Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Visite mediche sul lavoro

Postato il 24 Ottobre 2013 | in Lavoro Pubblico, Sicurezza sul lavoro, Sindacato | da

La sorveglianza sanitaria, secondo il D.Lgs.81/08 rientra tra le misure generali di tutela della salute dei lavoratori.

Infatti l’articolo 15, comma 1 del Decreto recita:

“Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

[…]

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

[…]”.

Tale misura generale viene poi esplicitata come obbligo a carico del datore di lavoro e dei dirigenti ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera g):

“Il datore di lavoro […] e i dirigenti […] devono inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”

e del medico competente, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera b):

“Il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”.

In condizioni di routine (quindi al di là della visita preventiva, di quella a seguito di cambio di mansione, ecc.) la sorveglianza sanitaria si esplicita tramite visite mediche periodiche, secondo quanto stabilito dall’articolo 41, comma 1, lettera b):

“La sorveglianza sanitaria comprende visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno […]”.

La sorveglianza sanitaria, che può comprendere, a giudizio del medico competente, anche esami clinici e biologici e indagini diagnostiche, è a totale onere del datore di lavoro, secondo l’articolo 41, comma 4:

“Le visite mediche di cui al comma 2 [sono] a cura e spese del datore di lavoro […]”.

E’ chiaro quindi che ogni spesa relativa alla sorveglianza sanitaria deve essere a esclusivo carico del datore di lavoro e non può incidere minimamente sul lavoratore.

Inoltre, l’articolo 15, comma 2, specifica in maniera evidente che:

“Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.

Il D.Lgs.81/08 stabilisce quindi l’assoluta mancanza di qualunque onere a carico del lavoratore relativamente alle misure di tutela della sua salute e sicurezza, evidenziando con l’inciso “in nessun caso” che tale concetto si applica a tutte le misure previste come obbligatorie dal Decreto stesso.

Di conseguenza, le visite mediche e gli ulteriori accertamenti definiti dal medico competente all’interno del protocollo di sorveglianza sanitaria devono essere svolti all’interno dell’orario di lavoro.

In caso contrario (visite e accertamenti al di fuori dell’orario di lavoro) la sorveglianza sanitaria, come misura di tutela, comporterebbe un onere finanziario a carico del lavoratore (perdita di tempo, costo della trasferta).

Fermo restando il principio di cui sopra (assenza di oneri a carico del lavoratore) si può raggiungere un accordo secondo il quale le visite mediche possano essere svolte anche al di fuori dell’orario di lavoro, alle precise condizioni però che al lavoratore venga corrisposto il pagamento dello straordinario per la durata della visita e il rimborso delle spese sostenute per raggiungere da casa il luogo dove si svolgono le visite (azienda, ambulatorio, ecc.) e quelle per il ritorno.

COBAS COMUNE DI PISA

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