December 25, 2024
A seguito di specifica richiesta da parte di un lavoratore, relativamente alla possibilità, prospettata dalla sua azienda, solo per i lavoratori che usano le scarpe antinfortunistiche in maniera occasionale, sulla possibilità di utilizzare le stesse da parte di più lavoratori, previa disinfezione, riporto a seguire alcuni chiarimenti derivanti dalla attuale normativa legislative su salute e sicurezza sul lavoro a carico del datore di lavoro utilizzatore dei DPI (D.Lgs. 81/08) e del fabbricante dei DPI (Regolamento (UE) 2016/425).
Riassumendo l’utilizzo promiscuo delle scarpe antinfortunistiche (o di altri DPI) non è possibile da un punto di vista legale e pratico a causa di:
– l’impossibilità di garantire un adeguato livello di sanificazione con una attività “fai da te”;
– la difficoltà di trovare aziende qualificate per la sanificazione di cui sopra e in grado di fornire un attestato di corretta sanificazione;
– l’obbligo legislativo di non permettere l’uso promiscuo dei DPI, se non per motivazioni tecniche/produttive;
Metto inoltre in evidenza che, per tutti i DPI, sussiste da parte del fabbricante (e di conseguenza dell’utilizzatore) fornire dal fabbricante dei DPI una nota “informativa” indicante anche la necessità della loro alienazione alla data di scadenza.
A seguire mia analisi di dettaglio.
Marco Spezia
DATORE DI LAVORO UTILIZZATORE DEI DPI
Il Decreto citato prevede come obblighi (sanzionabili) a carico del datore di lavoro (o dei dirigenti se delegati) di:
– consegnare ai lavoratori DPI in funzione dei rischi specifici a cui sono sottoposti (se essi sussistono), individuati in collaborazione con il SPP e con Medico Competente;
– tenere conto dei limiti temporali all’interno dei quali i DPI possono essere utilizzati, su indicazione di quanto dichiarato dal fabbricante;
– curare la manutenzione e l’igienizzazione dei DPI e la loro eventuale sostituzione secondo le indicazioni del fabbricante;
– consegnare dei DPI per uso personale a singolo lavoratore;
– solo se le circostanze tecnico/produttivo lo richiedano, prevedere un uso promiscuo dei DPI da parte di più lavoratori, curando l’igienizzazione dei DPI stessi.
Relativamente alla igienizzazione delle scarpe essa deve essere “certificata” da ditta specializzata relativamente a standard tecnici di riferimento.
Ho cercato su internet fornitori di tali servizi, ma sono aziende specializzate per la igienizzazione e sanificazione in ambito prevalentemente sanitario per i presìdi di prevenzione e protezione non “Usa e getta”.
Relativamente all’uso promiscuo degli stessi DPI da parte di più lavoratori, al di là che esso prevede l’igienizzazione con le problematiche di cui sopra, esso è consentito dal D.Lgs. 81/08 solo “qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone”, dove per “circostanze” si devono intendere condizioni del tutto particolari (ad esempio DPI contro il freddo per accesso a celle frigorifere a -6 °C o a -24 °C).
Oltre a quanto sopra, occorre considerare anche l’obbligo di “sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”.
Le indicazioni fornite dal fabbricante relativa alla “data di scadenza” dei DPI sono riportate nella nota informativa (vedi dopo) fornita assieme al singolo DPI o nella confezione dei DPI se di dimensioni ridotte (ad esempio facciali filtranti, inserti auricolari, ecc.).
FABBRICANTE DEI DPI
Il Regolamento citato (da applicare in tutti i paesi della UE) impone come obblighi sanzionabili a carico del Legale Rappresentate della azienda fabbricante di:
– fornire all’utilizzatore assieme al singolo dpi, o nella confezione dei DPI se di dimensioni ridotte (ad esempio facciali filtranti, inserti auricolari, ecc.), tutte le istruzioni e informazioni (cosiddette “note informative”), relative all’utilizzo e alla manutenzione del DPI;
– fornire, se tecnicamente valutabile, la data di scadenza del DPI o comunque, se ciò dipende da altri fattori esterni, indicazioni utili per consentire all’utilizzatore di determinare una ragionevole data di scadenza.
In allegato le note informative di scarpe antinfortunistiche di vari fornitori con l’indicazione di una ragionevole data di scadenza.
A seguire il dettaglio dei due provvedimenti legislativi.
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Titolo III Capo II
Articolo 77 “Obblighi del datore di lavoro”
“[…]
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del Decreto di cui all’articolo 79 comma 2, [mai emanato], fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76 [realizzati dal fabbricante ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, idonei ai rischi individuati, ergonomici, ecc.].
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
[…]
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
[…].”
Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale
Articolo 5 “Requisiti essenziali di salute e di sicurezza”
“I DPI devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, di cui all’allegato II, ad essi applicabili.”
Articolo 8 Obblighi dei fabbricanti
“[…]
7. I fabbricanti garantiscono che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni e informazioni di cui al punto 1.4 dell’allegato II [vedi dopo], scritte in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato, facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Tali istruzioni ed informazioni, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare, comprensibili, intelligibili e leggibili.
[…]”
ALLEGATO II REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA
[…]
1.4. Istruzioni e informazioni del fabbricante
Le istruzioni fornite obbligatoriamente dal fabbricante con i DPI devono recare, oltre al nome e all’indirizzo del fabbricante, ogni informazione utile concernente:
“[…]
e) laddove applicabile, il mese e l’anno o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;
[…]”
[…]
2.4. DPI soggetti a invecchiamento
“Se è noto che le prestazioni di progetto di un nuovo DPI possono deteriorarsi notevolmente con l’invecchiamento, il mese e l’anno di fabbricazione e/o, se possibile, il mese e l’anno di scadenza devono essere marchiati in modo indelebile e inequivocabile su ciascun esemplare di DPI immesso sul mercato e sui relativi imballaggi.
Se il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la vita utile del DPI, deve indicare nelle istruzioni tutte le informazioni necessarie a consentire all’acquirente o all’utilizzatore di determinare il mese e l’anno di scadenza ragionevole in relazione al livello di qualità del modello e alle condizioni effettive di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione.
[…]
Gli allegati DPI:
Lascia un commento