzeranno i piani di riorganizzazione regionali e i conseguenti accordi fra regione e provincia in ordine all’ individuazione del personale da trasferire;

Punto 3

Il riferimento che viene fatto all’ esercizio ( obbligatorio?) in forma associata delle funzioni trasferite da parte comuni merita alcune serie riflessioni.

La prima in ordine al modello di gestione in quanto si prevede o la convezione fra tutti i comuni dell’ ambito ( nel qual caso quale sarebbe l’ Ente titolare del rapporto di lavoro del personale utilizzato con cui i comuni si convenzionano? ) oppure l’ attribuzione delle funzioni ad un Unione dei Comuni costituita o da costituire. Dove non esistono il processo costitutivo non si attiva in un giorno e per esperienza tutte le volte che si è inteso gestire i servizi in forma di “convenzione” si è prodotto precarietà e incertezza.

Il riferimento all’ ambito territoriale, come realtà territoriale di dimensione adeguata, merita ulteriori considerazione perché modificando quanto previsto dalla LR. 68/2011 si fanno coincidere con le zone distretto ( in pratica ambiti attuali Sds).

In pratica il territorio della provincia di Pisa farebbe parte di 6 zone distretto di cui:

– 4 costituite interamente da comuni già inclusi nel territorio provinciale ( Zona Pisana, Val d’Era, Val d’Arno Inferiore, Alta V. Cecina);

– 2 costituite da comuni appartenenti a diverse originarie province ( Bassa Val di Cecina di cui fanno parte i comuni di S. Luce, Castellina M., Montescudaio, Casale M, Guardistallo oltre a comuni della prov. Di Livorno) e ( Val di Cornia di cui fa parte il Comune di Monteverdi M. unitamente ad altri comuni della provincia di Livorno).

Una semplice riflessione sul concetto che il personale segue la funzione fa rendere conto di ciò che può operativamente determinarsi, in termini territoriali, nel trasferimento ai comuni associati.

Punti 5-6

Indicano i criteri e procedure con cui trasferire il personale alla Regione. E’ bene notare che si intende far precedere il trasferimento da un piano di riorganizzazione ( regionale ) e da un conseguente accordo ( fra amministrazioni) che individui il numero delle unità di personale da trasferire. Il fatto che si faccia riferimento per il personale da trasferire a quello che esercita la funzione trasferita e ad una quota di quello che esercita funzioni trasversali di supporto etc, non esclude che si possano determinare esuberi fra questi; esuberi che le province si vedranno costrette a dichiarare in conformità ad accordi sottoscritti con la Regione.

Questo implica molta attenzione al contenuto degli stessi soprattutto per quanto riguarda le funzioni a carattere trasversale ( supporto, tecnico, contabile, amministrativo etc) perché è molto più probabile che su unità di personale che svolgono queste funzioni, che si concentrino i tentativi per dichiarare “esuberi” essendo più facile strumentalmente sostenere che strutture a carattere trasversale già esistono nell’ Ente Regione.

Anche l’ individuazione di priorità desta perplessità perchè se tutto il personale in servizio che ha esercitato la funzione seguisse la stessa, quale ragione ci sarebbe di definire criteri di priorità ai fini del trasferimento?

In ordine alla decorrenza del trasferimento alla Regione anche il riferimento che lo stesso avviene a far data dalla disponibilità delle relative risorse finanziarie, denota l’ interesse regionale solo agli aspetti economici e agli equilibri finanziari propri. Infatti non tiene conto minimamente delle incertezze che derivano al personale, ove continuasse ad essere remunerato dalla Provincia, dalle possibili conseguenze delle limitazioni alla spesa di personale che la legge di stabilità impone alle province, soprattutto nel caso in cui il trasferimento agli enti avvenisse con colpevole ritardo.

Punto 8

Per quanto riguarda il trasferimento del personale ai comuni si intende demandare al consiglio provinciale attività modi e tempi per la conclusione. L’ impressione è che in questo caso si tenda a effettuare i trasferimenti in maniera più celere, fissando anche termini per la conclusione. Anche in questa fattispecie sono previsti accordi fra Provincia e Comuni, anche se non è chiaro se possano prevedere esuberi. La cosa certa è che per effetto dell’ obbligo dei comuni di non gestire direttamente le funzioni trasferite ( vedi punto 3) i comuni che non hanno costituito strutture associate ( unioni) o altre similari cosa intendano fare in tempi brevi.

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