Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Sul bonus natale 2024

Postato il 11 Novembre 2024 | in Lavoro Pubblico, Sindacato | da

Nel 2024 con la tredicesima mensilità viene riconosciuta una indennità di 100,00 ai lavoratori dipendenti (c.d. Bonus Natale 2024).

L’art. 2-bis del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 (c.d. Decreto Omnibus), convertito con Legge n. 143 del 07/10/2024, ha previsto che con la tredicesima mensilità sia erogata, su richiesta dei lavoratori, una indennità a carico dello Stato di importo pari a 100,00 euro (da rapportarsi al periodo di lavoro nell’anno) esente da imposte e contributi. L’indennità viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti in forza al momento della erogazione della tredicesima mensilità e viene poi recuperata dal Datore di lavoro con il modello F24 in compensazione con i tributi dovuti, in modo del tutto analogo a quanto avviene ad esempio per i Rimborsi da 730 o il trattamento integrativo.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito con Circolare n. 19/E del 10/10/2024 i dettagli operativi per la erogazione del Bonus e la verifica dei relativi requisiti, a favore dei lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell’anno d’imposta 2024;

b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TUIR (nota 1), oppure, in alternativa, il lavoratore ha almeno un figlio fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, come individuato dall’art. 12 comma 1, lettera c) decimo periodo, del TUIR (nota 2); Per beneficiare dell’indennità in esame, che sarà riconosciuta unitamente alla tredicesima mensilità, il lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari…….

L’Agenzia delle Entrate ha precisato, sulla base di tali criteri, che il Bonus non spetta nel caso in cui il figlio sia stato riconosciuto da entrambi i genitori separati, sia nel caso in cui siano legalmente separati o abbiamo sciolto il matrimonio, sia nel caso in cui l’altro genitore risulti convivente senza essere fiscalmente a carico (c.d. ipotesi di convivenza di fatto o more uxorio).

Tutto ciò per dire che questo bonus è discriminante per chi è separato o divorziato che è una misura che contestiamo perchè viene utilizzata in uno Stato che non rispetta le scelte dei cittadini e che crea disparità, oltre ad essere una misura qualificabile “ELEMOSINA”.

Al di là della veridicità dell’aneddoto che al popolo affamato perché non ci fosse più pane, la regina avrebbe risposto “che mangino le brioches”, con un velo di amara ironia, il difficile momento vissuto dalla popolazione italiana, il governo risponde con misure che rasentano il ridicolo e offendo la dignità di tanti cittadini che hanno fatto delle scelte di separazione.

COBAS PUBBLICO IMPIEGO

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