Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Sul gas Radon e gli ambienti di lavoro

Postato il 30 Aprile 2013 | in Sicurezza sul lavoro | da

Dall’ing. Marco Spezia a risposta alle richieste di un rappresentante RSU Cobas.

Il radon in Italia: guida per il cittadino” edito dall’ISPESL nel novembre 2007, che tratta diffusamente dell’inquinamento radioattivo da radon (file “opuscolo ISPESL radon novembre 2007.pdf”).

http://www.cobasconfederazionepisa.it/wp-content/uploads/2013/04/opuscolo-ISPESL-radon-novembre-2007.pdf

All’interno dell’opuscolo troverai numerose e utili informazioni (che non ti sto a ripetere) sulla natura del radon, sui suoi effetti radioattivi, sulla sua pericolosità per la salute e sulle misure di riduzione dell’esposizione.

Da un punto di vista normativo l’inquinamento da radon è una delle (poche) fonti di rischio che non viene esaminata direttamente dal Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs.81/08), il quale rimanda invece a specifica fonte normativa.

Il D.Lgs.81/08 infatti, all’interno del Titolo VIII relativo ai rischi derivanti da agenti fisici, specifica all’articolo 180, comma 3 che:

La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni”.

La fonte normativa che riguarda in generale le radiazioni ionizzanti e in particolare il radon è quindi il D.Lgs.230/95.

Tale Decreto è stato modificato nel suo testo originario (che non trattava del radon) dal D.Lgs.241/00, che, recependo la Direttiva 96/29/Euratom, ha aggiunto alla formulazione originaria il Capo III-bis “Esposizioni da attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni” e l’Allegato I-bis, relativi specificatamente alle radiazioni di origine naturale e in particolare al radon.

Ti invio in allegato anche il D.Lgs.230/95 nella sua attuale definizione, dopo le modifiche apportate dal D.Lgs.241/00 e da altri Decreti (file “D.Lgs.230 95 modificato.pdf”).

http://www.cobasconfederazionepisa.it/wp-content/uploads/2013/04/D.Lgs_.230-95-modificato.pdf

Ti riassumo i contenuti del Capo III-bis del D.Lgs.230/95. D’ora in poi tutti gli articoli e gli Allegati citati sono relativi a tale Decreto.

Tale Capo si applica a tutte le attività lavorative in cui le radiazioni non derivino dalle materie prime o dai prodotti del processo produttivo, ma da sorgenti naturali.

In particolare (articolo 10-bis, comma 1, lettera a) e b)):

Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione.

Tali attività comprendono:

a) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei;

b) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in luoghi di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a) in zone ben individuate o con caratteristiche determinate”;

Per tali attività sono definiti obblighi specifici per l’esercente, cioè per il datore di lavoro dell’attività lavorativa.

Un primo obbligo (articolo 10-ter) consiste nell’esecuzione di misurazioni dei livelli radioattivi, secondo le modalità stabilite dall’Allegato I-bis, entro ventiquattro mesi dall’inizio dell’attività lavorativa.

In particolare l’allegato I-bis specifica che per quanto riguarda il radon le misurazioni sono finalizzate a individuare la concentrazione per unità di volume di aria dell’isotopo 222 del radon, espressa come Bq/m3 (Becquerel al metro cubo) su media annua.

Il Becquerel (Bq) è l’unità di misura del decadimento radioattivo dell’isotopo del radon: 1 Bq è uguale a una disintegrazione radioattiva al secondo (trasformazione di un singolo nucleo atomico in un secondo).

Le misurazioni devono essere eseguite da organismi riconosciuti ai sensi dell’articolo 107, comma 3, come ad esempio l’ARPA, che rilasciano una relazione tecnica contenente il risultato della misurazione (articolo 10-ter, comma 4)

Una volta eseguite le misurazioni, i valori di radioattività rilevati devono essere confrontati con i cosiddetti livelli di azione (cioè i livelli di potenziale pericolo) definiti sempre dall’Allegato I-bis.

Per quanto riguarda il radon, il punto 4 dell’Allegato I-bis, fissa come livello di azione il valore 500 Bq/m3 di concentrazione di attività di radon media in un anno.

Se i valori misurati sono inferiori al livello di azione, ma superiori all’80% di tale livello (se cioè la concentrazione di radon varia da 400 a 500 Bq/m3), il datore di lavoro ha l’obbligo di ripetere le misurazioni nel corso dell’anno successivo (articolo 10-quinquies, comma 2).

