Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

TFR e somme accantonate dal datore di lavoro per la previdenza complementare

Postato il 11 Luglio 2013 | in Italia, Scenari Politico-Sociali | da

Con sentenza n. 16593 del 3 luglio 2013, la Corte di Cassazione ha affermato che “Le somme accantonate dal datore di lavoro per la previdenza complementare – quale che sia il soggetto tenuto alla erogazione dei trattamenti integrativi e quindi destinatario degli accantonamenti – non si computano né nella indennità di anzianità (maturata fino al 31 maggio 1982) né nel trattamento di fine rapporto”.

La Suprema Corte, al fine di escludere qualsiasi fraintendimento, ha stabilito che “i versamenti effettuati dal datore al fondo di previdenza complementare, quali che siano i lineamenti del Fondo, non sono assoggettati a contribuzione Inps ma solo ad un contributo di solidarietà (valido a regime e riferito anche al passato ma solo per gli anni dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991), cosi escludendosi che questi abbiano natura retributiva…D’altra parte sarebbe incongruo riconoscere natura retributiva, tale quindi da determinarne la inclusione nel computo delle indennità spettanti alla fine del rapporto, a somme su cui non si versa la contribuzione previdenziale propriamente detta e che non entrano neppure i redditi da lavoro dipendente ai fini fiscali”.

la sentenza su

http://www.dplmodena.it/cassazione/sentenze/contributi/16593-13.html

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