Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Quesiti di sicurezza per l’igiene ambientale

Postato il 3 Febbraio 2014 | in Sicurezza sul lavoro | da

Un lavoratore dell’igiene ambientale ha inviato un quesito:

il camion è alto oltre un metro e mezzo e l’operatore deve sollevare per centinaia di volte dei sacchi con movimenti complessi e faticosi. Il lavoratore chiede se l’altezza del mezzo sia regolare e soprattutto come comportarsi a tutela della propria salute e sicurezza di fronte al ripetersi di movimenti che richiedono particolare fatica

 la risposta è affidata all’ing Marco Spezia

mi immagino che la tua domanda sia relativa all’altezza dello spondina che chiude e delimita la tramoggia di carico del veicolo e alla ergonomia di caricamento dei rifiuti relativa a tale altezza.

A giudicare dalla foto e per confronto con l’operatore, l’altezza della spondina da terra è di circa 1.700 mm.

Dalla foto mi sembra che il veicolo raccolta rifiuti non sia di recentissima realizzazione, per cui la norma tecnica (armonizzata, quindi con valenza di legge) che ne definisce le caratteristiche di sicurezza è la UNI EN 1501-1:2010 “Veicoli raccolta rifiuti e relativi dispositivi di sollevamento – Requisiti generali e di sicurezza – Veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore”.

Se il veicolo fosse invece di recentissima realizzazione, sarebbe applicabile la nuova versione della norma, cioè la UNI EN 1501-1:2011. Dal punto di vista relativo alla tua domanda, non c’è però nessuna differenza pratica tra le due edizioni della norma, per cui faccio riferimento alla versione della norma del 2010.

La norma definisce in maniera rigorosa solo la distanza minima (e non quella massima) della spondina da terra, che deve essere di 1.400 mm, per evitare che l’operatore possa venire a contatto, con gli arti superiori, con il meccanismo di compattazione dei rifiuti.

Nel caso (come nella foto) in cui la spondina sia regolabile (chiusa e aperta), l’apertura della spondina stessa deve provocare (secondo norma) l’arresto istantaneo del movimento automatico del ciclo di compattazione. Con spondina aperta sono consentiti solo cicli di compattazione di tipo manuale o semi-automatico.

Con spondina aperta (e ciclo di automatico di compattazione inibito) l’altezza minima della spondina da terra deve essere, secondo norma, di 1.000 mm.

Quindi, da un punto di vista della norma tecnica di riferimento, l’altezza della spondina da terra (nella posizione di chiusura) del veicolo della foto è corretta. Anzi dalla foto si desume che tale altezza sia ben superiore al limite minimo di 1.400 mm.

La norma 1501-1 definisce infatti l’altezza della spondina da terra relativamente solo al rischio (gravissimo) di contatto degli arti superiori con il meccanismo di compattazione.

Tale norma non si occupa invece dell’aspetto ergonomico del caricamento dei rifiuti nella tramoggia, giudicandolo, secondo mia interpretazione, secondario rispetto al rischio di contatti con il meccanismo di compattazione, anche perché la norma fa riferimento a veicoli raccolta rifiuti con dispositivo di sollevamento, in cui cioè i rifiuti non vengono caricati a mano, ma con l’ausilio di un dispositivo meccanico.

Sicuramente però il sollevamento di rifiuti oltre la spondina da parte dell’operatore, come ritratto nella foto, lo sottopone a notevole rischio da movimentazione manuale dei carichi.

Il sollevamento degli arti superiori sopra la testa comporta infatti un grave fattore aggiuntivo di rischio dell’azione di sollevamento dei carichi.

A tale proposito trova applicazione la norma ISO 11228-1:2003 “Ergonomics – Manual handling – Part 1: Lifting and carrying”, richiamata dal D.Lgs.81/08, come norma di riferimento per l’esecuzione della valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi.

Al punto A.3.1 tale norma specifica che:

“The best height for storage is between the mid-thigh and chest height of the workers involved, with lighter items being stored above or below this region”;

cioè

“La migliore altezza per il deposito [di elementi pesanti] è tra metà della coscia e l’altezza del torace dei lavoratori coinvolti, con gli elementi più leggeri che devono essere depositati al di sopra o al di sotto di questa regione”.

Inoltre nella descrizione del metodo di valutazione del rischio, secondo metodica NIOSH, riportata al punto A.7 della norma 11228-1, un’altezza di sollevamento superiore a 1,75 m (come quella rilevata nella foto) comporta nell’equazione di calcolo un elevatissimo e inaccettabile livello di rischio da sollevamento.

Di conseguenza l’azione di sollevamento eseguita dall’operatore nella foto è sicuramente a rischio elevato, da un punto di vista della movimentazione manuale dei carichi.

Ma a questo punto occorre fare una considerazione.

Come mai l’operatore carica i rifiuti nel cassone con la spondina alzata?

Per ridurre drasticamente il rischio da sollevamento basterebbe eseguire il caricamento dei rifiuti con la spondina abbassata, riducendo di almeno 20-25 cm l’altezza di sollevamento e di conseguenza il fattore di rischio per il sollevamento.

Ma in questo modo si arresterebbe il ciclo automatico di compattazione del veicolo raccolta rifiuti (in virtù del requisito della norma 1501-1, illustrato prima).

Evidentemente l’operatore deve tenere alzata la spondina e quindi viene sottoposto a un elevato da rischio da movimentazione dei carichi, perché, nel porta a porta, il meccanismo di compattazione deve rimanere costantemente in moto in ciclo automatico, altrimenti i rifiuti nella tramoggia, in breve tempo, ne occuperebbero tutto il volume, non essendo compattati.

D’altro canto l’operatore non può, ogni volta che fa un carico, abbassare la spondina, caricare, alzare nuovamente la spondina e avviare il ciclo di compattazione (che si è interrotto con l’abbassamento della spondina), perché perderebbe troppo tempo e non riuscirebbe a fare il servizio richiesto nei tempi concessi.

E’ quindi la modalità di raccolta e non l’altezza del veicolo ad essere sbagliata!

Infatti per il servizio porta a porta il veicolo della foto è concettualmente sbagliato, in quanto (e lo testimonia la presenza di pettine e di bracci DIN) esso è stato progettato per il solo sollevamento di cassonetti con il meccanismo di sollevamento posteriore ed è per quest’ultimo servizio che sono stati definiti i requisiti di sicurezza della norma 1501-1 sopra riportati.

In conclusione, per eseguire il servizio porta a porta in maniera ergonomicamente accettabile per l’operatore (secondo quanto stabilisce la legge e le norme tecniche da essa richiamata), Ersu deve pertanto:

  • ridurre la missione dell’operatore, nel senso di ridurre il numero di prese per turno, per dargli il tempo ad ogni presa di abbassare la spondina ed eseguire il carico con altezza di sollevamento minore;
  • in alternativa, utilizzare veicoli raccolta rifiuti specifici per questo tipo di operazione, privilegiando quelli con spondina che in posizione chiusa abbiano un altezza da terra appena superiore ai 1.400 mm specificati dalla norma 1501-1.

Spero di essere stato chiaro ed esaustivo.

Un caro saluto e un abbraccio!
Marco Spezia

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