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Sperimentazioni in convenzione

Postato il 13 Febbraio 2016 | in Sanità, Sindacato | da

ricetta_sanitaria_telematicaL. 30 dicembre 1991, n. 412
L’art. 4, comma 6, della l. n. 412 del 1991 introduce, “in deroga alla normativa vigente”, le sperimentazioni gestionali nell’ambito del servizio sanitario nazionale, “ivi comprese quelle riguardanti modalità di pagamento e di remunerazione dei servizi, quelle riguardanti servizi e prestazioni forniti da soggetti singoli, istituzioni ed associazioni volontarie di mutua assistenza aventi personalità giuridica, consorzi e società di servizi”, prevedendo quale unico limite alla realizzazione delle suddette sperimentazioni il “rispetto dei livelli uniformi di assistenza e dei rispettivi finanziamenti”.

D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502
L’art. 9-bis del d.lgs n. 502 del 1992, introdotto dall’art. 11 del d.lgs 7 dicembre 1993, n. 517, precisa che le sperimentazioni gestionali di cui all’art. 4, comma 6, della l. n. 412 del 1991 sono attuate attraverso “convenzioni con organismi pubblici e privati per lo svolgimento in forma integrata sia di opere che di servizi, motivando le ragioni di convenienza, di miglioramento della qualità dell’assistenza e gli elementi di garanzia che supportano le convenzioni medesime”. In particolare, si prevede che, a tal fine, “ la regione può dar vita a società miste a capitale pubblico e privato.”
Tale articolo definisce le modalità di attuazione e verifica delle sperimentazioni gestionali assegnando alla conferenza stato-regioni il compito di individuare, “in sede di prima attuazione, […] nove aziende USL e/o ospedaliere, equamente ripartite nelle circoscrizioni territoriali del Nord, Centro e Sud Italia, in cui effettuare le predette sperimentazioni” e di “verifica[re] annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico che su quello della qualità dei servizi”. “Al termine del primo triennio di sperimentazione”, sulla scorta della verifica dei risultati conseguiti, è affidata al governo e alle regioni l’adozione dei “provvedimenti conseguenti”.
Successivamente all’introduzione dell’articolo 9-bis sono intervenute, nel corso della seconda metà degli anni novanta, alcune disposizioni mirate a promuovere lo sviluppo di specifici progetti per il perseguimento di determinati obiettivi (es. obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale oppure di riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani) che non introducono innovazioni normative a carattere sistematico.

Leggi tutto il comunicato nel documento in allegato:

sperimentazioni in convenzione

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