Responsabilità del committente dell’opera in merito a un omicidio colposo sul lavoro
Postato il 27 Febbraio 2025 | in Sicurezza sul lavoro | da admin
Invio il link di una interessante Sentenza della Cassazione Penale (Sezione 4 del 19 ottobre 2022, n. 39485) relativa alla acclarata responsabilità del committente dell’opera in merito a un omicidio colposo sul lavoro.
https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=28949:cassazione-penale,-sez-4,-19-ottobre-2022,-n-39485-cedimento-della-volta-e-morte-dell-operaio-nessuna-colpa-in-eligendo-n%C3%A8-in-vigilando-del-proprietario-dell-immobile-e-committente-dei-lavori-edili&catid=17&Itemid=138
La sentenza riguarda un ricorso presentato da un committente condannato dal GUP di un Tribunale perché ritenuto responsabile dell’omicidio colposo di un lavoratore con violazione della disciplina antinfortunistica e successivamente invece assolto dalla Corte di Appello per non avere commesso il fatto.
La sentenza della Cassazione indica invece che:
- il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavoriper cui, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore e del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte sua di situazioni di pericolo;
- il committente è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio di un lavoratore, sia per la scelta dell’impresa sia in caso di omesso controllo dell’adozione da parte dell’appaltatore delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini.
Tratto dalla Mailing List Sicurezza sul Lavoro
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