(se cioè la concentrazione di radon varia da 400 a 500 Bq/m3)

Nel caso invece di superamento dei livelli di azione (se cioè la concentrazione di radon supera i 500 Bq/m3), il datore di lavoro deve innanzitutto inviare, entro un mese dal rilascio della relazione tecnica con il risultato della misurazione, una comunicazione, contenente la relazione tecnica stessa e in cui viene indicato il tipo di attività lavorativa, all’ARPA, all’ASL e alla Direzione provinciale del lavoro, (articolo 10-quater, comma 1).

Inoltre nel caso di superamento dei livelli di azione (se cioè la concentrazione di radon supera i 500 Bq/m3), il datore di lavoro, avvalendosi di “esperto qualificato”, deve attuare azioni di rimedio idonee a ridurre le grandezze misurate al di sotto livello di azione e deve procedere nuovamente alla misurazione al fine di verificare l’efficacia delle suddette azioni. Tali operazioni devono essere completate entro tre anni dal rilascio della relazione tecnica contenente il risultato della misurazione e devono essere effettuate con urgenza correlata all’entità del superamento del livello di azione (articolo 10-quinquies, comma 3).

L’esperto qualificato è definito dall’articolo 4, comma u), come:

persona che possiede le cognizioni e l’addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione”.

La qualificazione dell’esperto qualificato è riconosciuta secondo le procedure stabilite dall’articolo 78. L’elenco nominativo degli esperti qualificati è istituito presso l’Ispettorato medico centrale del lavoro.

Esempi di interventi finalizzati alla riduzione dei livelli di radioattività da radon, cioè di risanamento degli ambienti di lavoro, sono riportati nell’opuscolo ISPESL e si possono dividere in interventi atti a ridurre l’ingresso del radon dal terreno verso gli ambienti di lavoro (sigillatura delle vie di ingresso, creazione di sovrapressione negli ambienti, ecc.) e in interventi atti a eliminare il radon dagli ambienti di lavoro (areazione degli ambienti, aspirazione dell’aria dagli ambienti, ecc.).

Se, nonostante l’adozione di azioni di rimedio, le grandezze misurate dopo il risanamento risultino ancora superiori al livello di azione prescritto, il datore di lavoro deve adottare i provvedimenti previsti dal capo VIII (formazione dei lavoratori, sorveglianza fisica, sorveglianza medica).

In particolare il datore di lavoro, tra le azioni di rimedio, deve includere anche la misura della dose efficace di radiazione assorbita dal singolo lavoratore, dove la dose efficace è la somma ponderata delle dosi equivalenti nei diversi organi o tessuti, derivanti dalla presenza di sostanze radioattive.

Pertanto il datore di lavoro, dopo avere verificato che nell’ambiente di lavoro il livello del radon è superiore alle concentrazioni consentite, deve anche controllare la quantità di radioattività emessa dal radon effettivamente assorbita dai lavoratori.

Se dalla misura della dose radioattiva risulta che essa è inferiore a 3 mSv/anno (milliSievert per anno), il datore di lavoro non è tenuto ad attuare azioni di rimedio, in quanto, nonostante la presenza di radon, la sua radioattività non viene significativamente assorbita dai lavoratori.

Il Sievert (Sv) è l’unità di misura dell’energia radioattiva per unità di massa della persona esposta e infatti 1 SV equivale a 1J/1kg.

In conclusione se in alcuni locali della Provincia di Livorno sono stati riscontrati valori di concentrazione per unità di volume di aria dell’isotopo 222 del radon superiore ai livelli di azione definiti dal D.Lgs.230/95 (500 Bq/m3), il datore di lavoro, dopo averlo comunicato alle autorità competenti (ARPA, ASL, Direzione provinciale del lavoro) deve adottare interventi tecnici per ridurre tali valori al di sotto dei livelli di azione.

Nel perdurare del superamento dei limiti di azione, il datore di lavoro, oltre a implementare ulteriori azioni di risanamento, deve attuare attività di formazione dei lavoratori, deve, tramite il medico competente, eseguire sorveglianza sanitaria specifica sui lavoratori potenzialmente esposti (i frequentatori dei locali), deve eseguire valutazioni della dose radioattiva effettivamente assorbita dai lavoratori.

Spero di avere risposto in maniera chiara ed esaustiva al tuo quesito e rimango a tua disposizione per ulteriori chiarimenti.

Marco Spezia

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