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Valutazione del Rischio Chimico: modifiche apportate al D.LGS. 81/08

Postato il 29 Marzo 2016 | in Sicurezza sul lavoro | da

chimicaSegnalo che al link:

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/03/14/16G00047/sg

è possibile consultare il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 che comporta importanti modifiche anche per il Decreto legislativo 9 aprile 08, n. 81 relativamente alla gestione degli agenti chimici.

In particolare con il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39, che entrerà in vigore il 29 marzo 2016, diventa obbligatorio per tutte le aziende eseguire la valutazione del rischio chimico tenendo in considerazione la nuova classificazione degli agenti chimici apportata dai regolamenti CE n.1907/2006 e n.1272/2008.

Infatti l’articolo 223, comma 1 del Decreto legislativo 9 aprile 08, n. 81 ora impone dopo le modifiche quanto segue:

“Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

a) le loro proprietà pericolose;

b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

c) il livello, il modo e la durata dell’esposizione;

d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare;

e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco é riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;

f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese”.

Pertanto, a far data dal 29 marzo 2016, tutte le aziende sono obbligate, ai sensi dell’articolo sopra riportato, ad aggiornare il documento di valutazione del rischio chimico, secondo la nuova classificazione data dai Regolamenti CE.

Tale classificazione non comporta solo modifiche formali (cambiamento dei simboli di pericolo, sostituzione delle frasi di rischio R e delle frasi di sicurezza S con le indicazioni di pericolo H e con i consigli di prudenza P), ma anche sostanziali poiché alcune sostanze precedentemente non classificate come pericolose, ora lo sono.

Di conseguenza l’aggiornamento del documento di valutazione del rischio diventa fondamentale anche per verificare la nuova classificazione del livello di rischio chimico per la salute e per la sicurezza dei lavoratori.

Inoltre il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 modifica anche il Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sulla tutela delle lavoratrici in gravidanza e in allattamento e la Legge 17 ottobre 1967, n. 977 sulla tutela del lavoro minorile, sempre in relazione alle novità introdotte dai regolamenti CE citati.

Marco Spezia

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